Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2024, n. 3394
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Testo completo
N. R.G. 1147/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1147/2022 promossa in grado di appello
DA
ER RE (C.F. [...]) e IZ RE (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv. SABINA PIAZZA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in DONGO (CO), VIA P. RUBINI N. 29
APPELLANTI
CONTRO
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (P. IVA 02886650346), rappresentata e difesa dall'avv.
PAOLO POTOTSCHNIG ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in MILANO,
VIA PRIVATA FRATELLI GABBA N. 3
APPELLATA
Avente ad oggetto: rapporti bancari
sulle seguenti conclusioni.
Per gli appellanti ER RE e FA RE
pagina 1 di 15
“In parziale riforma della sent. n. 49/2022 pronunciata dal Tribunale di Sondrio pubblicata il
03.02.2022 e notificata il 08.03.2022 Voglia l'Ill.mo Collegio adito ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
Nel merito:
Dato per conclamato, non contestato dall'appellata e pertanto già accertato con la sentenza di primo grado nella parte non appellata da alcuna delle parti in causa che:
• tutti gli investimenti indicati in narrativa sono stati effettuati in assenza di un contratto quadro di negoziazione in strumenti finanziari previsto dall'art. 30 c. 1 e 2 del Reg. Consob n. 11522/98 con la conseguente nullità derivata ex art. 23 c. 1 del D.lgs 58/98 di tutti gli investimenti oggetto di causa e provati documentalmente mediante la produzione dei relativi fissati bollati di acquisto,
• la CA appellata è già stata condannata in primo grado ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma complessivamente investita dal Sig. RE AN ammontante ad € 1.725.539,25 così come provato dalla documentazione prodotta agli atti e così come quantificato dal CTU Rag. Sertori, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo investimento al giorno della restituzione della singola somma investita. per le motivazioni esposte agli atti
1) riformare la sentenza di primo grado qui appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado nonostante l'assenza di una specifica domanda in punto, riconosce alla banca VA un credito compensatorio equivalente al credito riconosciuto a parte appellante.
2) Respingere tutte le istanze avverse per tutte le ragioni già indicate nelle proprie memorie ex art. 183
c.6 c.p.c. ed in particolare non riconoscere il credito compensatorio richiesto da CA RE
EL quantificato dal CTU Rag. Sertori in € 485,55 a titolo di dividendi e in € 206.664,08 a titolo di plusvalenze in quanto:
a) CA RE EL ha già ottenuto il proprio credito compensatorio nel processo parallelo rg. 2838/2018 che è diventato definitivo con sentenza n° 2914/2020.
b) In ogni caso il credito predetto indicato dal CTU è maturato prima dell'11 luglio 2004 e pertanto è da ritenersi prescritto per decorso del termine decennale (atto di costituzione depositato l'11 luglio
2014).
c) Ci si oppone inoltre a tutte le nuove domande formulate da VA e/a tutte quelle interpretazioni estensive date dalla stessa che implicano, di fatto, una inammissibile mutatio libelli;
pagina 2 di 15 In via istruttoria: ammettere tutta la documentazione prodotta da parte attrice ivi inclusa quella inoltrata al Giudice istruttore con nota del 30.11.2020 contenente atti processuali provenienti dal processo rg. 2832/2018 avanti la Corte d'Appello di Milano.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre ad IVA e cpa rifusa di entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede il rimborso altresì del contributo unificato versato nel primo grado di giudizio pari ad €
1.466,00 e quello versato nel presente grado di appello pari ad € 2.529,00.
Si insiste nel porre definitivamente a carico della CA convenuta l'intero costo della CTU esperita in quanto dalla stessa insistentemente richiesto.”
Per l'appellata Credit Agricole Italia s.p.a.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, così giudicare: respingere l'appello, proposto dai signori RE ER e RE FA, in considerazione dell'infondatezza dei motivi dedotti per tutte le ragioni, in fatto e in diritto, esposte in atti, confermando integralmente, per quanto possa occorrere, le statuizioni della sentenza n. 49/2022 del Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Civile, pubblicata il 3 febbraio 2022 e notificata in data 8 marzo 2022;
- in via istruttoria, respingere l'istanza istruttoria formulata dai signori RE ER e RE
FA in quanto inammissibile e/o infondata, per le ragioni esposte in atti;
- condannare i signori RE ER e RE FA alla rifusione in favore di Crédit Agricole
Italia S.p.A. delle spese e competenze del presente grado giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a come per legge.”
