Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2024, n. 1442
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di EZ, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1197/2022 R.G. e promossa con atto di citazione
notificato
da
EP BE,
(C.F. [...])
AK ED TO,
(C.F. [...])
- appellanti -
elettivamente domiciliati in PADOVA, via CARLO REZZONICO n. 6, con il
patrocinio degli avv.ti DE SIMONI GIANLUCA, DE SIMONI CARLO e SORBILLI
ANTONIO,
contro
pagina 1 di 25 EDILAS RL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO,
(C.F. 00999290281)
- appellata -
elettivamente domiciliata in PADOVA, via E. FILIBERTO n. 47, con il patrocinio
dell'avv. ZUIN NICOLETTA,
EDILIZIA BOFRA DI BORZACCHIELLO FRANCESCO,
(C.F. 04957671219)
- appellata -
contumace,
UR CE PUBLIC LIMITED COMPANY,
(C.F. 05380900968)
- appellata -
elettivamente domiciliata in MILANO, viale RESTELLI n. 5, con il patrocinio dell'avv.
CATTANEO DANIELE,
BRUNO AS,
(C.F. [...])
- appellato -
contumace.
Conclusioni degli appellanti:
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo – Giudice dott. P.F. Bazzega n.
450/22 Repert. 639/22 – RGN 2759/2018 del 18/05/2022, pubblicata in pari data,
nel merito, accertato che dell'infortunio occorso in data 31/03/2006 e del conseguente
decesso di IA ST sono responsabili in solido la società Edilbasso s.r.l. (già
Edilbasso s.p.a.) in liquidazione e concordato preventivo e, personalmente, BA
UN, amministratore e legale rappresentante all'epoca di detta società, nonché
pagina 2 di 25
AC ES, in qualità di titolare della ditta Edile BOFRA di AC
ES, condannarsi, quindi, in solido la società Edilbasso s.r.l. (già Edilbasso s.p.a.)
in liquidazione e concordato preventivo e, personalmente, BA UN nonché
AC ES, in qualità di titolare della ditta Edile BOFRA di AC
ES, a risarcire gli attori dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e
patiendi, iure proprio, ciascuno per gli importi e le causali come di seguito specificati:
- danno patrimoniale, per mancato apporto ai bisogni familiari del coniuge: reddito
annuo € 12.608,40 x 1/3 (dedotto mantenimento sibi e del figlio) x 25
€ 105.070,00
- danno patrimoniale per mancato apporto ai bisogni familiari del figlio: reddito annuo €
12.608,40 x 1/3 (dedotto mantenimento sibi e del coniuge) x 20
€ 84.056,00
- danno morale subito dal coniuge
€ 150.000,00
- danno esistenziale e/o non patrimoniale da rottura del rapporto coniugale subito dal
coniuge
€ 150.000,00
- danno morale subito dal figlio
€ 150.000,00
- danno esistenziale e/o non patrimoniale da rottura del rapporto parentale subito dal
figlio
€ 150.000,00
Totale € 789.126,00 o quella maggiore o minore somma che sarà determinata in via di
giustizia dal Giudice, con interessi legali e la rivalutazione monetaria a termini di legge,
dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
pagina 3 di 25
- con la rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, se in quanto occorra,
- ordinarsi l'esibizione degli atti ed in particolare del verbale della causa civile avanti il
Tribunale di Padova RG 3561/09, di cui peraltro sono già stata acquisiti, in copia, il
verbale e la sentenza conclusiva del giudizio nonché la decisione di 2° grado della Corte
d'Appello di EZ (docc. 12, 13 e 20 in fascicolo di 1° grado);
inoltre, l'esibizione
da parte dello S.P.I.S.A.L. - Dipartimento Prevenzione dell'U.L.S.S. 18 di Rovigo della
documentazione ed in particolare della relazione Prot. 21839 del 07/04/2006, con
relativi allegati, sull'infortunio occorso in data 31/03/2006 a IA ST, in copia
già in atti (doc. 21 in fascicolo di 1° grado).
