Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 14
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone
dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 106/19 vertente tra
Telecom Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano
(20123) alla Piazza degli Affari n. 2, P.Iva 00488410010, rappresentata e difesa dall'Avv. De Luca
Giuseppe con Studio in Cosenza alla Via delle Medaglie d'Oro 37, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, alla Via Argine Destro Calopinace 34, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe
Marino
APPELLANTE
CONTRO
RI OL nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]H57 C285T;
- DI DO, nato il [...] a [...]
di Salvo (RC) e residente in [...], c.f. [...];
-
DI AT, nata a [...] il 09.10 1968 e residente in [...], c.f. [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti
dall'avv. Jessica Tassone presso il cui studio sito in Marina di Caulonia (RC) Piazza Bottari n. 13,
sono elettivamente domiciliati
1 APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 1443/2018 del 21-22/11/2018.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni appellati convenivano innanzi al
Tribunale Civile di Locri, la Telecom Italia s.p.a. lamentando nella loro qualità di proprietari di un
immobile sito nel Comune di Caulonia località “Vitarva”, in catasto al foglio 75 particella 86 per
compravendita per OT Santacroce, che la Telecom Italia s.p.a. aveva installato sul fondo predetto,
abusivamente e senza autorizzazione, un impianto di telefonia con n. 7 sostegni per condutture
telefoniche a servizio di terzi;
che tale comportamento, in assenza di consenso, integrerebbe una
ipotesi di occupazione sine titulo con conseguente diritto al risarcimento del danno, e chiedevano
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”accertare e dichiarare l'illegittima occupazione del fondo
privato da parte della società convenuta e per l'effetto 2.- condannare la società Telecom Italia s.p.a.
alla rimozione dei manufatti (pali di sostegno , fili, ecc) apposti sul fondo di proprietà dell'attore ed
al conseguente ripristino dello status quo ante per illegittimità e arbitrarietà delle opere eseguite;
3.

Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore”.
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 1166/2013 ove si costituiva per resistere alla
domanda la convenuta Telecom, la quale al contempo spiegava domanda riconvenzionale di
intervenuto usucapione della servitù di elettrodotto per la maturazione del ventennio dalla
collocazione dei sostegni.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e CTU, all'esito delle quali il Tribunale di
Locri così disponeva: “Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona
del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla
causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:1.-
rigetta la domanda di usucapione della servitù di elettrodotto formulata da parte convenuta;
2.-

2 accoglie la domanda proposta da parte attrice RC OL, SI DO e SI
AT ed accerta e dichiara l'illegittima occupazione da parte di Telecom Italia spa del fondo di
proprietà di parte attrice sito in Caulonia foglio 75 particelle 86;
3.- per lo effetto condanna Telecom

Italia s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., nella misura di € 1.476,15 oltre
accessori di legge dalla data della domanda al soddisfo;
4.-accoglie la domanda di rimozione dei

supporti Telecom e dei relativi cavi (n. 7) insistenti sulla proprietà RC-SI in Caulonia foglio
75 particelle 86, per lo effetto condanna Telecom Italia spa alla rimozione dei predetti supporti, cavi
ed elementi annessi e connessi all'impianto, con ripristino della situazione quo ante, a propria cura
e spese;
5.- condanna altresì TELECOM ITALIA S.P.A., (p.iva 00488410010) in persona del legale

rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di parte
attrice da distrarsi in favore dell'Avv. Jessica Tassone, ex art. 93 cpc, quantificate in € 2.530 per
come specificate in parte motiva, oltre spese generali al 15 %, IVA e Cassa avvocati se dovute. Pone
definitivamente a carico di parte convenuta Telecom Italia spa le spese di consulenza tecnica,
liquidate con separato provvedimento”;

Avverso la prefata sentenza proponeva appello la Telecom chiedendone la riforma e
l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, ovverosia il riconoscimento
del possesso ultraventennale pacifico ed incontrastato con conseguente diritto all'acquisto per
maturata usucapione della servitù di cavidotto con palificazione.
Si costituivano in giudizio gli appellati eccependo l'inammissibilità dell'appello per
violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della
sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite da distrare in favore del loro procuratore.
Con ordinanza del 19/03/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 04/03/24, svoltasi
con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022
, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
3
avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera
sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da
superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
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