I. Il processo di primo grado
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ER e FA RE – in qualità di eredi del padre AN RE – convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio RE EL
s.p.a. (di seguito anche solo “la banca”), chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità derivata ex art. 23, comma 1 D. Lgs 58/1998 (“T.U.F.”) di 78 operazioni di investimento eseguite dal padre, con conseguente condanna della banca ex art. 2033 c.c. alla restituzione dell'importo complessivamente investito, quantificato in € 1.725.442,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo investimento al saldo. Ciò, con la precisazione che gli attori si impegnavano a “restituire alla
CA RE EL i titoli, o il loro controvalore attuale, dei titoli azionari non falliti”.
pagina 3 di 15
La difesa attorea sosteneva, in particolare, l'invalidità delle operazioni di investimento per essere state realizzate in assenza di un sottostante contratto quadro di negoziazione in strumenti finanziari. Tale circostanza era già stata accertata in un separato giudizio introdotto precedentemente dal sig. AN
RE innanzi al Tribunale di Sondrio (n. r.g. 927/2007) e definito con sentenza n. 234/2008, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1/2014, avverso la quale era stato proposto ricorso per Cassazione.
I.2. Si costituiva in giudizio la banca, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ex art.
295 c.p.c., in attesa della definizione del ricorso per Cassazione. In ogni caso, l'istituto di credito contestava nel merito le domande attoree chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, istava per la compensazione degli importi eventualmente riconosciuti a parte attrice col proprio credito, avente ad oggetto il controvalore degli strumenti finanziari presenti al momento della cessazione del rapporto di investimento nel dossier titoli di cui il sig. RE era titolare, nonché le plusvalenze o i dividendi (in caso di titoli azionari) ovvero i rendimenti cedolari (in caso di titoli obbligazionari) che il sig. RE avesse percepito in corso di rapporto oppure all'esito dei disinvestimenti.
I.3. Con ordinanza interlocutoria del 23 marzo 2015, il giudice di prime cure disponeva la sospensione del giudizio sino alla definizione del ricorso per Cassazione, avvenuta con l'ordinanza n. 6664/2018.
I.4. Il giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio veniva quindi tempestivamente riassunto dai sig.ri
RE, i quali, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., opponevano contestazioni alla domanda riconvenzionale formulata ex adverso, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito dedotto in compensazione dalla banca, nonché l'ammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, essendo la medesima già stata formulata dalla controparte nel parallelo giudizio definito con l'ordinanza della Suprema Corte;
in ogni caso, veniva prospettata l'infondatezza della domanda di cui veniva quindi chiesto il rigetto.
I.5. Allo spirare dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., il giudice istruttore disponeva CTU contabile1.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 49/2022 pubblicata il 3 febbraio 2022, ha dichiarato la nullità derivata delle operazioni di investimento individuate dalla difesa attorea e 1 “Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i rispettivi eventuali consulenti, verifichi i singol i investimenti oggetto del presente giudizio specificandone la tipologia ed i relativi importi pagati dal cliente in relazione a ciascuno di essi;
verifichi e conteggi altresì gli importi percepiti dal cliente a titolo di cedole, dividendi o altra utilità in ragione di ciascuno dei suddetti investimenti;
evidenzi il controvalore attuale dei titoli oggetto di analisi specificando (per ognuno di essi) se gli stessi siano ancora nella disponibilità degli odierni attori ovvero siano stati precedentemente ceduti e, in tale caso, per quale controvalore;
esperisca in ogni caso un tentativo di conciliazione tra le parti”. pagina 4 di 15
rigettato la domanda restitutoria formulata da parte attrice “in virtù dell'intervenuta compensazione legale delle reciproche poste creditorie delle parti”. Ha compensato integralmente le spese processuali
e, infine, ha posto a carico solidale di entrambe le parti le spese di CTU.
Le argomentazioni poste dal giudice di prime cure alla base di tale decisum possono essere riassunte come segue:
- la nullità del contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimento sottostante le specifiche operazioni dedotte in giudizio era stata definitivamente accertata all'esito del giudizio per Cassazione introdotto avverso la sentenza n. 1/2014 della Corte d'Appello di
Milano. Ne conseguiva “la necessaria declaratoria di invalidità degli specifici ordini di investimento impartiti dall'investitore nell'ambito dell'operatività del contratto “quadro” di negoziazione intercorso con l'odierna convenuta” (sentenza, p. 4);
- alla nullità del contratto quadro e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1147/2022 promossa in grado di appello
DA
ER RE (C.F. [...]) e IZ RE (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv. SABINA PIAZZA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in DONGO (CO), VIA P. RUBINI N. 29
APPELLANTI
CONTRO
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (P. IVA 02886650346), rappresentata e difesa dall'avv.
