Corte d'Appello Catania, sentenza 06/12/2024, n. 1130
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1045/2022 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti dagli avv. Francesco Emanuele Distefano e Giusy Virga;
Appellante-appellato incidentale
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti dall'avv. Mario Barone;
Appellato – Appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: Differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con sentenza n. 284/2022, pubblicata il 17.5.2022, il Tribunale di Caltagirone accoglieva parzialmente il ricorso proposto da volto a conseguire – previa conversione Parte_1
del rapporto di lavoro prestato dal 2007 al 2011 alle dipendenze di Controparte_1
da determinato a indeterminato – il pagamento delle differenze retributive pari a €
45.280,00, derivanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto previsto in seno al CCNL di riferimento per lavoro ordinario, straordinario, 13° e 14° mensilità, retribuzione del mese di maggio 2011 e TFR maturato e non riscosso.
In particolare, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso promosso, riconosceva al il diritto alla retribuzione per la mensilità di maggio 2011, condannando parte Pt_1
resistente al pagamento di € 1.254,42;
dichiarava prescritti i crediti anteriori al 9.7.2010 per assenza di validi atti interruttivi antecedenti al deposito del ricorso introduttivo e, esclusa la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per assenza di prova e rilevato che il non aveva formulato domanda volta ad ottenere un diverso Pt_1
inquadramento contrattuale, rigettava le domande relative al pagamento della 13° e 14° mensilità e del TFR.
Con riferimento alla richiesta di pagamento del lavoro straordinario svolto, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, il giudice di prime cure rigettava la relativa domanda posto che, in esito all'attività istruttoria, il lavoratore non aveva provato
l'effettiva consistenza del lavoro prestato avendo i testi reso dichiarazioni non univoche e puntuali.
Infine, premettendo che il CCNL applicabile al caso de quo era il CCNL operai agricoli e florovivaisti, statuiva la conformità della retribuzione effettivamente percepita dal Pt_1
rispetto ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva e condannava CP_1
al pagamento delle spese processuali nella misura di un quarto, compensando
[...]
la restante parte.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato il Parte_1
10.11.2022. Resisteva al gravame e proponeva appello incidentale . Controparte_2
2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto insufficiente la prova fornita dal lavoratore in ordine ai giorni di lavoro prestati, presupposto della domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. In particolare, l'appellante rileva che le buste paga non possono considerarsi prova documentale inoppugnabile, in quanto risultano dalla condotta omissiva del datore di lavoro, il quale avrebbe volontariamente denunciato un numero di giornate lavorative inferiore a quello effettivamente svolto.
L'appellante contesta, inoltre, la valutazione della deposizione resa dal figlio convivente dell'appellato, , alla quale il primo giudice ha attribuito valore Persona_1
probatorio, ritenendola invece inattendibile per il palese interesse del teste all'esito del giudizio. Deduce, altresì, che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'attività di unico autista della ditta veniva svolta da esso appellante durante tutto l'anno mentre le giornate lavorative dei mesi di giugno, luglio e agosto – coincidenti con il periodo di raccolta delle pesche – non erano state mai state denunciate dal datore di lavoro.
Aggiunge che dalla prova per testi espletata è emerso che l'attività lavorativa di esso appellante si è svolta con continuità ogni anno da novembre a maggio (periodo di raccolta delle arance) e da luglio a settembre (raccolta delle pesche), per un totale di dieci mesi all'anno, superando così il limite di 180-190 giornate previsto dal CCNL, a riprova del carattere indeterminato del rapporto.
Evidenzia che i testi escussi hanno, inoltre, dichiarato che, recandosi in azienda alle ore
7.00, trovavano già presente esso appellante e che all'uscita, alle ore 16.00, lo stesso proseguiva l'attività, confermando l'esistenza della prestazione di lavoro straordinario
3
che andava riconosciuto quantomeno in relazione all'ultimo quinquennio. Alla stregua di tali elementi probatori, l'appellante lamenta la non coerenza della sentenza impugnata rispetto alle prove acquisite in atti.
1.1 Il motivo non può trovare accoglimento.
1.2 Ad avviso del collegio il giudice di prime cure ha correttamente valutato le emergenze istruttorie;
ed invero, i testi escussi non hanno fornito dichiarazioni dettagliate e circostanziate in merito all'attività dell'appellante e agli elementi idonei a dimostrare il carattere continuativo e stabile del rapporto.
In particolare, i testi , e hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che pur avendo lavorato con il ricorrente in primo grado anche nel periodo di raccolta delle arance, il lavoro non si svolgeva quotidianamente, ma solo per una parte della settimana e secondo necessità. Anche il teste ha dichiarato di aver lavorato con Tes_4
il nello stesso periodo senza, tuttavia, specificare i giorni effettivi di lavoro. Pt_1
Si osserva, inoltre, che le affermazioni dei testi e secondo cui il Tes_1 Tes_4
ricorrente avrebbe lavorato più giornate rispetto a quelle prestate dagli stessi, appaiono generiche e prive di indicazioni dettagliate in ordine ai giorni effettivamente svolti, non apportando elementi concreti per suffragare l'assunto prospettato dall'appellante.
