Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2024, n. 4143
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3850/2014 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.1107/2014 del 30.07.2014, pubblicata il 08.09.2014 e non notificata, vertente
TRA
INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. e P.IVA 04485191219) - già Banco di Napoli S.p.A. - con sede in Torino alla piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Corrado (C.F.[...]), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Avellino alla piazza D'Armi n. 4, in virtù di procura in calce all'atto di appello e atto di riassunzione del giudizio depositato telematicamente il 16.01.2019
APPELLANTE
E
FALLIMENTO VI COSTRUZIONI DI NI VI E C. S.A.S. (P.IVA
01613740644), nonché del socio in proprio LE NI (C.F.
[...]), dichiarato con sentenza n.46/2017 del 13.12.2017 dal Tribunale di
Avellino, in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avv.Raffaele
Capasso (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lioni alla via G. Marconi n.38, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata telematicamente il 03.09.2019
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 08.04.2024 fissato in sostituzione dell'udienza prevista per la medesima data, tutte le parti costituite
concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone
l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato il 30.09.2005, la LE ON di G. LE & C.
S.a.s., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la Sanpaolo Banco di Napoli
S.p.A. e premesso di intrattenere con la società convenuta un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, acceso nell'anno 1967 con l'impresa individuale NI
LE (n. 27/170) confluito, senza soluzione di continuità, nel conto n.27003390 intestato alla società attrice, ancora attivo al momento dell'introduzione del giudizio, chiedeva:
“- provvedere, con l'ausilio di un C.T.U. tecnico-bancario di cui sin d'ora di chiede la nomina, ad una minuziosa disamina e ricostruzione dell'intero rapporto di C/C in oggetto e dei connessi rapporti creditizi;
- rideterminarsi, per l'effetto, il saldo contabile effettivo, depurato della palese componente anatocistica con l'applicazione del saggio legale d'interesse in assenza degli originari contratti ed, in ogni caso, laddove nulle le eventuali clausole convenzionalmente e/o unilateralmente statuite a decorrere dalla data di costituzione del rapporto ancora in corso;
- dichiararsi, inoltre, non dovute la commissione di massimo scoperto e le spese di tenuta conto laddove non oggetto di esplicita pattuizione tra le parti. In caso contrario, dichiararsi illegittima la capitalizzazione trimestrale della CMS, sia nel caso la si consideri quale voce autonoma rispetto agli interessi per la sua funzione meramente remunerativa, sia nel caso si voglia ad essa attribuire una natura assimilabile a quella degli interessi passivi, per tutti i motivi in premessa esposti;
- accertare e dichiarare illegittima, in quanto, in violazione dell'art. 4 l. 154/92 e degli artt.
17, 18 d.lgs. 385/93, nonché dell'art. 1284 c.c., la pratica consistente nella variazione unilaterale dei tassi d'interesse, oltre che nulla ed inefficace ogni clausola di determinazione degli interessi “uso piazza”, contenuta nei contratti in oggetto, applicando quindi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 lett. A) del citato d.lgs.;
- dichiarare, inoltre, l'inammissibilità della determinazione della valuta così come operata dalla Banca. Valuta fittizia risultante dall'aggiunta o dalla sottrazione arbitraria ed illegittima dei c.d. “giorni banca” alla valuta effettiva;
- determinarsi, pertanto, il costo effettivo globale annuo (T.A.E.G.) dell'indicato rapporto bancario rispetto a quello erroneamente computato e preteso dalla controparte;
- disporsi, ogni contraria richiesta ed eccezione reietta, la ripetizione in favore della società istante delle somme indebitamente corrisposte, oltre interessi e rivalutazione come per legge a decorrere dal momento della instaurazione del rapporto di correntezza in oggetto, in ossequio al generale e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di prescrizione;
- solo in via sub/ta e salvo gravame, condannare la convenuta S.p.A. alla ripetizione in favore della S.a.s. istante delle somme illegittima addebitate e/o riscosse, oltre interessi e rivalutazione, così come individuate e determinate nella consulenza tecnica di parte agli atti allegata cui andrà aggiunto il computo relativo ai trimestri successivi considerati;
- condannare il convenuto istituto di credito al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi dalla
S.a.s. istante in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito;
- vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto proc. E difensore antistatario”.
In via istruttoria, in caso di mancata ostensione della documentazione richiesta in via preliminare dalla correntista ai sensi dell'art. 119 TUB, chiedeva ordinarsi l'acquisizione di tutti i contratti base, delle ricevute di versamento nonché tutta la documentazione attinente al rapporto bancario oggetto della controversia e non ancora depositato in atti.
I.2. Con comparsa depositata in data 5.1.2006 si costituiva in giudizio la Sanpaolo Banco di
Napoli S.p.A., eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda attorea chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande proposte con condanna della società attrice e dei fideiussori al pagamento in solido tra loro delle spese del giudizio.
