Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/01/2025, n. 72
CA Catanzaro
Sentenza
25 gennaio 2025
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25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2164 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
- BO LE, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Serrao in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via Trento n. 51;
- appellante contro
- IL RT Soc. coop, a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cimino in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via T. Campanella n. 55;
- appellata- appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiecits, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e qui di seguito riportate:
- nel merito e in via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto siccome errato, ingiusto e illegittimo per le causali indicate in atti;
- ancora nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare che BO
LE ha corrisposto alla IL RT la somma complessiva di €uro 16.500,00;
- nel merito in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che BO LE
è creditore nei confronti della IL RT della somma complessiva di €uro
13.812,42 pari all'importo derivante dall'addebito delle spese sostenute per la
riparazione dei danni, l'incompletezza nella esecuzione delle lavorazioni e delle penali per il ritardo nella ultimazione dei lavori e, per l'effetto, condannare la IL
RT al pagamento della somma di €uro 13.812,42 o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- ancora nel merito e sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che per fatto e colpa della IL RT l'opponente ha subito danni quantificabili nella misura di €uro 1.500,00 per mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007
e, per l'effetto, condannare la IL RT al risarcimento di tutti i danni conseguentemente causati all'opponente quantificabili nell'importo complessivo di
€uro 4.100,00 ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato, anche in via equitativa, all'esito del presente giudizio;
- nel merito e in via esclusivamente gradata, accertato il diritto di credito di
BO LE nei confronti della IL RT, in forza della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla IL
RT in favore di BO AN ammonta alla complessiva minor somma di
€uro 1.600,42 anziché alla maggior somma di €uro 13.812,42 in ragione della intervenuta compensazione tra quanto preteso in via monitoria e quanto già corrisposto alla IL RT (€uro 16.500,00) e quanto rivendicato in via riconvenzionale salvo il diritto al risarcimento del danno per mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellata-appellante incidentale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di pagamento opposto e in ogni caso condannare, BO LE al pagamento in favore della IL RT della somma di €uro 15.712,15, oltre accessori, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte dall'appellante.
Con condanna dell'appellante medesimo al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione regolarmente notificato, LE
BO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2008 emesso dal Tribunale di Catanzaro n data 14-1-2008, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di €uro 15.712,15, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 ed oltre alle spese legali, sulla base delle fatture n.
4/2007 del 31-7-2007 e n. 5/2007 del 15-9-2007 a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Stalettì, Via Nazionale n.
33, affidati dal BO alla IL RT in virtù del contratto di appalto stipulato in data 5-4-2007.
L'opponente ha eccepito innanzi tutto di avere versato alla società opposta la somma di €uro 16.500,00 e non quella di €uro 13.000,00 indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Ha pure sostenuto che le variazioni in aumento del progetto originario non sarebbero state da lui autorizzate. Ha dedotto l'inadempimento della società appaltatrice per avere constatato difetti e vizi dei lavori commissionati, per come risultanti dalla documentazione fotografica prodotta e dalla consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. Francesco Dattilo.
In via riconvenzionale, l'attore ha inoltre domandato la condanna della società opposta al pagamento della somma di €uro 13.812,42 derivante dall'addebito delle spese sostenute per la riparazione dei danni, l'incompletezza nella esecuzione delle lavorazioni e delle penali per il ritardo nella ultimazione dei lavori sul presupposto che in data 23-8-2007 il Sig. Pietro NO, nella qualità di legale rappresentante della IL RT, ha comunicato al Comune di Stalettì le dimissioni dell'impresa dai lavori “declinando ogni responsabilità circa i lavori eseguiti successivamente alla data del 3-8-2007”. Ha pure richiesto la condanna della IL RT al risarcimento dei danni quantificabili nella misura di €uro 1.500,00 per il mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per la loro mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007.
