Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2024, n. 482
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente rel
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 76/2022 R.G.L. e vertente
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Cosentino
– appellante
E
IA IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mazza e Giovanni Taccone
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore - che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati
Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio ed Ettore Triolo
- appellati –
CONCLUSIONI
Appellante: in via preliminare: -accertare e dichiarare la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria;
in merito: -accertare e dichiarare legittimo e valido l'avviso di intimazione n. 094 2019 9012822 361 circa le sottese cartelle, nonché dovuti i relativi importi, oltre oneri accessori maturati e maturandi sino al soddisfo;
- condannare il sig. BE IN alle spese del doppio grado di giudizio.
Appellato e appellante incidentale:
1- In accoglimento del proposto appello, riformare parzialmente l'appellata Sentenza n. 164/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, dott.ssa Valentina Olisterno il
28.01.2022, limitatamente alle sole spese processuali e per l'effetto, condannare l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, per la somma di €. 9.321,00, oltre €.43,00 per spese, con distrazione in favore del procuratore costituito;
2- In subordine, della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, ridotta al massimo del
50%, e comunque non al di sotto dei minimi di legge, per complessivi €. 4.015,00 oltre €. 43 per spese, con distrazione in favore del procuratore costituito;
3- Condannare gli appellati al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del nominato procuratore. Si producono i documenti elencati nell'indice del fascicolo.
Appellato INPS: aderisce ai motivi dell'appello principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, IN BE proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90128223 61/000, notificata in data
10.10.2019, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 094 2006 0021467665 000, n. 094 2007
0028776337 000, n. 094 2008 0000124939 000, n. 094 2008 0016231327 000, n. 094 2008
0033746156 000, avente ad oggetto contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per
i periodi tra il 2000 e il 2007, deducendo la prescrizione quinquennale del credito contributivo maturata tra la data di notifica delle cartelle e quella dell'intimazione impugnata.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'INPS, con la sentenza impugnata, l'opposizione è stata accolta.
Il giudice di primo grado ha ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale per tutte le cartelle oggetto di opposizione, premettendo che esse sarebbero state notificate tra
il 27.12.2006 e il 12.02.2009, e che costituivano validi atti interruttivi della prescrizione la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata in data 20.01.2011 e l'intimazione di pagamento n. 09420179007056504000 che, tuttavia, era stata notificata ben oltre il termine quinquennale di prescrizione, ovvero in data 05.09.2017.
Il giudice ha invece negato efficacia interruttiva all'intimazione di pagamento n.
09420139008716323000, in quanto la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione (referto di notifica e report dell'atto notificato) è inidonea a fornire una siffatta prova, posto che la mancanza della copia dell'atto notificato non può essere supplita verificando la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento
e quelli indicati nei report interni della società di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate, richiamando al riguardo Cass. civ., sez. VI, 14/09/2021, n. 24677.
Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e compensate con l'INPS e la SCCI.
Avverso la sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo: in via preliminare, che la sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui, per un verso, afferma che la notifica della cartella non vale a mutare la prescrizione da quinquennale a decennale e, per altro verso, pretende che l'Agente depositi l'avviso di intimazione di pagamento n. 094 2013 9008716323, sebbene sia stato notificato oltre cinque anni prima del ricorso, senza considerare che l'art.26, co 5, Dpr 602/73 impone all'Agente di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella (o di altro atto esattoriale) e di farne esibizione
a richiesta;
che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa (o dell'Avviso di Intimazione), senza che
l'Agente abbia l'onere di depositarne nè l'originale nè la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica”;
che, nella specie, la relata riporta distintamente il numero identificativo di alcuni avvisi di intimazione, l'ufficiale dichiara di consegnare, tra quelli, il n. 35, corrispondente all'Avi n. 094
2013 90 08716 32, appone la propria qualifica, la firma e la data e, a sua volta, il destinatario sottoscrive per attestare la ricezione del predetto Avi;
che avendo il ricorrente dedotto l'omessa consegna di un atto di intimazione e avendo
l'Agente provato di avere consegnato il 27 marzo 2013 un atto, identificato Avi e numerato,
spettava al
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente rel
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 76/2022 R.G.L. e vertente
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Cosentino
– appellante
E
IA IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mazza e Giovanni Taccone
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore - che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati
Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio ed Ettore Triolo
- appellati –
CONCLUSIONI
Appellante: in via preliminare: -accertare e dichiarare la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria;
in merito: -accertare e dichiarare legittimo e valido l'avviso di intimazione n. 094 2019 9012822 361 circa le sottese cartelle, nonché dovuti i relativi importi, oltre oneri accessori maturati e maturandi sino al soddisfo;
- condannare il sig. BE IN alle spese del doppio grado di giudizio.