In particolare, , sentito all'udienza del 14.11.2017, ha dichiarato: “Ho Testimone_1
lavorato alle dipendenze del resistente, come bracciante agricolo raccoglitore di agrumi.
Ho fatto cinque campagne, da novembre a maggio. Credo di aver cominciato nel 2008 e di aver finito nel 2013 se non ricordo male. Non ho interesse nella causa. Nel periodo in cui ho lavorato per c'era anche il che tutti i giorni ha lavorato con noi. CP_1 Pt_1
… A volte in un mese facevamo 18, 20, 22 giornate. Non si lavorava tutti i giorni, a seconda del bisogno e anche delle condizioni meteo. … il sig. faceva l'autista e Pt_1
lavorava anche con noi in campagna raccogliendo gli agrumi. … incominciavamo verso le 7 e finivamo alle 16 Facevamo una piccola pausa per il pranzo e anche la mattina facevamo la pausa per la colazione... Ogni tanto. Il sig. iniziava prima delle 7 e Pt_1
4 finiva dopo le 16 perché doveva andare in magazzino e caricava e scaricava. Il Pt_1
poteva rimanere nel pomeriggio un'altra ora/ora e mezza. Alla mattina poteva arrivare verso le 6. Il ricorrente faceva di solito più giornate di me, venti trenta giorni in più. Io in quel periodo ogni anno avevo fatto circa 110/120 giornate. … Il ricorrente oltre l'autista
e la raccolta degli agrumi si occupava anche della raccolta delle pesche e dei fichi
d'india. Preciso che il ricorrente lavorava più di me e che quindi in un mese faceva più giornate di quelle che facevo io… la domenica lavoravamo quando c'era bisogno, poteva essere anche per tre domeniche consecutive. Così anche per il sabato. Preciso che potevano essere due o tre domeniche.”.
Del tutto generica appare anche la dichiarazione resa da il quale ha Testimone_5
riferito che “ ha fatto più giornate di me. Io facevo circa 80/90 giorni. Non so dire Pt_1
quante giornate in più facesse il . … cominciavamo alle 7 fino alle 16-16.30, a Pt_1
volte anche fino alle 17. Il lavorava più ore, arrivava prima e finiva dopo Pt_1
penso”.
Altresì non confermano l'assunto dell'appellante le deposizioni dei testi di parte appellata, e , in disparte le dichiarazioni rese da , Tes_2 Tes_3 Persona_1
figlio dell'appellato, solo in parte in linea con le
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1045/2022 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti dagli avv. Francesco Emanuele Distefano e Giusy Virga;
Appellante-appellato incidentale
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti dall'avv. Mario Barone;
Appellato – Appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: Differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con sentenza n. 284/2022, pubblicata il 17.5.2022, il Tribunale di Caltagirone accoglieva parzialmente il ricorso proposto da volto a conseguire – previa conversione Parte_1
del rapporto di lavoro prestato dal 2007 al 2011 alle dipendenze di Controparte_1
da determinato a indeterminato – il pagamento delle differenze retributive pari a €
45.280,00, derivanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto previsto in seno al CCNL di riferimento per lavoro ordinario, straordinario, 13° e 14° mensilità, retribuzione del mese di maggio 2011 e TFR maturato e non riscosso.
In particolare, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso promosso, riconosceva al il diritto alla retribuzione per la mensilità di maggio 2011, condannando parte Pt_1
resistente al pagamento di € 1.254,42;
dichiarava prescritti i crediti anteriori al 9.7.2010 per assenza di validi atti interruttivi antecedenti al deposito del ricorso introduttivo e, esclusa la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per assenza di prova e rilevato che il non aveva formulato domanda volta ad ottenere un diverso Pt_1
inquadramento contrattuale, rigettava le domande relative al pagamento della 13° e 14° mensilità e del TFR.
Con riferimento alla richiesta di pagamento del lavoro straordinario svolto, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, il giudice di prime cure rigettava la relativa domanda posto che, in esito all'attività istruttoria, il lavoratore non aveva provato
l'effettiva consistenza del lavoro prestato avendo i testi reso dichiarazioni non univoche e puntuali.
Infine, premettendo che il CCNL applicabile al caso de quo era il CCNL operai agricoli e florovivaisti, statuiva la conformità della retribuzione effettivamente percepita dal Pt_1
rispetto ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva e condannava CP_1
al pagamento delle spese processuali nella misura di un quarto, compensando
[...]
la restante parte.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato il Parte_1
10.11.2022. Resisteva al gravame e proponeva appello incidentale . Controparte_2
2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto insufficiente la prova fornita dal lavoratore in ordine ai giorni di lavoro prestati, presupposto della domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. In particolare, l'appellante rileva che le buste paga non possono considerarsi prova documentale inoppugnabile, in quanto risultano dalla condotta omissiva del datore di lavoro, il quale avrebbe volontariamente denunciato un numero di giornate lavorative inferiore a quello effettivamente svolto.