In subordine, nell'ipotesi in cui fossero stati accertati crediti della società attrice, la Sanpaolo
Banco di Napoli chiedeva, “salvo la prescrizione di tutti o di parte dei pretesi crediti, prescrizione che pure deduce ed eccepisce, sussiste in ogni caso la parziale compensazione, fino a concorrenza delle somme, con i predetti eventuali e denegati crediti di parte attrice compensazione parziale che parimenti Sanpaolo Banco di Napoli deduce ed eccepisce”.
I.3. All'udienza del 23.06.2008 il Tribunale di Avellino, ritenuta la necessità di eseguire un accertamento peritale, nominava il C.T.U. dott.ssa Gerarda Montedoro alla quale conferiva il seguente incarico: “sulla base della documentazione in atti, ricostruisca il rapporto di dare
e avere tra le parti in causa in relazione al c.c. in questione, tenendo in particola della eventuale applicazione di interessi anatocistici e della incidenza della commissione di massimo scoperto, nonché della eventuale pratica di variazione uso piazza del calcolo degli interessi. Tenendo conto dei rilievi delle parti, dica quant'altro utile alla decisione della lite”.
I.4. Depositata la C.T.U. in data 29.09.2009, integrata successivamente con la perizia integrativa del 28.10.2010, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 27.03.2014.
I.5. Con la sentenza n. 1107/2014 resa il 30.07.2014 e pubblicata l'08.09.2014, il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda attorea e, condividendo le valutazioni operate dal C.T.U., così provvedeva: “dichiara la nullità dell'anatocismo trimestrale del rapporto di credito tra le parti in causa nonché la nullità dell'applicata variazione unilaterale dei tassi di interesse e di ogni relativa clausola di determinazione, altresì dell'applicazione della commissione di massimo scoperto con valute e spese accessorie e per l'effetto condanna parte convenuta alla ripetizione in favore di parte attrice della somma di € 376.969,69;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi al procuratore anticipatario di parte attrice, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre IVA e cassa come per legge (detratte le spese esenti) oltre che al pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di appello notificato il 30.09.2014, la società Banco di Napoli S.p.A. (odierna
Intesa Sanpaolo S.p.A.), conveniva in giudizio per l'udienza del 21.01.2015 la LE
ON di G. LE & C. S.a.s. dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, al fine di ottenere la riforma della sentenza gravata in ragione della infondatezza/inammissibilità della domanda proposta da parte della società appellata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel dettaglio, l'odierna Intesa Sanpaolo articolava l'impugnazione proposta in cinque motivi di gravame, di seguito sinteticamente indicati.
Con il primo motivo di appello, rubricato “erronea condanna al pagamento dell'indebito in virtù di conto corrente ancora in essere”, la Banca lamentava l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui condannava l'istituto di credito alla ripetizione del saldo contabile rideterminato dal C.T.U., nonostante la società correntista avesse sempre dedotto la persistenza del rapporto di conto corrente;
in mancanza di prova della chiusura del conto corrente, la domanda di ripetizione non poteva essere accolta.
Con il secondo motivo rubricato, “errato rigetto della eccezione di prescrizione”, l'appellante, contestava il rigetto della eccezione di prescrizione in difetto di prova fino all'anno 2000 della
esistenza di un'apertura di credito in conto corrente, sicchè doveva essere riconosciuta natura solutoria a tutti gli spostamenti patrimoniali registrati in conto corrente fino a quel momento, soggetti quindi, quali veri e propri pagamenti, al termine decennale di prescrizione;
pertanto i versamenti effettuati fino al settembre 1995 erano prescritti in quanto aventi natura solutoria, con conseguenziale inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti dal C.T.U. in primo grado.
Con il terzo motivo, rubricato “omessa considerazione, ai fini della determinazione della condanna, del credito vantato dall'Istituto ed eccepito in compensazione”, l'appellante sosteneva che erroneamente il giudice di prime cure considerava, in sede di liquidazione, il credito opposto dall'odierna appellante in compensazione, pari ad € 44.704,00 o della diversa somma determinata in sede peritale a titolo di saldo contabile.
Con il quarto motivo, rubricato “omessa applicazione delle condizioni pattuite in contratto
(commissione di massimo scoperto e spese)”, Intesa Sanpaolo eccepiva l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui considerava illegittimo l'addebito della commissione di massimo scoperto perché indeterminata, sostenendo che la commissione era specificamente prevista nei contratti di conto corrente, in particolar modo in quello sottoscritto nell'ottobre 2000;
in ogni caso, il correntista aveva avuto formale comunicazione della commissione periodicamente addebitata attraverso gli estratti conto mai contestati.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame, rubricato “erronea condivisione da parte del giudice
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