- ammettersi prova per interpello dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze:
A/1) Vero che il giorno 31/03/2006 IA ST, lavoratore dipendente
dell'impresa EDILE BOFRA di AC ES di Sant'Antimo (NA), con la
qualifica di carpentiere edile, nel cantiere edile in Rovigo, via Baruchello, era stato
incaricato di eseguire opere edilizie commissionate da ARX s.r.l. di Feltre (BL)
all'appaltatore EDILAS S.P.A. di IA (PD), che a sua volta aveva subappaltato all'impresa EDILE BOFRA di AC ES le operazioni di
carpenteria in legno (casseratura) per il getto in calcestruzzo;
A/2) Vero che per eseguire il lavoro IA ST, non dotato di cintura di
sicurezza, saliva sul cornicione del terzo solaio della costruzione non protetto da
ponteggio e parapetto e, mente stava oliando il cassero del timpano - sul lato corto della
costruzione ad angolo, per disarmo successivo al getto/consolidamento del calcestruzzo
- scivolava dal cornicione all'interno e cadeva sul sottostante solaio da un'altezza
superiore a 2 metri;
pagina 4 di 25
A/3) Vero che il cornicione del terzo solaio della costruzione non era protetto da
ponteggio e parapetto ed era ad un'altezza di oltre 2 metri rispetto al sottostante solaio;
A/4) Vero che il lavoratore IA ST nello svolgimento delle predette
operazioni sul cornicione del terzo solaio della costruzione, privo di impalcature e di
parapetto nonché di cintura di sicurezza, era esposto a pericolo di caduta sul sottostante
solaio da un'altezza superiore a metri 2;
A/5) Vero che AC ES, domiciliato a Sant'Antimo (NA), era titolare dell'omonima impresa edile individuale priva di mezzi e competenze tecniche per
l'esecuzione dei lavori subappaltati dalla EDILAS S.P.A. nel cantiere edile in
Rovigo, via Baruchello.
Si indicano come testi i sigg.ri: NN RO di Piove di Sacco (PD);
SA ZI
di Piove di Sacco (PD);
gli ispettori Sarti Ermanno e Gulmini Antonio dello
S.P.I.S.A.L. – U.L.S.S. 18 di Rovigo;
il C.T.U. del PM di Rovigo ing. Pierluigi
Zamuner di San Donà di Piave (VE).
Agli effetti della quantificazione del danno, in particolare morale ed esistenziale,
ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
B/1) Vero che PE RT si è spostata dalla residenza coniugale di Napoli, via
Mastellone n. 7, nel 2003 in Castelfranco Veneto (TV) e poi dal 04/03/2005 in Piove di
Sacco (PD), via IV Novembre n. 2/B, per seguire il marito, IA ST,
impegnato in cantieri edili nella predette zone;
B/2) Vero che IA ST aveva preso alloggio nell'appartamento in Piove di
Sacco, via IV Novembre n. 2/B, in relazione ai lavori affidati in subappalto al suo datore
di lavoro, Edilizia Bofra di AC ES di Sant'Antimo (NA), nel cantiere
edile in Rovigo, via Baruchello, allestito e gestito da Edilbasso s.p.a. di IA (PD);
pagina 5 di 25
B/3) Vero che PE RT alla data del 31/03/2006, dell'infortunio del marito, IA
ST, era al 7° mese di gravidanza e ha, poi, partorito il figlio, IA RE
TO, il 20/06/2006;
B/4) Vero che a seguito dell'infortunio occorso in data 31/03/2006 a IA ST,
PE RT, non appena informata, è accorsa al capezzale del marito presso il Reparto
di Rianimazione dell'Ospedale di Rovigo, dove era stato ricoverato a seguito
dell'incidente;
B/5) Vero che PE OB ha vegliato ed assistito continuativamente il marito, IA
ST, sino al decesso avvenuto il 05/04/2006;
B/6) Vero che dopo la morte di IA ST PE RT si è trattenuta
nell'alloggio di Piove di Sacco circa un mese per il disbrigo degli incombenti
conseguenti al decesso del congiunto e al trasloco ed è, quindi, rientrata nella residenza
familiare in Napoli, via Mastellone n. 7, dove in data 20/06/2006 ha dato alla luce
IA RE TO.
Si indicano come testi i sigg.ri: IN IC, residente a [...];
PE AR, residente a [...];
IA IA UI, residente
a Fossano (CN), via C. Battisti n. 15;
D'NZ LL, residente a [...];
RI RE, residente a [...], corso Trento n.
28.
