Corte d'Appello Catania, sentenza 15/02/2025, n. 236
Sentenza
15 febbraio 2025
Sentenza
15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 121/2022 R.G. promossa da
- DE CA UE, nata a [...] il [...] (C.F. [...]),
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Cro,
elettivamente domiciliata in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 33, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Sciacca
APPELLANTE
CONTRO
- CONDOMINIO “PITIA” di Via Pitia n. 48 in Siracusa (C.F. 93023240893), in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti,
dall'avv. Gabriele Majorca, elettivamente domiciliato con studio sito a Siracusa in
Via Tisia Ronco I n. 11
APPELLATO
E CONTRO
- DE CA IS, nata a [...] il [...] (C.F. [...])
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 2242/2021, emessa il 23/12/2021,
definitivamente pronunciando, condannava De RO UE ad arretrare l'immobile sito a Siracusa, via Pitia n. 50, in Catasto al foglio 34, particella 682,
subalterno 1, sino a raggiungere, in tutte le sue parti e piani, la distanza minima di
5,00 metri dai confini interni del lotto nonché al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello De RO UE TR IN con atto di citazione notificato il 13.4.2023.
Si è costituito il Condominio Pitia ed ha chiesto chiamarsi in giudizio De RO
IS, cessionaria dell'immobile oggetto di giudizio, con identificativo mutato (f.
34, p.lla 682, da sub 1 a sub 13), comunque il rigetto, spese vinte e distratte.
Integrato il contraddittorio nei confronti della predetta cessionaria dell'immobile,
all'udienza del 2.10.2023 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In esito a detta udienza la causa, con ordinanza del 25.1.2024 è stata rimessa sul ruolo e disposta un'integrazione di CTU.
Quindi all'udienza del 2.12.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente si dichiara la contumacia di De RO IS, regolarmente citata e non comparsa.
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha valutato la CTU, ha omesso di esaminare la documentazione prodotta nonché laddove ha applicato la normativa in materia di distanze legali.
Il Giudice di prime cure non ha considerato che i lavori di ristrutturazione del vano deposito non hanno determinato la modifica della sagoma né l'aumento della cubatura e quindi nessuna lesione ricorre per i diritti condominiali e dei condomini.
Tale deposito risale agli anni precedenti al 1967, preesistente allo stabile condominiale e ab origine aveva un'altezza di circa m. 2,60.
Tale affermazione è provata dal verbale di allineamento delle quote del 22/01/1986,
redatto dal Comune di Siracusa in contraddittorio con la ditta NE, impresa costruttrice dello stabile condominiale, ove in premessa è scritto “sul confine est è
stata riscontrata, nel lotto limitrofo, la presenza di un locale a piano terra, rustico….
con altezza massima di m. 2,60 circa” (v. all. 3). Il suddetto verbale venne esibito all'udienza del 13/02/2017 (v. all. 4) e ne venne richiesta l'allegazione all'eventuale perizia integrativa di CTU, poi svolta, ma di esso detto non vi è traccia.
Detto verbale, redatto senza alcun contributo dell'appellante, era stato ottenuto dopo che l'appellante ne aveva appreso l'esistenza dal suo dante causa a giudizio iniziato.
L'appellante, dopo avere ottenuto un'autorizzazione edilizia (n. 7953 del
28/04/2010), ha realizzato un vano W.C. di circa mq 3,00 con apertura di n. 2
finestre e n. 2 porte in alluminio preverniciato ed una porta laterale che consente
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l'accesso ad un preesistente appartamento di mq 100. A seguito di procedimento penale, De RO chiedeva ed otteneva la concessione in sanatoria n. 258/12.
Tale concessione prevedeva la trasformazione del vano WC in ripostiglio e il ridimensionamento dell'altezza fino ad un massimo di metri 2,50 nel rispetto della normativa urbanistica, nonché il ripristino della destinazione a garage.
Successivamente al rilascio della concessione in sanatoria veniva presentato un progetto di variante alla C.E. n. 258/2012 e, pertanto, in attesa del rilascio di detta variante, i lavori, regolarmente iniziati in data 9/07/2013, venivano temporaneamente sospesi, per poi essere ultimati in data 28/04/2021. Veniva eliminato definitivamente il servizio igienico e altresì ridotta l'altezza del fabbricato sino a metri 2,37, come risulta dal modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali presentato all'Agenzia delle Entrate, e dalla visura catastale dell'immobile del 10/05/2021.