Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/12/2024, n. 2340
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2020/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2024 e promossa DA: AN AU, AI EL e TO LO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lo Presti Luca e Palazzo Antonio ed elett.te dom.ti presso lo Studio del primo in Viareggio. Appellanti CONTRO AERO UB REGGIO EMILIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Girardi Andrea ed elett.te dom.ta presso il suo Studio in Trento. Appellata
avverso la sentenza n. 1001/2022 emessa dal Tribunale di Reggio nell'Emilia e pubblicata il 30.9.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, AN AU, AI EL e TO LO convenivano in giudizio l'AERO UB REGGIO EMILIA poiché, rispettivamente, i primi due in quanto proprietari dell'Elicottero
Ultraleggero “mod Kiss Fama 209, identificato con Marche I-b475” e
l'ultimo dell'Autogiro Ultraleggero “modello Ela-10 Eclipse, identificato con Marche I-C075” poiché, in data 6.8.2015, nell'hangar dell'aeroporto
“Ferdinando ONazzi” di Reggio Emilia, gestito dalla convenuta, si era sviluppato un incendio e i mezzi di proprietà dei medesimi avevano subito gravi danni.
In particolare, spiegavano che l'elicottero di proprietà dell'AN e del AI era stato ritrovato, completamente distrutto dalle fiamme con un danno che stimavano, per il solo velivolo di loro proprietà, in €135.000,00, mentre, per quanto concerne, invece,
l'Autogiro del TO, si dolevano di danni per complessivi € 30.749,00, oltre IVA quando prevista.
Evidenziavano gli attori che la struttura immobiliare, adibita al ricovero, era sprovvista di impiantistica antincendio, della CPI
(Certificazione Prevenzione Incendi) obbligatoria per legge, ed inoltre
gli apparati dell'impianto elettrico erano ormai obsoleti e privi dei requisiti di sicurezza imposti per legge.
Pertanto, concludevano chiedendo che venisse accertata la responsabilità della convenuta per i danni subiti e che fosse condannata al pagamento in favore dell'attore, ciascuno in ragione delle quote di spettanza, per la complessiva somma di €165.749,00, o la diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre oneri di legge ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
-Si costituiva in giudizio AERO UB REGGIO EMILIA eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, contestando la prospettazione attorea chiedeva di dichiarare la carenza e di respingere la domanda di risarcimento poiché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, domandava venisse accertata la responsabilità di AN poiché si era introdotto nell'hangar – all'insaputa del Consiglio Direttivo – e aveva collegato la batteria al caricatore assumendo che questa fosse stata la causa dell'incendio e, dunque, formulava una domanda riconvenzionale nei confronti dell'AN per essere manlevato nel caso di eventuale condanna per la somma di €30.749,00 in favore del TO e, in ogni caso, per il risarcimento di tutti i danni subiti – ossia, gli oneri di pulizia e riverniciatura dei locali quantificati in €5.000,00 e per il mancato utilizzo del bene per oltre due anni per circa di €20.000,00.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale respingeva la domanda attorea e quella riconvenzionale.
Ritenuto pacifico che nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2015, i velivoli degli attori fossero collocati nell'hangar di AERO UB REGGIO EMILIA, il
Tribunale rilevava che, nonostante fosse contestato dalla convenuta, parte attrice non avesse spiegato il titolo in forza del quale l'Autogiro
Ultraleggero di TO fosse ivi posteggiato;
riteneva altresì che, anche ove si configurasse il diritto di posteggio poiché era peraltro emerso che AN fosse istruttore, ciò non bastasse ai fini dell'accertamento di responsabilità.
Inquadrata la fattispecie in esame nello schema negoziale del deposito, il Tribunale reputava fosse stato dimostrato dalle evidenze istruttorie raccolte nel giudizio – e in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali, dalla documentazione in atti nonché dai rilievi dei Vigili del Fuoco – che AN, nella serata del 5 agosto 2015, si fosse introdotto nell'hangar collegando un caricabatterie alla batteria di supporto, si fosse poi allontanato dalla struttura, ormai priva di personale, lasciandolo in funzione.
Per contro, il Tribunale valutava la tesi della difesa attorea che riconduceva la causa dell'incendio alle anomalie dell'impianto elettrico priva di riscontro probatorio, e in contrasto con altre evidenze documentali, così come emergeva dal materiale fotografico in atti;
peraltro, valutava fosse tardiva poiché dedotta una volta decorso il termine per le preclusioni assertive, la circostanza che l'interruttore generale di energia elettrica fosse abbassato.
Il Tribunale riteneva dunque che tale condotta avesse un'esclusiva rilevanza causale nel prodursi del danno e non costituisse invece
“un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”, precisando che neppure fosse dimostrato che la ricarica della batteria di avviamento rientrasse nelle attività di custodia di AERO UB, né in quelle di manutenzione previste dal Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione Europea del
26.11.2014.