L'appellante contesta, inoltre, la valutazione della deposizione resa dal figlio convivente dell'appellato, , alla quale il primo giudice ha attribuito valore Persona_1
probatorio, ritenendola invece inattendibile per il palese interesse del teste all'esito del giudizio. Deduce, altresì, che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'attività di unico autista della ditta veniva svolta da esso appellante durante tutto l'anno mentre le giornate lavorative dei mesi di giugno, luglio e agosto – coincidenti con il periodo di raccolta delle pesche – non erano state mai state denunciate dal datore di lavoro.
Aggiunge che dalla prova per testi espletata è emerso che l'attività lavorativa di esso appellante si è svolta con continuità ogni anno da novembre a maggio (periodo di raccolta delle arance) e da luglio a settembre (raccolta delle pesche), per un totale di dieci mesi all'anno, superando così il limite di 180-190 giornate previsto dal CCNL, a riprova del carattere indeterminato del rapporto.
Evidenzia che i testi escussi hanno, inoltre, dichiarato che, recandosi in azienda alle ore
7.00, trovavano già presente esso appellante e che all'uscita, alle ore 16.00, lo stesso proseguiva l'attività, confermando l'esistenza della prestazione di lavoro straordinario
3
che andava riconosciuto quantomeno in relazione all'ultimo quinquennio. Alla stregua di tali elementi probatori, l'appellante lamenta la non coerenza della sentenza impugnata rispetto alle prove acquisite in atti.
1.1 Il motivo non può trovare accoglimento.
1.2 Ad avviso del collegio il giudice di prime cure ha correttamente valutato le emergenze istruttorie;
ed invero, i testi escussi non hanno fornito dichiarazioni dettagliate e circostanziate in merito all'attività dell'appellante e agli elementi idonei a dimostrare il carattere continuativo e stabile del rapporto.
In particolare, i testi , e hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che pur avendo lavorato con il ricorrente in primo grado anche nel periodo di raccolta delle arance, il lavoro non si svolgeva quotidianamente, ma solo per una parte della settimana e secondo necessità. Anche il teste ha dichiarato di aver lavorato con Tes_4
il nello stesso periodo senza, tuttavia, specificare i giorni effettivi di lavoro. Pt_1
Si osserva, inoltre, che le affermazioni dei testi e secondo cui il Tes_1 Tes_4
ricorrente avrebbe lavorato più giornate rispetto a quelle prestate dagli stessi, appaiono generiche e prive di indicazioni dettagliate in ordine ai giorni effettivamente svolti, non apportando elementi concreti per suffragare l'assunto prospettato dall'appellante.
In particolare, , sentito all'udienza del 14.11.2017, ha dichiarato: “Ho Testimone_1
lavorato alle dipendenze del resistente, come bracciante agricolo raccoglitore di agrumi.
Ho fatto cinque campagne, da novembre a maggio. Credo di aver cominciato nel 2008 e di aver finito nel 2013 se non ricordo male. Non ho interesse nella causa. Nel periodo in cui ho lavorato per c'era anche il che tutti i giorni ha lavorato con noi. CP_1 Pt_1
… A volte in un mese facevamo 18, 20, 22 giornate. Non si lavorava tutti i giorni, a seconda del bisogno e anche delle condizioni meteo. … il sig. faceva l'autista e Pt_1
lavorava anche con noi in campagna raccogliendo gli agrumi. … incominciavamo verso le 7 e finivamo alle 16 Facevamo una piccola pausa per il pranzo e anche la mattina facevamo la pausa per la colazione... Ogni tanto. Il sig. iniziava prima delle 7 e Pt_1
4 finiva dopo le 16 perché doveva andare in magazzino e caricava e scaricava. Il Pt_1
poteva rimanere nel pomeriggio un'altra ora/ora e mezza. Alla mattina poteva arrivare verso le 6. Il ricorrente faceva di solito più giornate di me, venti trenta giorni in più. Io in quel periodo ogni anno avevo fatto circa 110/120 giornate. … Il ricorrente oltre l'autista
e la raccolta degli agrumi si occupava anche della raccolta delle pesche e dei fichi
d'india. Preciso che il ricorrente lavorava più di me e che quindi in un mese faceva più giornate di quelle che facevo io… la domenica lavoravamo quando c'era bisogno, poteva essere anche per tre domeniche consecutive. Così anche per il sabato. Preciso che potevano essere due o tre domeniche.”.
Del tutto generica appare anche la dichiarazione resa da il quale ha Testimone_5
riferito che “ ha fatto più giornate di me. Io facevo circa 80/90 giorni. Non so dire Pt_1
quante giornate in più facesse il . … cominciavamo alle 7 fino alle 16-16.30, a Pt_1
volte anche fino alle 17. Il lavorava più ore, arrivava prima e finiva dopo Pt_1
penso”.
Altresì non confermano l'assunto dell'appellante le deposizioni dei testi di parte appellata, e , in disparte le dichiarazioni rese da , Tes_2 Tes_3 Persona_1
figlio dell'appellato, solo in parte in linea con le
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