Appellato e appellante incidentale:
1- In accoglimento del proposto appello, riformare parzialmente l'appellata Sentenza n. 164/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, dott.ssa Valentina Olisterno il
28.01.2022, limitatamente alle sole spese processuali e per l'effetto, condannare l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, per la somma di €. 9.321,00, oltre €.43,00 per spese, con distrazione in favore del procuratore costituito;
2- In subordine, della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, ridotta al massimo del
50%, e comunque non al di sotto dei minimi di legge, per complessivi €. 4.015,00 oltre €. 43 per spese, con distrazione in favore del procuratore costituito;
3- Condannare gli appellati al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del nominato procuratore. Si producono i documenti elencati nell'indice del fascicolo.
Appellato INPS: aderisce ai motivi dell'appello principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, IN BE proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90128223 61/000, notificata in data
10.10.2019, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 094 2006 0021467665 000, n. 094 2007
0028776337 000, n. 094 2008 0000124939 000, n. 094 2008 0016231327 000, n. 094 2008
0033746156 000, avente ad oggetto contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per
i periodi tra il 2000 e il 2007, deducendo la prescrizione quinquennale del credito contributivo maturata tra la data di notifica delle cartelle e quella dell'intimazione impugnata.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'INPS, con la sentenza impugnata, l'opposizione è stata accolta.
Il giudice di primo grado ha ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale per tutte le cartelle oggetto di opposizione, premettendo che esse sarebbero state notificate tra
il 27.12.2006 e il 12.02.2009, e che costituivano validi atti interruttivi della prescrizione la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata in data 20.01.2011 e l'intimazione di pagamento n. 09420179007056504000 che, tuttavia, era stata notificata ben oltre il termine quinquennale di prescrizione, ovvero in data 05.09.2017.
Il giudice ha invece negato efficacia interruttiva all'intimazione di pagamento n.
09420139008716323000, in quanto la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione (referto di notifica e report dell'atto notificato) è inidonea a fornire una siffatta prova, posto che la mancanza della copia dell'atto notificato non può essere supplita verificando la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento
e quelli indicati nei report interni della società di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate, richiamando al riguardo Cass. civ., sez. VI, 14/09/2021, n. 24677.
Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e compensate con l'INPS e la SCCI.
Avverso la sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo: in via preliminare, che la sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui, per un verso, afferma che la notifica della cartella non vale a mutare la prescrizione da quinquennale a decennale e, per altro verso, pretende che l'Agente depositi l'avviso di intimazione di pagamento n. 094 2013 9008716323, sebbene sia stato notificato oltre cinque anni prima del ricorso, senza considerare che l'art.26, co 5, Dpr 602/73 impone all'Agente di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella (o di altro atto esattoriale) e di farne esibizione
a richiesta;
che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa (o dell'Avviso di Intimazione), senza che
l'Agente abbia l'onere di depositarne nè l'originale nè la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica”;
che, nella specie, la relata riporta distintamente il numero identificativo di alcuni avvisi di intimazione, l'ufficiale dichiara di consegnare, tra quelli, il n. 35, corrispondente all'Avi n. 094
2013 90 08716 32, appone la propria qualifica, la firma e la data e, a sua volta, il destinatario sottoscrive per attestare la ricezione del predetto Avi;
che avendo il ricorrente dedotto l'omessa consegna di un atto di intimazione e avendo
l'Agente provato di avere consegnato il 27 marzo 2013 un atto, identificato Avi e numerato,
spettava al
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