Corte d'Appello Campobasso, decreto 07/03/2025

CA Campobasso
Decreto
7 marzo 2025
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CA Campobasso
Decreto
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Campobasso, decreto 07/03/2025
Giurisdizione : Corte d'Appello Campobasso
Numero :
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

n. 82/2025 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
nella persona del Consigliere designato dr.ssa Rita
Carosella ha pronunciato il seguente
DECRETO
sul ricorso ex lege n.89/2001 e succ. modif. ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo proposto da
HM HE (c.f. [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti
Ennio Cerio e Mario Valente (pec. avvenniocerio@cnfpec.it e avvmariovalente@pec.it), in virtù di procura alle liti allegata al ricorso telematico nei confronti di
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 80184430587), in persona del Ministro p.t.
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Letto il ricorso depositato il 02/03/2025, con il quale ME HE ha chiesto ai sensi dell'art. 3 l. n. 89/2001 e succ. modif. l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della S.R.L. Valentino Serramenti, aperta il 25/11/2011 presso il Tribunale di Isernia (procedimento n. 11/2011), nell'ambito della quale l'istante ha proposto domanda di ammissione del proprio credito allo stato passivo, procedura fallimentare tuttora in corso;
esaminata la documentazione in copia autentica allegata al ricorso;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.3, co.1, della l. n. 89/2001, come da ultimo modificata dalla l. n. 208/2015;
osservato che, nell'esecuzione concorsuale, ove venga in rilievo la posizione del creditore ammesso al passivo fallimentare, ai fini della valutazione della ragionevole durata il dies
a quo del procedimento va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 94 L.fall., non rilevando il periodo anteriore della dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore è estraneo (cfr. Cass. n. 324/2024) ed il dies ad quem nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, ed in difetto in quello della sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento
(Cass. n. 7864/2018 e Cass. 21200/2018); precisato - a tale ultimo riguardo ed ai fini della verifica del rispetto del termine

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