Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/06/2024, n. 113
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. G M G – Presidente
Dott. R R – Consigliere rel.
Dott. M S – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 36 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024, vertente tra
in persona dei legali rappresentanti Parte_1 [...]
e nonché costoro in proprio. Parte_2 Parte_3
Elettivamente domiciliati in Catania, Via Battiato n. 9, presso lo studio dell'Avv.
C S che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T I
E
Parte_4
Elettivamente domiciliato in Siracusa, Via del Collegio n. 5 presso lo studio dell'Avv. C M G che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del Tribunale di Gela
1
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: v. ricorso in appello.
Per l'appellato: v. comparsa di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 agosto 2022, adiva il Tribunale di Parte_4
Gela, in funzione di giudice del lavoro, rappresentando lavorato alle dipendenze di , titolare della ditta omonima, dal 2 novembre 2004, con Parte_1 mansioni di “autista” (livello 3S del CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizione”). Deceduto, il 25 gennaio 2020, il predetto datore di lavoro, l'azienda passava nella proprietà degli eredi, la moglie i due figli Controparte_1
e che proseguivano l'attività mediante una Parte_2 Parte_3 società in nome collettivo irregolare con successiva trasformazione della stessa, con atto pubblico del 3 dicembre 2020, nella regolarmente Parte_1 iscritta nel registro delle imprese, alle cui dipendenze restava. A seguito di esame contabile di un proprio consulente, il ricorrente deduceva che dal confronto tra le buste paga e le registrazioni dei cronotachigrafi di cui era in possesso emergeva un proprio credito per differenze retributive, dovuto a titolo di lavoro ordinario e straordinario, lavoro festivo, indennità di trasferta e mancato godimento ferie.
Concludeva chiedendo la condanna dei convenuti Parte_1 Pt_3
e al pagamento, in solido fra loro, della
[...] Parte_2 complessiva somma di € 125.779,91 o altra risultante all'esito dell'istruttoria.
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 27/2024 del 13 febbraio 2024, il Tribunale adito, sulla scorta della CTU contabile disposta, statuiva come segue: accoglie il ricorso;
condanna, per l'effetto, la in persona dell'amministratore Parte_1 pro tempore, e in solido, al Parte_2 Parte_3 pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di crediti di lavoro e differenze retributive, della complessiva somma di € 121.508,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
condanna in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
e in solido, al pagamento, in favore Parte_2 Parte_3 di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €
13.395,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA;
pone definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
2
I soccombenti propongono appello e chiedono l'accoglimento delle proprie censure alla sentenza suddetta.
L' appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale, sulla base delle vicende come rappresentate in ricorso e di principi giurisprudenziali, ha riconosciuto la legittimazione passiva di tutti e tre i convenuti nel senso che “dei crediti retributivi… azionati rispondono Pt_3
e , come eredi coobbligati in solido per il periodo
[...] Parte_2 antecedente alla trasformazione della ditta del padre e la società
[...]
in quanto l'effetto naturale del conferimento di un'azienda di una Controparte_2 impresa individuale in una società di capitali - come nella fattispecie - è il trasferimento dei rapporti, attivi e passivi, inerenti all'azienda, pur permanendo la corresponsabilità della conferente per l'adempimento dei debiti non personali (cfr. ex multis Cass. 8219/1990)”, mentre nessuna domanda era stata presentata contro moglie del defunto . Controparte_1 Parte_1
Nel merito, ricordata la ripartizione degli oneri probatori nell'azione di adempimento, il primo giudice ha rilevato che al rapporto di lavoro era sempre stato applicato il CCNL di categoria e che ai sensi dello stesso CCNL i dischi di cronotachigrafo, depositati dal ricorrente a sostegno delle proprie rivendicazioni, avevano efficacia probatoria privilegiata ai fini della determinazione del lavoro straordinario e del relativo compenso per il personale viaggiante. Il Tribunale ha ritenuto inefficace, in quanto privo dei requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'elaborazione giurisprudenziale, il disconoscimento di siffatta produzione documentale da parte dei convenuti.
Così acquisita la prova sull'an debeatur, il Tribunale ha richiamato l'esito della
CTU disposta ai fini della quantificazione del credito, rilevando che i convenuti, nel costituirsi in giudizio, non avevano né contestato i periodi lavorativi “in nero” dedotti dal ricorrente, che pertanto dovevano ritenersi provati in applicazione appunto del principio di non contestazione di cui all'art. 416 c.p.c., né sollevato
l'eccezione di prescrizione, perciò tardivamente proposta solo durante le operazioni di consulenza.
Di qui il dispositivo sopra trascritto.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la nullità della consulenza d'ufficio, nullità che affermano essere stata tempestivamente eccepita in primo grado, ma non esaminata dal Tribunale. La ragione di nullità viene individuata nella difformità della relazione rispetto al quesito posto. Il mandato conferito imponeva al CTU di quantificare l'asserito credito del ricorrente “in base alle risultanze delle ricevute emesse dal tachigrafo e allegate dal ricorrente,… confrontate con le buste paga prodotte”. Il consulente aveva risposto al quesito non limitandosi, come richiestogli, al “confronto tra le buste paga e i cronotachigrafi in atti ma
3 esaminando tutta la documentazione in atti”. Questo emergeva chiaramente da alcuni passaggi della relazione, in cui lo stesso CTU faceva riferimento a tutta la documentazione allegata al ricorso oppure a fogli di presenza mensili compilati dal ricorrente.
Con il secondo motivo, ricostruita la motivazione del giudice, gli appellanti contestano l'efficacia probatoria dei fogli di presenza, in quanto unilateralmente
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