Con comparsa di risposta depositata in data 20-10-2008 si è costituita la IL RT
Soc. coop a r.l., chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e delle domande riconvenzionali, sul presupposto che nessuna variazione delle opere è stata da essa apportata arbitrariamente e unilateralmente, per essere state le stesse invece ordinate dal direttore dei lavori, Ing. Gianfranco Corace, nominato dallo stesso opponente. La società opposta ha inoltre contestato di avere spontaneamente abbandonato il
cantiere, precisando di essere stata, per contro, diffidata dal BO a non proseguire nella esecuzione delle opere commissionate. La società ha pure precisato che il credito vantato nei confronti dell'opponente risulta dai certificati di pagamento del primo e del secondo stato di avanzamento dei lavori compilato dal direttore dei lavori, nonché dallo stato dei lavori eseguiti sino al 3-8-2007 da cui si evince il credito dell'impresa per €uro 15.712,15. Quanto ai denunciati vizi delle opere, la società ha contestato la mancata iscrizione di riserve negli stati di avanzamento e nella contabilità dei lavori e comunque la circostanza che gli stessi non sono mai stati denunciati nel termine di sessanta giorni previsti dall'art. 1667 c.c. dall'opponente, il quale pertanto non avrebbe consentito alla società di eliminarli o di modificare le opere. La società ha pure contestato l'esistenza dei presupposti per la richiesta del risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione delle opere, posto che, se portati a termine, i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 28-9-
2007, per come si evince dallo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori.
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing.
Massimiliano Tavano, è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudicante all'udienza del 18-2-2016, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.”.
Con sentenza depositata in data 12-9-2016 n. 1266, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condannava quest'ultimo al pagamento in favore della IL RT Soc. coop. a r.l. della somma di €uro 5.886,00, oltre accessori, rigettandone per converso la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, e compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello BO LE, mediante atto di citazione notificato il 30-11-2016, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia per essere stata fondata nella parte in cui aveva in accoglimento solo parziale della propria domanda riconvenzionale statuito a suo carico la condanna al pagamento in favore di controparte per le causali in atti del residuo importo di €uro 5.886,00 e, per altro verso, rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, sulla base di una ricostruzione dei fatti illogica e contraddittoria e di una non corretta interpretazione delle emergenze probatorie acquisite in esito al giudizio.
Più nello specifico, parte appellante si doleva in primo luogo del fatto che il primo giudice avesse nell'adottata decisione preso in considerazione quale corrispettivo nella specie dovuto in favore dell'impresa appaltatrice per i lavori di ristrutturazione commissionatile
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2164 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
- BO LE, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Serrao in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via Trento n. 51;
- appellante contro
- IL RT Soc. coop, a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cimino in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via T. Campanella n. 55;
- appellata- appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiecits, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e qui di seguito riportate:
- nel merito e in via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto siccome errato, ingiusto e illegittimo per le causali indicate in atti;
- ancora nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare che BO
LE ha corrisposto alla IL RT la somma complessiva di €uro 16.500,00;
- nel merito in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che BO LE
è creditore nei confronti della IL RT della somma complessiva di €uro
13.812,42 pari all'importo derivante dall'addebito delle spese sostenute per la
riparazione dei danni, l'incompletezza nella esecuzione delle lavorazioni e delle penali per il ritardo nella ultimazione dei lavori e, per l'effetto, condannare la IL
RT al pagamento della somma di €uro 13.812,42 o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- ancora nel merito e sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che per fatto e colpa della IL RT l'opponente ha subito danni quantificabili nella misura di €uro 1.500,00 per mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007
e, per l'effetto, condannare la IL RT al risarcimento di tutti i danni conseguentemente causati all'opponente quantificabili nell'importo complessivo di
€uro 4.100,00 ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato, anche in via equitativa, all'esito del presente giudizio;
- nel merito e in via esclusivamente gradata, accertato il diritto di credito di
BO LE nei confronti della IL RT, in forza della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla IL
RT in favore di BO AN ammonta alla complessiva minor somma di
€uro 1.600,42 anziché alla maggior somma di €uro 13.812,42 in ragione della intervenuta compensazione tra quanto preteso in via monitoria e quanto già corrisposto alla IL RT (€uro 16.500,00) e quanto rivendicato in via riconvenzionale salvo il diritto al risarcimento del danno per mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellata-appellante incidentale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di pagamento opposto e in ogni caso condannare, BO LE al pagamento in favore della IL RT della somma di €uro 15.712,15, oltre accessori, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte dall'appellante.
