Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2024, n.

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2024, n.
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero :
Data del deposito : 25 marzo 2024

Testo completo

R.G.V.G. n. 1734/2023

L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione:
1) dott. M P - Presidente
2) dott.ssa A P - Consigliere
3) dott.ssa G D - G.A. relatore
riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 720 bis e 739 c.p.c., promosso dalla Sig.ra
quale amministratrice di sostegno del Sig. , iscritto innanzi a Parte_1 Parte_2 questa Corte con il n. di R.G.V.G. 1734/2023, avverso il decreto cron. n. 4871/2023 del 28.11.2023, emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Trani e comunicato alle parti il 29.11.2023, nell'ambito del procedimento ex art. 404 e ss. c.c. ivi rubricato sub n. di R.G.V.G. 60/2021;
letti di atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalla reclamante;
vista la nota del 20.12.2023 del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 22.02.2024, ha emesso il seguente
DECRETO
Con il reclamato provvedimento il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Trani, ritenuta
l'imprescindibilità di ascoltare il Sig. e il Dott. , medico Parte_2 Testimone_1 curante del ridetto beneficiario, fissava l'udienza del 18.01.2024 per l'espletamento di tali incombenze e, in via provvisoria, onerava l' dall'astenersi dalla movimentazione di somme, mediante bonifico e/o CP_1 giroconti, versamenti in favore di terzi soggetti, nessuno escluso, dai conti intestati al beneficiario;
onerava la dall'astenersi dallo svolgere operazioni bancarie sugli stessi conti Parte_1 mediante emissione di assegni, o dall'utilizzo di carte di credito, bancomat, anche in modalità on line, senza preventiva autorizzazione dell'A.G., ad eccezione dei prelievi giustificati dalle esigenze personali del beneficiario, da documentarsi in modo dettagliato.
La Sig.ra proponeva reclamo avverso tale provvedimento provvisorio, iscritto Parte_1 innanzi a questa Corte con il n. di R.G.V.G. 1734/2023, dolendosi dell'ingiusta ed abnorme limitazione dei suoi poteri rappresentativi in favore del beneficiario, anche concernenti gli atti di ordinaria pagina 1 di 4


amministrazione (quali il pagamento di debiti scaduti, di tributi, di oneri condominiali, delle spese correnti da sostenersi quasi quotidianamente per il corposo patrimonio dell'anziano padre e per i rapporti contrattuali in essere).
E, a sostegno delle proprie censure, la sosteneva che la decisione fosse stata emessa in Parte_1 conseguenza di un'istanza presentata da un soggetto privo di legittimazione, sebbene a tale attività assertiva non vi sia neanche un larvato riferimento della relativa ordinanza;
in secondo luogo, le disposte limitazioni risultavano stridenti con le funzioni che le erano state assegnate all'atto dell'apertura della procedura di cui all'art. 404 e ss. c.c. in favore del padre del quale si occupava a tempo pieno da Pt_2 anni, senza che le funzioni rappresentative fossero state in alcun modo limitate, ad eccezione di quelle connesse all'espletamento degli atti di straordinaria amministrazione.
E che fosse un provvedimento ingiusto era di tutta evidenza atteso che le ridette limitazioni erano state decise prima dell'ascolto del beneficiario e del di lui medico curante, oltre ad essere sproporzionato, improvviso e contrario allo stesso interesse del primo tant'è vero che, ritrovatasi a pagare le rate dovute per l'accesso alla procedura di “rottamazione” delle cartelle di pagamento, egli era decaduto dai relativi benefici, con quanto da ciò sarebbe derivato in termini di pregiudizi per la stessa società di cui è amministratore.
Senza sottacere l'assenza di motivazione sottesa a tale decisione che, comunque, anziché snellire le operazioni da compiersi nell'interesse del beneficiario, le aveva oltremodo complicate.
In accoglimento del reclamo, pertanto, la Corte avrebbe dovuto revocare tale provvedimento e ripristinare le funzioni delle quali era stata investita all'atto dell'apertura della procedura, con onere a carico della
Cancelleria di notiziare di tanto la filiale di Molfetta, già destinataria del Controparte_2 provvedimento censurato e che, pertanto, non aveva potuto più consentire alcuna operazione.
Con nota del 20.12.2023 il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari concludeva per l'accoglimento del reclamo e, infine, l'udienza del 22.02.2024 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il procedimento veniva riservato per la decisione a relazione del sottoscritto consigliere in luogo del Dott. . Persona_1
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e indicati gli eventi che hanno caratterizzato la fase del reclamo, in punto di diritto è opportuno inquadrare l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno, introdotto dalla L. n. 6/2004 e rivolto ai soggetti che, a causa di problemi fisici e/o psichici, si trovano, anche temporaneamente, privati della loro autonomia e a chi, a causa di dipendenze di diversa natura, vivono in una condizione di disagio sociale.
Esso è pertanto diretto ai soggetti vulnerabili, impossibilitati ad espletare le attività quotidiane, anche
aventi rilevanza giuridica e negoziale, ad esprimere il loro consenso informato e a sviluppare ed attuare il loro progetto di vita.
Giova evidenziare, peraltro, come le funzioni attribuite all'amministratore non siano standardizzate giacché lo Stato, proprio per il rilievo precipuamente pubblicistico attribuito dal Legislatore a detto
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istituto, consente al Giudice Tutelare, competente ratione materiae, di attribuirgli specifici poteri a seconda delle particolari esigenze del beneficiario.
Nel caso di specie l'istanza per la nomina dell'A.d.S. è stata formulata dalla Sig.ra Parte_1
detta stanti le dedotte e certificate gravi difficoltà di deambulazione dell'anziano padre
[...] Pt_3
e il fisiologico rallentamento delle funzioni neurologiche, con progressiva perdita della memoria.
E con decreto del 4.03.2021 il Giudice Tutelare dichiarava aperta la procedura di che trattasi a beneficio del Sig. , nominava la figlia quale suo A.d.S. e designava il Cancelliere Parte_2 Pt_1 esperto del Tribunale di Trani, Dott. per la redazione dell'inventario. Persona_2
Detta A.d.S., peraltro, veniva investita del potere “di compiere gli atti di ordinaria amministrazione per il mantenimento, l'assistenza e la cura del beneficiario;
di provvedere all'estinzione dei rapporti attualmente in essere e all'accensione di un titolo (libretto di deposito o conto corrente) presso

