Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 139
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paola Agresti Consigliere dott. Maria Speranza Ferrara consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 260 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
STUDIO MEDICO DIAGNOSTICO ANGLONA SRL, (C. F. 02791280585) in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Regina Proietti (CF [...]) – APPELLANTE –
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Pellegrino ([...]) – APPELLATO –
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società Studio Medico Diagnostico Anglona a r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 12459/2018, che ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, concluso il 18.02.2000 ed avente ad oggetto il locale commerciale sito in Roma, via dell'Acqua Bullicante 312, di proprietà I.N.A.I.L., per grave inadempimento di essa conduttrice;
confermato l'ordinanza di rilascio emessa all'udienza del 29.07.2015;
condannato la società al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L., dell'importo di € 117.858,48, a titolo di canoni di locazione, adeguamento Istat e imposta di registro, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino a quella di effettivo pagamento;
dell'importo di € 71.298,60, a titolo di oneri accessori, oltre interessi dal giorno della domanda del 03.07.2015 fino a quello di effettivo pagamento;
dell'importo di € 8.366,60, pari a quello dell'ultimo canone, per ciascuna delle mensilità dall'agosto 2015 fino a quella di effettivo rilascio, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze e il rimborso delle spese di lite. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha svolto diverse argomentazioni che possono essere così sintetizzate:
- l'Inail ha dato prova del titolo fondante la pretesa creditoria, allegando il contratto di locazione, in cui è pattuito un canone annuale di 194.400.000 delle vecchie lire (€ 100.339,22) da corrispondere in dodici mensilità.
- l'eccezione di prescrizione quinquennale e sull'esatto importo del canone intimato non esclude la gravità dell'inadempimento, essendo stato dimostrato il pagamento solo di alcuni canoni, con un debito residuo considerevole;
l'offerta di pagamento di € 240.000,00 è avvenuta solo dopo la proposizione della domanda di risoluzione quando non era più possibile rendere la prestazione, in virtù del disposto di cui al terzo comma dell'art. 1453 c.c;
- la richiesta di pagamento ammonta alla somma complessiva di € 359.753,32, per canoni, interessi di mora e oneri accessori, ma, all'esito degli accertamenti del ctu, ampiamente condivisibili, spetta il minor importo di € 189.157,08, di cui € 117.858,48, per canoni di locazione, istat e imposta di registro, e € 71.298,60, per oneri accessori, oltre 8.366,60, pari all'importo dell'ultimo canone, per ciascuna delle mensilità dall'agosto 2015.
- l'eccezione di compensazione è generica e non può essere accolta.
§ La società Studio Medico Diagnostico Anglona S.r.l., impugna la decisione. Generica è l'eccezione di tardività dell'appello, che, invece, risulta tempestivamente proposto.
La sentenza del tribunale è stata pubblicata - e non notificata - il 15 giugno 2018 ed il ricorso in appello depositato il successivo 14 gennaio, entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cpc, tenendo anche conto della sospensione feriale dall'1 al 31 agosto. Di conseguenza, va esaminato il merito dell'impugnativa, con cui sono state articolate tre censure. La prima riguarda l'accertamento del credito in relazione alla dichiarazione di risoluzione del contratto, per inadempimento del conduttore. Secondo l'appellante, la società locatrice si sarebbe limitata ad allegare il contratto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paola Agresti Consigliere dott. Maria Speranza Ferrara consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 260 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
STUDIO MEDICO DIAGNOSTICO ANGLONA SRL, (C. F. 02791280585) in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Regina Proietti (CF [...]) – APPELLANTE –
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Pellegrino ([...]) – APPELLATO –
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società Studio Medico Diagnostico Anglona a r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 12459/2018, che ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, concluso il 18.02.2000 ed avente ad oggetto il locale commerciale sito in Roma, via dell'Acqua Bullicante 312, di proprietà I.N.A.I.L., per grave inadempimento di essa conduttrice;
confermato l'ordinanza di rilascio emessa all'udienza del 29.07.2015;
condannato la società al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L., dell'importo di € 117.858,48, a titolo di canoni di locazione, adeguamento Istat e imposta di registro, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino a quella di effettivo pagamento;
dell'importo di € 71.298,60, a titolo di oneri accessori, oltre interessi dal giorno della domanda del 03.07.2015 fino a quello di effettivo pagamento;
dell'importo di € 8.366,60, pari a quello dell'ultimo canone, per ciascuna delle mensilità dall'agosto 2015 fino a quella di effettivo rilascio, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze e il rimborso delle spese di lite. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha svolto diverse argomentazioni che possono essere così sintetizzate:
- l'Inail ha dato prova del titolo fondante la pretesa creditoria, allegando il contratto di locazione, in cui è pattuito un canone annuale di 194.400.000 delle vecchie lire (€ 100.339,22) da corrispondere in dodici mensilità.
- l'eccezione di prescrizione quinquennale e sull'esatto importo del canone intimato non esclude la gravità dell'inadempimento, essendo stato dimostrato il pagamento solo di alcuni canoni, con un debito residuo considerevole;
l'offerta di pagamento di € 240.000,00 è avvenuta solo dopo la proposizione della domanda di risoluzione quando non era più possibile rendere la prestazione, in virtù del disposto di cui al terzo comma dell'art. 1453 c.c;
- la richiesta di pagamento ammonta alla somma complessiva di € 359.753,32, per canoni, interessi di mora e oneri accessori, ma, all'esito degli accertamenti del ctu, ampiamente condivisibili, spetta il minor importo di € 189.157,08, di cui € 117.858,48, per canoni di locazione, istat e imposta di registro, e € 71.298,60, per oneri accessori, oltre 8.366,60, pari all'importo dell'ultimo canone, per ciascuna delle mensilità dall'agosto 2015.
- l'eccezione di compensazione è generica e non può essere accolta.
§ La società Studio Medico Diagnostico Anglona S.r.l., impugna la decisione. Generica è l'eccezione di tardività dell'appello, che, invece, risulta tempestivamente proposto.
La sentenza del tribunale è stata pubblicata - e non notificata - il 15 giugno 2018 ed il ricorso in appello depositato il successivo 14 gennaio, entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cpc, tenendo anche conto della sospensione feriale dall'1 al 31 agosto. Di conseguenza, va esaminato il merito dell'impugnativa, con cui sono state articolate tre censure. La prima riguarda l'accertamento del credito in relazione alla dichiarazione di risoluzione del contratto, per inadempimento del conduttore. Secondo l'appellante, la società locatrice si sarebbe limitata ad allegare il contratto
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