Conclusioni della appellata EDILAS RL:
- nel merito:
per tutto quanto esposto respingere l'appello proposto dalla sig.ra RT PE, in
proprio e quale madre esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore TO
IA RE avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 450/2022, perché
completamente infondato e, per l'effetto, confermare la citata sentenza;
pagina 6 di 25
- in via subordinata:
per l'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia, in tutto o in parte, riformata, 1. dichiarare
la carenza di legittimazione in capo al sig. UN BA per quanto esposto sub B della
comparsa di risposta di primo grado che deve intendersi qui integralmente riportata e
trascritta;
2. condannare RI Insurance P.L.C., Rappresentanza Generale per l'Italia,
a tenere indenne e manlevare Edilbasso s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo da
ogni conseguenza pregiudizievole anche in ordine alle spese processuali. Con vittoria di
competenze, oltre spese generali, c.p.a. e I.V.A.
- in via istruttoria:
1. ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare
a. alla sig.ra RT PE i) l'esibizione in giudizio degli estratti conto bancari dei conti
correnti intestati al sig. ST IA con riferimento al periodo 2002-2006, ii)
l'esibizione del certificato negativo di matrimonio alla data di conclusione del presente
procedimento;
b. alla compagnia assicurativa del geom. NN NE, Compagnia Italiana di
Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (già Italiana Assicurazioni s.p.a.) con
sede in Milano – via Traiano 18, P.IVA 11998320011, C.F. 00774430151, l'esibizione
della documentazione relativa al pagamento alla sig.ra PE e al sig. TO IA
RE della somma riconosciuta agli stessi dal Tribunale di Rovigo con sentenza
135/2010 a titolo di provvisionale;
c. alla compagnia assicurativa RI Insurance P.L.C., Rappresentanza Generale per
l'Italia, con sede in Milano – via B. Crespi 23, P.IVA 05380900968, l'esibizione della
documentazione relativa al pagamento alla sig.ra PE e al sig. TO IA RE
di eventuali somme riconosciute agli stessi a titolo di provvisionale e,o di danno non
pagina 7 di 25
patrimoniale e,o a qualsiasi altro titolo avente fondamento nel decesso del sig. ST
IA;
2. ai sensi dell'art. 213 c.p.c. richiedere
a) all'INAIL territorialmente competente informazioni in merito al pagamento alla
sig.ra PE e al sig. TO IA RE della rendita e del suo ammontare;
b) all'INPS e/o all'INAIL territorialmente competente informazioni in
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di EZ, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1197/2022 R.G. e promossa con atto di citazione
notificato
da
EP BE,
(C.F. [...])
AK ED TO,
(C.F. [...])
- appellanti -
elettivamente domiciliati in PADOVA, via CARLO REZZONICO n. 6, con il
patrocinio degli avv.ti DE SIMONI GIANLUCA, DE SIMONI CARLO e SORBILLI
ANTONIO,
contro
pagina 1 di 25 EDILAS RL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO,
(C.F. 00999290281)
- appellata -
elettivamente domiciliata in PADOVA, via E. FILIBERTO n. 47, con il patrocinio
dell'avv. ZUIN NICOLETTA,
EDILIZIA BOFRA DI BORZACCHIELLO FRANCESCO,
(C.F. 04957671219)
- appellata -
contumace,
UR CE PUBLIC LIMITED COMPANY,
(C.F. 05380900968)
- appellata -
elettivamente domiciliata in MILANO, viale RESTELLI n. 5, con il patrocinio dell'avv.
CATTANEO DANIELE,
BRUNO AS,
(C.F. [...])
- appellato -
contumace.
Conclusioni degli appellanti:
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo – Giudice dott. P.F. Bazzega n.
450/22 Repert. 639/22 – RGN 2759/2018 del 18/05/2022, pubblicata in pari data,
nel merito, accertato che dell'infortunio occorso in data 31/03/2006 e del conseguente
decesso di IA ST sono responsabili in solido la società Edilbasso s.r.l. (già
Edilbasso s.p.a.) in liquidazione e concordato preventivo e, personalmente, BA
UN, amministratore e legale rappresentante all'epoca di detta società, nonché
pagina 2 di 25
AC ES, in qualità di titolare della ditta Edile BOFRA di AC
ES, condannarsi, quindi, in solido la società Edilbasso s.r.l. (già Edilbasso s.p.a.)
