Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2024, n. 1196
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Testo completo
N. R.G. 836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 40/2023, estensore dott. Manfredi, discussa all'udienza collegiale del 14/12/2023 promossa da:
AN VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LIPIANI
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
INPS ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE SEDE PROVINCIALE DI LODI (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO e dell'avv. MAIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “nel merito
– accertare e dichiarare, per le causali di cui alla parte motiva, il diritto del Sig. LU AV a vedersi riconosciuta l'indennità di disoccupazione NASpI, come tempestivamente richiesta in data 30/12/2019, per complessivi € 20.359,11, al netto di quanto ricevuto dall'PS pari ad € 11.914,70, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che, in caso di contestazione, dovesse risultare dovuta a
seguito di CTU;
– per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa riforma, revoca o, comunque, inefficacia di qualsiasi provvedimento connesso direttamente o indirettamente alla vicenda, alla liquidazione in favore dell'Appellante dell'indennità di disoccupazione NASpI, legittimamente maturata e richiesta dal dipendente, a far data dal licenziamento intimato, pari ad € 8.444,41, importo già decurtato di quanto versato dall'INPS per complessivi € 11.914,70, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta a seguito di CTU, secondo le determinazioni relative all'importo ed alla durata della pagina 1 di 5 relativa indennità per l'annualità di riferimento, oltre a interessi legali e rivalutazione, ed ai danni maturati per il ritardato versamento, da ottenersi in via giudiziale, da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso
– condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare:
Confermare in toto la Sent. del Trib. Lodi sez. lav. n. 40/2023 pubblicata in data 02.02.2023 RG. 172/2020 e, per l'effetto,
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile la domanda;
NEL MERITO, e, in subordine, dichiarare infondate le domande formulate da parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 40/2023, il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso proposto da AV con il quale domandava la condanna di PS al pagamento della residua indennità Naspi, pari a € 8.444,41 (differenza tra l'importo complessivamente dovuto per 24 mesi di Naspi e quanto versato dall'Istituto a tale titolo).
Il primo giudice rilevava che il lavoratore aveva esposto che la Naspi era stata sospesa e successivamente rideterminata sulla base del presupposto erroneo della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato anziché di un contratto di prestazione sportiva dilettantistica con l'Accademia del Ghiaccio e, successivamente, nuovamente sospesa a seguito dell'assunzione da parte di RR CE con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata iniziale di tre mesi.
L'PS si era costituita esponendo che la prestazione era sospesa in assenza della comunicazione del reddito per l'anno 2022 derivante da un contratto di lavoro intermittente.
Escusso un teste di parte ricorrente ed interrogato liberamente il lavoratore, il Tribunale ha affermato che il giudizio ha ad oggetto la cumulabilità del compenso per attività sportiva dilettantistica con l'erogazione della Naspi, mentre non risulta dai documenti né dall'istruttoria un rapporto di lavoro intermittente a fronte del quale l'PS avrebbe sospeso l'erogazione in attesa della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
In mancanza di prova circa la sussistenza di un contratto di lavoro intermittente, le argomentazioni difensive dell'Istituto, tutte incentrate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 40/2023, estensore dott. Manfredi, discussa all'udienza collegiale del 14/12/2023 promossa da:
AN VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LIPIANI
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
INPS ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE SEDE PROVINCIALE DI LODI (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO e dell'avv. MAIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “nel merito
– accertare e dichiarare, per le causali di cui alla parte motiva, il diritto del Sig. LU AV a vedersi riconosciuta l'indennità di disoccupazione NASpI, come tempestivamente richiesta in data 30/12/2019, per complessivi € 20.359,11, al netto di quanto ricevuto dall'PS pari ad € 11.914,70, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che, in caso di contestazione, dovesse risultare dovuta a
seguito di CTU;
– per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa riforma, revoca o, comunque, inefficacia di qualsiasi provvedimento connesso direttamente o indirettamente alla vicenda, alla liquidazione in favore dell'Appellante dell'indennità di disoccupazione NASpI, legittimamente maturata e richiesta dal dipendente, a far data dal licenziamento intimato, pari ad € 8.444,41, importo già decurtato di quanto versato dall'INPS per complessivi € 11.914,70, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta a seguito di CTU, secondo le determinazioni relative all'importo ed alla durata della pagina 1 di 5 relativa indennità per l'annualità di riferimento, oltre a interessi legali e rivalutazione, ed ai danni maturati per il ritardato versamento, da ottenersi in via giudiziale, da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso
– condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare:
Confermare in toto la Sent. del Trib. Lodi sez. lav. n. 40/2023 pubblicata in data 02.02.2023 RG. 172/2020 e, per l'effetto,
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile la domanda;
NEL MERITO, e, in subordine, dichiarare infondate le domande formulate da parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 40/2023, il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso proposto da AV con il quale domandava la condanna di PS al pagamento della residua indennità Naspi, pari a € 8.444,41 (differenza tra l'importo complessivamente dovuto per 24 mesi di Naspi e quanto versato dall'Istituto a tale titolo).
Il primo giudice rilevava che il lavoratore aveva esposto che la Naspi era stata sospesa e successivamente rideterminata sulla base del presupposto erroneo della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato anziché di un contratto di prestazione sportiva dilettantistica con l'Accademia del Ghiaccio e, successivamente, nuovamente sospesa a seguito dell'assunzione da parte di RR CE con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata iniziale di tre mesi.
L'PS si era costituita esponendo che la prestazione era sospesa in assenza della comunicazione del reddito per l'anno 2022 derivante da un contratto di lavoro intermittente.
Escusso un teste di parte ricorrente ed interrogato liberamente il lavoratore, il Tribunale ha affermato che il giudizio ha ad oggetto la cumulabilità del compenso per attività sportiva dilettantistica con l'erogazione della Naspi, mentre non risulta dai documenti né dall'istruttoria un rapporto di lavoro intermittente a fronte del quale l'PS avrebbe sospeso l'erogazione in attesa della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
In mancanza di prova circa la sussistenza di un contratto di lavoro intermittente, le argomentazioni difensive dell'Istituto, tutte incentrate
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