PAOLO POTOTSCHNIG ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in MILANO,
VIA PRIVATA FRATELLI GABBA N. 3
APPELLATA
Avente ad oggetto: rapporti bancari
sulle seguenti conclusioni.
Per gli appellanti ER RE e FA RE
pagina 1 di 15
“In parziale riforma della sent. n. 49/2022 pronunciata dal Tribunale di Sondrio pubblicata il
03.02.2022 e notificata il 08.03.2022 Voglia l'Ill.mo Collegio adito ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
Nel merito:
Dato per conclamato, non contestato dall'appellata e pertanto già accertato con la sentenza di primo grado nella parte non appellata da alcuna delle parti in causa che:
• tutti gli investimenti indicati in narrativa sono stati effettuati in assenza di un contratto quadro di negoziazione in strumenti finanziari previsto dall'art. 30 c. 1 e 2 del Reg. Consob n. 11522/98 con la conseguente nullità derivata ex art. 23 c. 1 del D.lgs 58/98 di tutti gli investimenti oggetto di causa e provati documentalmente mediante la produzione dei relativi fissati bollati di acquisto,
• la CA appellata è già stata condannata in primo grado ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma complessivamente investita dal Sig. RE AN ammontante ad € 1.725.539,25 così come provato dalla documentazione prodotta agli atti e così come quantificato dal CTU Rag. Sertori, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo investimento al giorno della restituzione della singola somma investita. per le motivazioni esposte agli atti
1) riformare la sentenza di primo grado qui appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado nonostante l'assenza di una specifica domanda in punto, riconosce alla banca VA un credito compensatorio equivalente al credito riconosciuto a parte appellante.
2) Respingere tutte le istanze avverse per tutte le ragioni già indicate nelle proprie memorie ex art. 183
c.6 c.p.c. ed in particolare non riconoscere il credito compensatorio richiesto da CA RE
EL quantificato dal CTU Rag. Sertori in € 485,55 a titolo di dividendi e in € 206.664,08 a titolo di plusvalenze in quanto:
a) CA RE EL ha già ottenuto il proprio credito compensatorio nel processo parallelo rg. 2838/2018 che è diventato definitivo con sentenza n° 2914/2020.
b) In ogni caso il credito predetto indicato dal CTU è maturato prima dell'11 luglio 2004 e pertanto è da ritenersi prescritto per decorso del termine decennale (atto di costituzione depositato l'11 luglio
2014).
c) Ci si oppone inoltre a tutte le nuove domande formulate da VA e/a tutte quelle interpretazioni estensive date dalla stessa che implicano, di fatto, una inammissibile mutatio libelli;
pagina 2 di 15 In via istruttoria: ammettere tutta la documentazione prodotta da parte attrice ivi inclusa quella inoltrata al Giudice istruttore con nota del 30.11.2020 contenente atti processuali provenienti dal processo rg. 2832/2018 avanti la Corte d'Appello di Milano.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre ad IVA e cpa rifusa di entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede il rimborso altresì del contributo unificato versato nel primo grado di giudizio pari ad €
1.466,00 e quello versato nel presente grado di appello pari ad € 2.529,00.
Si insiste nel porre definitivamente a carico della CA convenuta l'intero costo della CTU esperita in quanto dalla stessa insistentemente richiesto.”
Per l'appellata Credit Agricole Italia s.p.a.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, così giudicare: respingere l'appello, proposto dai signori RE ER e RE FA, in considerazione dell'infondatezza dei motivi dedotti per tutte le ragioni, in fatto e in diritto, esposte in atti, confermando integralmente, per quanto possa occorrere, le statuizioni della sentenza n. 49/2022 del Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Civile, pubblicata il 3 febbraio 2022 e notificata in data 8 marzo 2022;
- in via istruttoria, respingere l'istanza istruttoria formulata dai signori RE ER e RE
FA in quanto inammissibile e/o infondata, per le ragioni esposte in atti;
- condannare i signori RE ER e RE FA alla rifusione in favore di Crédit Agricole
Italia S.p.A. delle spese e competenze del presente grado giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a come per legge.”