[...]
o presso un Istituto di credito di fiducia, intestato al beneficiario e con il vincolo del CP_3
G.T……omissis……, di provvedere alla riscossione e alla gestione delle somme possedute e delle provvidenze attuali e future, di prelevare le somme necessarie per le spese in favore del beneficiario, con potere di rilasciare quietanza e, ove richiesta, con dispensa da ogni responsabilità per l'Ufficio pagatore, di provvedere alla cura di tutte le pratiche necessarie in materia sanitaria (compreso il consenso informato alla sottoposizione a trattamento sanitario) bancaria, assistenziale, legale, fiscale e amministrativa, alla tutela dei suoi diritti presso tutte le sedi e organi competenti, all'adempimento di tutti gli obblighi ordinari previsti dalla legge, nonché la sua rappresentanza nella partecipazione societaria della . Organizzazione_1
Infine, veniva precisato che, ai sensi degli artt. 374, 375 e 376 del c.c., l' avrebbe dovuto munirsi CP_1 dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Orbene, stante la finalità dell'istituto in questione, quale strumento di tutela dei soggetti deboli, il Giudice può sempre, anche d'ufficio, modulare le funzioni attribuite all'Amministratore ovvero comprimere o persino ampliare le libertà negoziali del beneficiario, con conseguente modifica del decreto di nomina.
E, per far ciò, è necessario che le parti necessarie, in primis il beneficiario, siano chiamate ad esprimere le loro ragioni e a formulare le loro difese tecniche nel rispetto del principio del contraddittorio.
Ciò stante, non può sottacersi come il provvedimento oggetto di reclamo sia stato emesso inaudita altera parte e si connoti pertanto per la sua provvisorietà.
Non a caso il Giudice Tutelare ha fissato una successiva udienza (18.12.2023) per procedere all'ascolto del beneficiario e per acquisire informazioni dettagliate sulle sue condizioni di salute, al fine di calibrare
l'espletamento delle funzioni dell' in vista della migliore tutela degli interessi dell'anziano padre. CP_1
Trattasi, pertanto, di un provvedimento cautelare destinato ad essere revocato, modificato oppure confermato dallo stesso Giudice Tutelare allorquando si sarà concretato il contraddittorio fra le parti necessarie della procedura, di guisa che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
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