Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2024, n. 186

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2024, n. 186
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 186
Data del deposito : 26 febbraio 2024

Testo completo

Sentenza n. 186/2024 Registro generale Appello Lavoro n. 971/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 1072/2023, est. dott.ssa Eleonora De Carlo, discussa all'udienza collegiale del 20/02/2024 e promossa
DA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI DOTTORI COMMERCIALISTI (C.F: 80021670585), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti PESSI ROBERTO e GIAMMARIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
FR IO (C.F: [...]), rappresentato e difeso dagli Avv. ti TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO D'AUGUSTO, 134/1 47921 RIMINI
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello: 1) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 1072/2023 del 28.03.2023, depositata in pari data, non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare tutte le domande formulate dal Dott. Daffra nel primo grado del presente giudizio, perché infondate, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carenti di prova;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
[1] Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla CNPADC e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano n.1072/2023, pubblicata il 28.03.2023 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio da distrarre ai difensori quali antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 28.09.2023 la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ha proposto appello avverso la sentenza n. 1072/23 nella parte in cui il TRIBUNALE di MILANO ha condannato la CASSA a corrispondere a FR IO la pensione di vecchiaia (decorrente dal 01.02.2006) secondo le modalità di calcolo con il sistema retributivo antecedenti al Regolamento approvato il 14.07.2004 e quindi a corrispondergli il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003 sulla base degli artt. 2 e 15 L. 21/86 e dell'art. 3 del Regolamento di disciplina previgenti.
Il TRIBUNALE, richiamata ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la sentenza n. 805/21 di questa Corte d'Appello e in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che il ricorrente percepiva il trattamento pensionistico dal 01.02.2006 e quindi prima del 2007, ha accertato il diritto del medesimo di vedersi corrispondere “la pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo con il sistema retributivo antecedenti al regolamento approvato il 14 luglio 2004 e quindi a corrispondergli il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31 dicembre 2003 sulla base della normativa previgente” .
Il primo Giudice respingeva altresì l'eccezione sollevata dalla CASSA con la quale aveva sostenuto la prescrizione quinquennale del diritto di FR IO di vedersi riliquidata la pensione.
In particolare, il TRIBUNALE ha ritenuto applicabile alla fattispecie per cui è causa il termine di prescrizione decennale in adesione al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17742/15 secondo cui il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. richiede “la piena liquidità ed esigibilità del credito che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”.
In ragione della soccombenza la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI è stata condannata a rifondere al ricorrente i 2/3 delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 1.200,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
La CASSA censura la suindicata sentenza per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che la quota reddituale della pensione di FR IO fosse stata
[2]
calcolata in violazione principio del pro rata, nonché per violazione dell'art. 4 D. Lgs. n. 42/2006 e dell'art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC.
In particolare, lamenta che il primo Giudice ha omesso di verificare in concreto se vi fosse stata da parte della CASSA una effettiva violazione nel calcolo della quota reddituale della pensione dell'odierno appellato.
Secondo l'appellante il TRIBUNALE si sarebbe limitato ad affermare che FR IO aveva diritto di godere di una pensione calcolata in base alla normativa previgente alla disciplina di cui al Regolamento del 14.07.2007 senza tuttavia verificare se fosse stata posta in essere una effettiva violazione del principio del pro rata e se la pensione fosse stata calcolata in base a principi errati.
Sempre a sostegno della censura deduce che l'odierno appellato
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