I. Il processo di primo grado
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ER e FA RE – in qualità di eredi del padre AN RE – convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio RE EL
s.p.a. (di seguito anche solo “la banca”), chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità derivata ex art. 23, comma 1 D. Lgs 58/1998 (“T.U.F.”) di 78 operazioni di investimento eseguite dal padre, con conseguente condanna della banca ex art. 2033 c.c. alla restituzione dell'importo complessivamente investito, quantificato in € 1.725.442,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo investimento al saldo. Ciò, con la precisazione che gli attori si impegnavano a “restituire alla
CA RE EL i titoli, o il loro controvalore attuale, dei titoli azionari non falliti”.
pagina 3 di 15
La difesa attorea sosteneva, in particolare, l'invalidità delle operazioni di investimento per essere state realizzate in assenza di un sottostante contratto quadro di negoziazione in strumenti finanziari. Tale circostanza era già stata accertata in un separato giudizio introdotto precedentemente dal sig. AN
RE innanzi al Tribunale di Sondrio (n. r.g. 927/2007) e definito con sentenza n. 234/2008, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1/2014, avverso la quale era stato proposto ricorso per Cassazione.
I.2. Si costituiva in giudizio la banca, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ex art.
295 c.p.c., in attesa della definizione del ricorso per Cassazione. In ogni caso, l'istituto di credito contestava nel merito le domande attoree chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, istava per la compensazione degli importi eventualmente riconosciuti a parte attrice col proprio credito, avente ad oggetto il controvalore degli strumenti finanziari presenti al momento della cessazione del rapporto di investimento nel dossier titoli di cui il sig. RE era titolare, nonché le plusvalenze o i dividendi (in caso di titoli azionari) ovvero i rendimenti cedolari (in caso di titoli obbligazionari) che il sig. RE avesse percepito in corso di rapporto oppure all'esito dei disinvestimenti.
I.3. Con ordinanza interlocutoria del 23 marzo 2015, il giudice di prime cure disponeva la sospensione del giudizio sino alla definizione del ricorso per Cassazione, avvenuta con l'ordinanza n. 6664/2018.
I.4. Il giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio veniva quindi tempestivamente riassunto dai sig.ri
RE, i quali, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., opponevano contestazioni alla domanda riconvenzionale formulata ex adverso, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito dedotto in compensazione dalla banca, nonché l'ammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, essendo la medesima già stata formulata dalla controparte nel parallelo giudizio definito con l'ordinanza della Suprema Corte;
in ogni caso, veniva prospettata l'infondatezza della domanda di cui veniva quindi chiesto il rigetto.
I.5. Allo spirare dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., il giudice istruttore disponeva CTU contabile1.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 49/2022 pubblicata il 3 febbraio 2022, ha dichiarato la nullità derivata delle operazioni di investimento individuate dalla difesa attorea e 1 “Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i rispettivi eventuali consulenti, verifichi i singol i investimenti oggetto del presente giudizio specificandone la tipologia ed i relativi importi pagati dal cliente in relazione a ciascuno di essi;
verifichi e conteggi altresì gli importi percepiti dal cliente a titolo di cedole, dividendi o altra utilità in ragione di ciascuno dei suddetti investimenti;
evidenzi il controvalore attuale dei titoli oggetto di analisi specificando (per ognuno di essi) se gli stessi siano ancora nella disponibilità degli odierni attori ovvero siano stati precedentemente ceduti e, in tale caso, per quale controvalore;
esperisca in ogni caso un tentativo di conciliazione tra le parti”. pagina 4 di 15
rigettato la domanda restitutoria formulata da parte attrice “in virtù dell'intervenuta compensazione legale delle reciproche poste creditorie delle parti”. Ha compensato integralmente le spese processuali
e, infine, ha posto a carico solidale di entrambe le parti le spese di CTU.
Le argomentazioni poste dal giudice di prime cure alla base di tale decisum possono essere riassunte come segue:
- la nullità del contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimento sottostante le specifiche operazioni dedotte in giudizio era stata definitivamente accertata all'esito del giudizio per Cassazione introdotto avverso la sentenza n. 1/2014 della Corte d'Appello di
Milano. Ne conseguiva “la necessaria declaratoria di invalidità degli specifici ordini di investimento impartiti dall'investitore nell'ambito dell'operatività del contratto “quadro” di negoziazione intercorso con l'odierna convenuta” (sentenza, p. 4);
- alla nullità del contratto quadro e
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