Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2024, n. 3610
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2950 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V.
n. 760/2018 resa nel giudizio R.G. 600543/2008, in tema di lesione personale da sinistro stradale
TRA
FR RF nato il [...] a [...] (cod. fisc.
[...]) rappresentato e difeso dall' Avv. Mario Salvetti con studio in Caserta alla Via F. Petrarca n. 1 ( c.f. [...]), in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato depositata il 30.9.2019
- Appellante -
CONTRO
GENERALI ITALIA S.P.A. quale Impresa designata per la gestione del F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in via Marocchesa n. 14 Mogliano Veneto (TV) C.F. 00079760328, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Schiavo ( c.f. [...]) con studio in Caserta al C.so Trieste n. 192
- Appellata-
FATTO e CONCLUSIONI
Con atto introduttivo notificato in data 1.6.2018, CO RF ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe nei confronti della Generali Italia s.p.a. quale impresa designata per la definizione dei sinistri a carico del FGVS per la Regione
Campania, per ottenere, in riforma della sentenza appellata, l'affermazione della esclusiva o concorrente responsabilità del conducente dell'auto “pirata” che il
10.11.2016 in San Felice a Cancello aveva investito la moto Yamaha da lui condotta, provocando la sua disastrosa caduta, origine di gravissimi danni alla persona di cui ha chiesto il ristoro.
A sostegno del gravame ha lamentato l'erronea interpretazione da parte del Tribunale della fattispecie normativa applicabile al fatto ( art. 19 lett. a) L. 99°/1969) e delle prove raccolte, erroneamente ritenute dal giudice di primo grado insufficienti a comprovare il coinvolgimento nel sinistro di un'auto sottrattasi all'identificazione.
Con una comparsa depositata il 16.11.2018 si è costituita la Generali Italia s.p.a. per resistere all'appello, contestando le avverse generiche doglianze a fronte della esaustiva motivazione adottata dal Tribunale per sostenere il rigetto della domanda del RF.
Con ordinanza depositata il 27.6.2019, la Corte, preso atto della corretta introduzione del processo di primo grado con il ricorso depositato il 2 aprile 2008, ha ordinato il mutamento del rito a norma degli art. 3 L. 102/2006, 53 L. 69/2009 e degli artt. 439
e 426 comma 1 c.p.c., fissando l'udienza per la discussione.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 9.1.24, la Corte ha rilevato d'ufficio una questione determinante una possibile inammissibilità del gravame e l'ha sottoposta alle parti a norma dell'art. 101 comma 2 c.p.c..
Nel termine assegnato le parti hanno depositato le loro deduzioni e difese sul tema messo in luce.
Il RF ha sostenuto che la Generali Italia s.p.a., quale cessionaria del ramo
d'azienda inerente l'attività assicurativa facente capo alla “Direzione per l'Italia” già
facente capo alla Assicurazioni Generali s.p.a., cessione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, “ è succeduta alla cedente a titolo particolare nei rapporti preesistenti, il che, sul piano processuale, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., determina la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità (ex art. 111 comma 3 c.p.c.) di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l'estinzione del cedente, il quale per espressa disposizione di legge conserva, con l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell'acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo, fino a quando l'avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento”. Ha concluso per
l'accoglimento dell'appello e la conseguente condanna del FGVS al pagamento della somma indicata in appello e delle spese del doppio grado.
La Generali Italia s.p.a. ha allegato che “indipendentemente dalla legittimazione di
Generali Italia s.p.a. a partecipare al presente processo, l'appellante ha citato in appello un soggetto – Generali Italia s.p.a. - diverso da quello convenuto nel giudizio di primo grado –
Assicurazioni Generali s.p.a.. Ciò, senza dubbio alcuno, comporta l'inammissibilità dell'appello in applicazione del principio di diritto sancito dall'art. 101 I comma c.p.c. secondo cui << il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa
>>. In senso conforme si richiamano: Cass. n. 520/2012 secondo cui << La qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio >> nonché Cass. n. 4011/2013 secondo cui <<
L'impugnazione di una sentenza deve essere rivolta nei confronti del soggetto che in essa è stato individuato come parte costituita in giudizio, prescindendosi dalla correttezza e dalla corrispondenza di una siffatta individuazione alle risultanze processuali, nonché dalla titolarità del rapporto sostanziale, purchè sia quella ritenuta dal giudice della sentenza impugnata >>”. Ha