Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 1061

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 1061
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 1061
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di RC Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1417 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
IR MA TO, elettivamente domiciliato in Palermo, via Brunetto Latini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Rubino, che lo rappresenta, assiste e difende.
Appellante
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, via Giacomo Cusmano, n. 24, rappresentata e difesa dallo Avv. Francesca Lubrano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Palermo, via Pindemonte, n. 88.
Appellata
All'udienza del 19/12/2024 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO
Con la sentenza n. 2365/2022, pubblicata n data 1° luglio 2022, il Tribunale G.L. di Palermo ha respinto la domanda con cui RC IO ZÌ, premettendo di essere dipendente dell'ASP di Palermo quale infermiere inquadrato nella cat. D. del CCNL del Comparto Sanità e di essere addetto ad alcune unità operative (segnatamente quella di Cardiologia/UTIC dal 2008 al 2011, quindi, quella di Ortopedia e Trumatologia del medesimo nosocomio, dall'1/07/2013 al 30/09/2014, quindi nuovamente al reparto cariologia) del Presidio Ospedaliero di RT, aveva 1
lamentato di essere stato adibito, a partire dal 2008, in maniera costante e prevalente, a mansioni non rientranti tra quelle previste dal proprio livello di inquadramento, bensì tra quelle dei più bassi livelli A e B, nei profili professionali di Operatore Socio Sanitario ovvero di Operatore Tecnico dell'Assistenza, in ragione dell'insufficienza numerica del predetto personale che riusciva a coprire soltanto i turni mattutini, saltuariamente quelli pomeridiani e mai quelli notturni;
chiedeva, pertanto, previo accertamento di siffatto demansionamento, ordinarsi all'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo di adibirlo alle mansioni proprie del suo inquadramento contrattuale e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione e demansionamento. Il Tribunale ha preliminarmente osservato che “per aversi demansionamento e dequalificazione professionale non è sufficiente lo svolgimento occasionale e residuale di compiti propri della qualifica inferiore, è invece necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione”, ritenendo che, nella fattispecie, sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte, non fosse stata raggiunta la prova di tale prevalenza, avendo pacificamente il ricorrente continuato pur sempre a svolgere le proprie mansioni, alle quali si erano saltuariamente aggiunti compiti tipici dei profili professionali inferiori, di assistenza domestico-alberghiera, quali quelli di provvedere alla pulizia ed all'igiene personale dei pazienti degenti e di somministrare il vitto a quelli non autosufficienti (non invece quello di provvedere alla pulizia dei locali, affidato a ditte esterne, né quello di provvedere alla disinfezione del materiale sanitario o del trasporto del materiale biologico). Per la riforma di tale decisione ha proposto appello RC IO ZÌ, con ricorso depositato il 31 dicembre 2022. L'ASP di Palermo ha resistito al gravame con memoria del 9 dicembre 2024, eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art.434 c.p.c e 348 bis c.p.c.. All'udienza del 19/12/2024 sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
MOTIVI
L'appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:
-il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di una prova parziale e lacunosa, assumendo soltanto le dichiarazioni del Primario del reparto di
Cardiologia e del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di RT che, in quanto responsabili della formazione dei turni di lavoro, non avrebbero potuto ammettere irregolarità nella loro predisposizione, senza prevedere l'assegnazione a ciascun turno di un numero sufficiente di personale delle qualifiche inferiori, non garantendo, a tale stregua, la necessaria credibilità;

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-avrebbe, inoltre, il Tribunale erroneamente escluso il carattere di prevalenza dell'esercizio di mansioni inferiori, travisando gli esiti della prova testimoniale e trascurando di valutare la documentazione prodotta in giudizio;
dal menzionato compendio probatorio avrebbe dovuto, piuttosto, ritenere dimostrata la grave carenza di personale ausiliario e la sistematica adibizione degli infermieri anche a compiti domestico-alberghieri.
L'appello non può essere accolto.
Ai fini dell'accertamento del demansionamento lamentato dall'appellante e dal medesimo assunto quale fatto costitutivo del danno non patrimoniale asseritamente sofferto, occorre richiamare l'orientamento del tutto consolidato della Suprema Corte
(v. da ultimo Cass. n. 19419 del 17/09/2020) secondo cui il limite di legittimità dell'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori a quelle del proprio inquadramento contrattuale va individuato, sia nel lavoro privato che in quello pubblico privatizzato, nel carattere accessorio rispetto allo svolgimento dell'obbligazione legittimamente assunta;
sicché è legittima “la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo.” (cfr. Cass. 7/08/2006 n. 17774;
Cass. civ. Sez. lavoro, 17/09/2020, n.
19419
).
Nella sentenza citata, la Suprema Corte ha ricordato come tale principio sia stato enunciato, in passato, con diverse declinazioni: “talora è stato affermato che le mansioni inferiori, oltre ad essere marginali ed accessorie rispetto a quelle di assegnazione, non devono rientrare nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata (Cass. 2 maggio 2003 nr. 6714;
Cass. nr. 3845/1992);
in altre pronunce, invece, sempre in caso di mansioni marginali, si è richiesta semplicemente la sussistenza di «specifiche ed obiettive esigenze aziendali» di flessibilità (Cass. 4 luglio 2002 nr. 9709) o, più genericamente, di «motivate esigenze aziendali» (Cass. nr. 7821/2001);
il massimo della flessibilità è stato garantito dall'orientamento secondo cui una volta che il lavoratore, adibito a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, le svolga effettivamente non può sottrarsi allo svolgimento delle mansioni che risultino accessorie, ancorché, in ipotesi, inferiori (Cass. nr. 11045/2004, in un caso in cui venivano comunque in rilievo esigenze di tutela della sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro).

Più recentemente è stato posto in rilievo un ulteriore limite all'assegnazione di mansioni accessorie inferiori, affermandosi che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo sicché «l'utilizzo di fatto costante secondo un
3 turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 c.c. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita» (Cassazione civile sez. lav., 29/03/2019, n.8910).” (Cass. n. 19419 del 17/09/2020, in motivazione).
Come detto, i principi
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