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da
AERO UB per ottenere la condanna degli attori al risarcimento dei danni materiali quantificati in €25.000,00, non essendo stato adeguatamente dimostrato: non era stata, infatti, fornita prova della spesa sostenuta per la pulizia dei locali del sinistro, della perdita per aver dovuto rinunciare
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2020/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2024 e promossa DA: AN AU, AI EL e TO LO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lo Presti Luca e Palazzo Antonio ed elett.te dom.ti presso lo Studio del primo in Viareggio. Appellanti CONTRO AERO UB REGGIO EMILIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Girardi Andrea ed elett.te dom.ta presso il suo Studio in Trento. Appellata
avverso la sentenza n. 1001/2022 emessa dal Tribunale di Reggio nell'Emilia e pubblicata il 30.9.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, AN AU, AI EL e TO LO convenivano in giudizio l'AERO UB REGGIO EMILIA poiché, rispettivamente, i primi due in quanto proprietari dell'Elicottero
Ultraleggero “mod Kiss Fama 209, identificato con Marche I-b475” e
l'ultimo dell'Autogiro Ultraleggero “modello Ela-10 Eclipse, identificato con Marche I-C075” poiché, in data 6.8.2015, nell'hangar dell'aeroporto
“Ferdinando ONazzi” di Reggio Emilia, gestito dalla convenuta, si era sviluppato un incendio e i mezzi di proprietà dei medesimi avevano subito gravi danni.
In particolare, spiegavano che l'elicottero di proprietà dell'AN e del AI era stato ritrovato, completamente distrutto dalle fiamme con un danno che stimavano, per il solo velivolo di loro proprietà, in €135.000,00, mentre, per quanto concerne, invece,
l'Autogiro del TO, si dolevano di danni per complessivi € 30.749,00, oltre IVA quando prevista.
Evidenziavano gli attori che la struttura immobiliare, adibita al ricovero, era sprovvista di impiantistica antincendio, della CPI
(Certificazione Prevenzione Incendi) obbligatoria per legge, ed inoltre
gli apparati dell'impianto elettrico erano ormai obsoleti e privi dei requisiti di sicurezza imposti per legge.
Pertanto, concludevano chiedendo che venisse accertata la responsabilità della convenuta per i danni subiti e che fosse condannata al pagamento in favore dell'attore, ciascuno in ragione delle quote di spettanza, per la complessiva somma di €165.749,00, o la diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre oneri di legge ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
-Si costituiva in giudizio AERO UB REGGIO EMILIA eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, contestando la prospettazione attorea chiedeva di dichiarare la carenza e di respingere la domanda di risarcimento poiché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, domandava venisse accertata la responsabilità di AN poiché si era introdotto nell'hangar – all'insaputa del Consiglio Direttivo – e aveva collegato la batteria al caricatore assumendo che questa fosse stata la causa dell'incendio e, dunque, formulava una domanda riconvenzionale nei confronti dell'AN per essere manlevato nel caso di eventuale condanna per la somma di €30.749,00 in favore del TO e, in ogni caso, per il risarcimento di tutti i danni subiti – ossia, gli oneri di pulizia e riverniciatura dei locali quantificati in €5.000,00 e per il mancato utilizzo del bene per oltre due anni per circa di €20.000,00.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale respingeva la domanda attorea e quella riconvenzionale.
Ritenuto pacifico che nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2015, i velivoli degli attori fossero collocati nell'hangar di AERO UB REGGIO EMILIA, il
Tribunale rilevava che, nonostante fosse contestato dalla convenuta, parte attrice non avesse spiegato il titolo in forza del quale l'Autogiro
Ultraleggero di TO fosse ivi posteggiato;
riteneva altresì che, anche ove si configurasse il diritto di posteggio poiché era peraltro emerso che AN fosse istruttore, ciò non bastasse ai fini dell'accertamento di responsabilità.
Inquadrata la fattispecie in esame nello schema negoziale del deposito, il Tribunale reputava fosse stato dimostrato dalle evidenze istruttorie raccolte nel giudizio – e in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali, dalla documentazione in atti nonché dai rilievi dei Vigili del Fuoco – che AN, nella serata del 5 agosto 2015, si fosse introdotto nell'hangar collegando un caricabatterie alla batteria di supporto, si fosse poi allontanato dalla struttura, ormai priva di personale, lasciandolo in funzione.
Per contro, il Tribunale valutava la tesi della difesa attorea che riconduceva la causa dell'incendio alle anomalie dell'impianto elettrico priva di riscontro probatorio, e in contrasto con altre evidenze documentali, così come emergeva dal materiale fotografico in atti;
peraltro, valutava fosse tardiva poiché dedotta una volta decorso il termine per le preclusioni assertive, la circostanza che l'interruttore generale di energia elettrica fosse abbassato.
Il Tribunale riteneva dunque che tale condotta avesse un'esclusiva rilevanza causale nel prodursi del danno e non costituisse invece
“un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”, precisando che neppure fosse dimostrato che la ricarica della batteria di avviamento rientrasse nelle attività di custodia di AERO UB, né in quelle di manutenzione previste dal Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione Europea del
26.11.2014.
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da
AERO UB per ottenere la condanna degli attori al risarcimento dei danni materiali quantificati in €25.000,00, non essendo stato adeguatamente dimostrato: non era stata, infatti, fornita prova della spesa sostenuta per la pulizia dei locali del sinistro, della perdita per aver dovuto rinunciare
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