in liquidazione e concordato preventivo e, personalmente, BA UN nonché
AC ES, in qualità di titolare della ditta Edile BOFRA di AC
ES, a risarcire gli attori dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e
patiendi, iure proprio, ciascuno per gli importi e le causali come di seguito specificati:
- danno patrimoniale, per mancato apporto ai bisogni familiari del coniuge: reddito
annuo € 12.608,40 x 1/3 (dedotto mantenimento sibi e del figlio) x 25
€ 105.070,00
- danno patrimoniale per mancato apporto ai bisogni familiari del figlio: reddito annuo €
12.608,40 x 1/3 (dedotto mantenimento sibi e del coniuge) x 20
€ 84.056,00
- danno morale subito dal coniuge
€ 150.000,00
- danno esistenziale e/o non patrimoniale da rottura del rapporto coniugale subito dal
coniuge
€ 150.000,00
- danno morale subito dal figlio
€ 150.000,00
- danno esistenziale e/o non patrimoniale da rottura del rapporto parentale subito dal
figlio
€ 150.000,00
Totale € 789.126,00 o quella maggiore o minore somma che sarà determinata in via di
giustizia dal Giudice, con interessi legali e la rivalutazione monetaria a termini di legge,
dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
pagina 3 di 25
- con la rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, se in quanto occorra,
- ordinarsi l'esibizione degli atti ed in particolare del verbale della causa civile avanti il
Tribunale di Padova RG 3561/09, di cui peraltro sono già stata acquisiti, in copia, il
verbale e la sentenza conclusiva del giudizio nonché la decisione di 2° grado della Corte
d'Appello di EZ (docc. 12, 13 e 20 in fascicolo di 1° grado);
inoltre, l'esibizione
da parte dello S.P.I.S.A.L. - Dipartimento Prevenzione dell'U.L.S.S. 18 di Rovigo della
documentazione ed in particolare della relazione Prot. 21839 del 07/04/2006, con
relativi allegati, sull'infortunio occorso in data 31/03/2006 a IA ST, in copia
già in atti (doc. 21 in fascicolo di 1° grado).
- ammettersi prova per interpello dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze:
A/1) Vero che il giorno 31/03/2006 IA ST, lavoratore dipendente
dell'impresa EDILE BOFRA di AC ES di Sant'Antimo (NA), con la
qualifica di carpentiere edile, nel cantiere edile in Rovigo, via Baruchello, era stato
incaricato di eseguire opere edilizie commissionate da ARX s.r.l. di Feltre (BL)
all'appaltatore EDILAS S.P.A. di IA (PD), che a sua volta aveva subappaltato all'impresa EDILE BOFRA di AC ES le operazioni di
carpenteria in legno (casseratura) per il getto in calcestruzzo;
A/2) Vero che per eseguire il lavoro IA ST, non dotato di cintura di
sicurezza, saliva sul cornicione del terzo solaio della costruzione non protetto da
ponteggio e parapetto e, mente stava oliando il cassero del timpano - sul lato corto della
costruzione ad angolo, per disarmo successivo al getto/consolidamento del calcestruzzo
- scivolava dal cornicione all'interno e cadeva sul sottostante solaio da un'altezza
superiore a 2 metri;
pagina 4 di 25
A/3) Vero che il cornicione del terzo solaio della costruzione non era protetto da
ponteggio e parapetto ed era ad un'altezza di oltre 2 metri rispetto al sottostante solaio;
A/4) Vero che il lavoratore IA ST nello svolgimento delle predette
operazioni sul cornicione del terzo solaio della costruzione, privo di impalcature e di
parapetto nonché di cintura di sicurezza, era esposto a pericolo di caduta sul sottostante
solaio da un'altezza superiore a metri 2;
A/5) Vero che AC ES, domiciliato a Sant'Antimo (NA), era titolare dell'omonima impresa edile individuale priva di mezzi e competenze tecniche per
l'esecuzione dei lavori subappaltati dalla EDILAS S.P.A. nel cantiere edile in
Rovigo, via Baruchello.
Si indicano come testi i sigg.ri: NN RO di Piove di Sacco (PD);
SA ZI
di Piove di Sacco (PD);
gli ispettori Sarti Ermanno e Gulmini Antonio dello
S.P.I.S.A.L. – U.L.S.S. 18 di Rovigo;
il C.T.U. del PM di Rovigo ing. Pierluigi
Zamuner di San Donà di Piave (VE).