Con condanna dell'appellante medesimo al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione regolarmente notificato, LE
BO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2008 emesso dal Tribunale di Catanzaro n data 14-1-2008, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di €uro 15.712,15, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 ed oltre alle spese legali, sulla base delle fatture n.
4/2007 del 31-7-2007 e n. 5/2007 del 15-9-2007 a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Stalettì, Via Nazionale n.
33, affidati dal BO alla IL RT in virtù del contratto di appalto stipulato in data 5-4-2007.
L'opponente ha eccepito innanzi tutto di avere versato alla società opposta la somma di €uro 16.500,00 e non quella di €uro 13.000,00 indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Ha pure sostenuto che le variazioni in aumento del progetto originario non sarebbero state da lui autorizzate. Ha dedotto l'inadempimento della società appaltatrice per avere constatato difetti e vizi dei lavori commissionati, per come risultanti dalla documentazione fotografica prodotta e dalla consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. Francesco Dattilo.
In via riconvenzionale, l'attore ha inoltre domandato la condanna della società opposta al pagamento della somma di €uro 13.812,42 derivante dall'addebito delle spese sostenute per la riparazione dei danni, l'incompletezza nella esecuzione delle lavorazioni e delle penali per il ritardo nella ultimazione dei lavori sul presupposto che in data 23-8-2007 il Sig. Pietro NO, nella qualità di legale rappresentante della IL RT, ha comunicato al Comune di Stalettì le dimissioni dell'impresa dai lavori “declinando ogni responsabilità circa i lavori eseguiti successivamente alla data del 3-8-2007”. Ha pure richiesto la condanna della IL RT al risarcimento dei danni quantificabili nella misura di €uro 1.500,00 per il mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per la loro mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007.
Con comparsa di risposta depositata in data 20-10-2008 si è costituita la IL RT
Soc. coop a r.l., chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e delle domande riconvenzionali, sul presupposto che nessuna variazione delle opere è stata da essa apportata arbitrariamente e unilateralmente, per essere state le stesse invece ordinate dal direttore dei lavori, Ing. Gianfranco Corace, nominato dallo stesso opponente. La società opposta ha inoltre contestato di avere spontaneamente abbandonato il
cantiere, precisando di essere stata, per contro, diffidata dal BO a non proseguire nella esecuzione delle opere commissionate. La società ha pure precisato che il credito vantato nei confronti dell'opponente risulta dai certificati di pagamento del primo e del secondo stato di avanzamento dei lavori compilato dal direttore dei lavori, nonché dallo stato dei lavori eseguiti sino al 3-8-2007 da cui si evince il credito dell'impresa per €uro 15.712,15. Quanto ai denunciati vizi delle opere, la società ha contestato la mancata iscrizione di riserve negli stati di avanzamento e nella contabilità dei lavori e comunque la circostanza che gli stessi non sono mai stati denunciati nel termine di sessanta giorni previsti dall'art. 1667 c.c. dall'opponente, il quale pertanto non avrebbe consentito alla società di eliminarli o di modificare le opere. La società ha pure contestato l'esistenza dei presupposti per la richiesta del risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione delle opere, posto che, se portati a termine, i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 28-9-
2007, per come si evince dallo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori.
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing.
Massimiliano Tavano, è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudicante all'udienza del 18-2-2016, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.”.
Con sentenza depositata in data 12-9-2016 n. 1266, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condannava quest'ultimo al pagamento in favore della IL RT Soc. coop. a r.l. della somma di €uro 5.886,00, oltre accessori, rigettandone per converso la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, e compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello BO LE, mediante atto di citazione notificato il 30-11-2016, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia per essere stata fondata nella parte in cui aveva in accoglimento solo parziale della propria domanda riconvenzionale statuito a suo carico la condanna al pagamento in favore di controparte per le causali in atti del residuo importo di €uro 5.886,00 e, per altro verso, rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, sulla base di una ricostruzione dei fatti illogica e contraddittoria e di una non corretta interpretazione delle emergenze probatorie acquisite in esito al giudizio.
Più nello specifico, parte appellante si doleva in primo luogo del fatto che il primo giudice avesse nell'adottata decisione preso in considerazione quale corrispettivo nella specie dovuto in favore dell'impresa appaltatrice per i lavori di ristrutturazione commissionatile
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