Corte d'Appello Bari, sentenza 02/02/2024, n. 149

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 02/02/2024, n. 149
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 149
Data del deposito : 2 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 625/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Pagamento interessi moratori”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 625 dell'anno 2020
TRA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA (C.F. 90062670725), con sede legale in Andria, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore avv. Alessandro Delle Donne, rappresentata è difesa dall'avv. Domenico Marcello La Selva, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Principe Amedeo n. 60)
APPELLANTE
E
ARIETE SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F.02155320720), in persona del suo legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Augusto, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via
Abate Gimma n. 147)
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 13.10.2023 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche. pagina 1 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.07.2012 la ET Società Cooperativa, corrente in Modugno
(BA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Trani la ASL BA per sentirla condannare al pagamento della somma di € 181.476,94
a titolo di interessi moratori dovuti, in forza del d.lgs. n.231/2002, per ritardato pagamento del servizio di portierato, ausiliarato e logistico manutentivo nelle strutture della AUSL BA/1, affi- datole a seguito di licitazione privata con deliberazione n.476 del 24.05.2006, cui era seguita, il
23.10.2006, la stipula del contratto d'appalto regolarmente eseguito, e per sentirla condannare inoltre al maggior danno ex art.1224 c.c. oltre al rimborso delle spese processuali.
A sostegno della domanda la società attrice esponeva:
- di aver ricevuto il pagamento degli importi in linea capitale, oggetto delle fatture emesse dal dicembre 2006 al febbraio 2011, oltre il termine di 90 giorni nelle stesse indicato e stabilito dagli articoli 9 del contratto e 13 del disciplinare di gara;

- di avere ripetutamente richiesto il pagamento degli importi dovuti e la corresponsione di interessi moratori ed oneri accessori maturati, senza alcun riscontro da parte della debitrice, che si era poi limitata a pagare le sole prestazioni in linea capitale.
Costituitasi in giudizio la ASL BA resisteva alla domanda chiedendone il rigetto, siccome infondata per mancanza di un atto formale di costituzione in mora, non potendosi attribuire medesima efficacia al mero recapito di fatture. Inoltre la convenuta eccepiva l'erronea applica-zione ed interpretazione del d.lgs.231/2002, contestando pure la quantificazione degli importi perchè non correttamente eseguita.
All'esito dell'istruttoria (con acquisizione di documentazione) il Tribunale di Trani, Sezione
Civile, in composizione monocratica, con sentenza n. 633/2020 depositata in data 10.04.2020, così disponeva:
“- accerta il diritto della ET soc. coop. al pagamento degli interessi moratori in forza degli artt.
4 e 5 del d.lgs. 231 del 2002 sui corrispettivi del servizio di portierato, ausiliarato e logistico manutentivo (…) registrati nelle fatture emesse dal dicembre 2006 al febbraio 2011;

- per l'effetto, condanna la ASL BA a pagare a tale titolo alla ET soc.coop. la somma di euro
181.476,94;

- rigetta la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.;

pagina 2 di 6 - condanna la ASL BA a rifondere alla ET soc.coop. le spese processuali che si liquidano in euro 677,29 per esborsi ed euro 9.927,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
Avverso detta sentenza ha spiegato appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
15.06.2020, la ASL BA chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza ex art. 283 c.p.c., il rigetto della domanda di pagamento degli interessi, con condanna della società cooperativa appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ricostituitosi il contraddittorio la ET soc. coop. ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese processuali.
Con ordinanza in data 1.12.2020 la Corte ha disatteso l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza.
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