Agli effetti della quantificazione del danno, in particolare morale ed esistenziale,
ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
B/1) Vero che PE RT si è spostata dalla residenza coniugale di Napoli, via
Mastellone n. 7, nel 2003 in Castelfranco Veneto (TV) e poi dal 04/03/2005 in Piove di
Sacco (PD), via IV Novembre n. 2/B, per seguire il marito, IA ST,
impegnato in cantieri edili nella predette zone;
B/2) Vero che IA ST aveva preso alloggio nell'appartamento in Piove di
Sacco, via IV Novembre n. 2/B, in relazione ai lavori affidati in subappalto al suo datore
di lavoro, Edilizia Bofra di AC ES di Sant'Antimo (NA), nel cantiere
edile in Rovigo, via Baruchello, allestito e gestito da Edilbasso s.p.a. di IA (PD);
pagina 5 di 25
B/3) Vero che PE RT alla data del 31/03/2006, dell'infortunio del marito, IA
ST, era al 7° mese di gravidanza e ha, poi, partorito il figlio, IA RE
TO, il 20/06/2006;
B/4) Vero che a seguito dell'infortunio occorso in data 31/03/2006 a IA ST,
PE RT, non appena informata, è accorsa al capezzale del marito presso il Reparto
di Rianimazione dell'Ospedale di Rovigo, dove era stato ricoverato a seguito
dell'incidente;
B/5) Vero che PE OB ha vegliato ed assistito continuativamente il marito, IA
ST, sino al decesso avvenuto il 05/04/2006;
B/6) Vero che dopo la morte di IA ST PE RT si è trattenuta
nell'alloggio di Piove di Sacco circa un mese per il disbrigo degli incombenti
conseguenti al decesso del congiunto e al trasloco ed è, quindi, rientrata nella residenza
familiare in Napoli, via Mastellone n. 7, dove in data 20/06/2006 ha dato alla luce
IA RE TO.
Si indicano come testi i sigg.ri: IN IC, residente a [...];
PE AR, residente a [...];
IA IA UI, residente
a Fossano (CN), via C. Battisti n. 15;
D'NZ LL, residente a [...];
RI RE, residente a [...], corso Trento n.
28.
Conclusioni della appellata EDILAS RL:
- nel merito:
per tutto quanto esposto respingere l'appello proposto dalla sig.ra RT PE, in
proprio e quale madre esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore TO
IA RE avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 450/2022, perché
completamente infondato e, per l'effetto, confermare la citata sentenza;
pagina 6 di 25
- in via subordinata:
per l'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia, in tutto o in parte, riformata, 1. dichiarare
la carenza di legittimazione in capo al sig. UN BA per quanto esposto sub B della
comparsa di risposta di primo grado che deve intendersi qui integralmente riportata e
trascritta;
2. condannare RI Insurance P.L.C., Rappresentanza Generale per l'Italia,
a tenere indenne e manlevare Edilbasso s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo da
ogni conseguenza pregiudizievole anche in ordine alle spese processuali. Con vittoria di
competenze, oltre spese generali, c.p.a. e I.V.A.
- in via istruttoria:
1. ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare
a. alla sig.ra RT PE i) l'esibizione in giudizio degli estratti conto bancari dei conti
correnti intestati al sig. ST IA con riferimento al periodo 2002-2006, ii)
l'esibizione del certificato negativo di matrimonio alla data di conclusione del presente
procedimento;
b. alla compagnia assicurativa del geom. NN NE, Compagnia Italiana di
Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (già Italiana Assicurazioni s.p.a.) con
sede in Milano – via Traiano 18, P.IVA 11998320011, C.F. 00774430151, l'esibizione
della documentazione relativa al pagamento alla sig.ra PE e al sig. TO IA
RE della somma riconosciuta agli stessi dal Tribunale di Rovigo con sentenza
135/2010 a titolo di provvisionale;
c. alla compagnia assicurativa RI Insurance P.L.C., Rappresentanza Generale per
l'Italia, con sede in Milano – via B. Crespi 23, P.IVA 05380900968, l'esibizione della
documentazione relativa al pagamento alla sig.ra PE e al sig. TO IA RE
di eventuali somme riconosciute agli stessi a titolo di provvisionale e,o di danno non
pagina 7 di 25
patrimoniale e,o a qualsiasi altro titolo avente fondamento nel decesso del sig. ST
IA;
2. ai sensi dell'art. 213 c.p.c. richiedere
a) all'INAIL territorialmente competente informazioni in merito al pagamento alla
sig.ra PE e al sig. TO IA RE della rendita e del suo ammontare;
b) all'INPS e/o all'INAIL territorialmente competente informazioni in
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