Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 368 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
MA ET NO ([...]) e MA AR RI
([...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Pirari, come da procura in atti;

appellanti
e
ST LL ([...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano e
Lorenzo Asara, come da procura in atti;

MI AL, (c.f. 91022700909) in persona dell'amministratore p.t. rag. Aurelio
Piero, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Calia, come da procura in atti;

appellati
DO s.r.l. (c.f. 02522510904) in persona dell'amministratore unico AR RB, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano e Lorenzo Asara, come da procura in atti;

appellato e appellante incidentale
AN LI ([...]);

appellata contumace
All' udienza del 13 settembre 2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:


voglia la Corte d'appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 58 del
25.2.2022, (a) dichiarare tenuti e condannare DO s.r.l. e LL ST, per quanto di ragione, ciascuno per i rispettivi titoli e responsabilità, ad eseguire le opere di consolidamento del solaio e di ripristino dell'immobile di proprietà di ET NO MA e AR RI
MA, così come indicate dal c.t.u. ing. TU ovvero comunque come determinate in corso di causa;
(b) in subordine, dichiarare tenuti DO s.r.l. e LL ST, per quanto di ragione, ciascuno per i rispettivi titoli e responsabilità, a rimborsare a ET NO MA quanto questi avrà a spendere per eseguire le opere di consolidamento del solaio e di ripristino dell'immobile di proprietà di ET NO MA e AR RI MA, così come indicate dal c.t.u. ing. TU ovvero comunque come determinate in corso di causa;
(c) condannare

DO s.r.l. e LL ST al pagamento a favore di ET NO MA e AR
RI MA della somma di € 1.000,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al punto (a) che precede, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
(d) dichiarare tenuti e condannare DO s.r.l. e LL ST al pagamento a favore di ET NO MA della somma di € 92.400,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni esposte in atti;
(e) dichiarare tenuti DO s.r.l. e LL ST al pagamento a favore di ET NO MA della somma di € 600,00 al mese, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni esposte in atti, fino a quando sarà ripristinato lo stato di abitabilità dell'unità immobiliare degli appellanti;
(f) condannare DO s.r.l. e LL STalla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
(g) confermare per il resto la sentenza impugnata”.

Nell'interesse del MI AL:
“In via principale: rigettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai sigg.ri MA ET NO e
MA AR RI avverso la sentenza di prime cure, e per l'effetto confermare in ogni sua parte, quantomeno relativamente alla posizione del MI AL, la sentenza n. 58/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Tempio Pausania in data 25.02.2022. Condannare gli appellanti alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge.”.
Nell'interesse di DO s.r.l.:
Per quanto sopra esposto, si conclude affinché codesta Corte d'Appello, voglia: 1) Rigettare
l'appello proposto da MA ET NO e MA AR RI perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Dichiarare tenuti DO, MA ET NO e MA AR RI ad eseguire i lavori di consolidamento del solaio posto tra le rispettive proprietà, come indicati
dall'ing. TU nell'allegato A della Ctu o secondo la modalità proposta da DO, sostenendone le spese ai sensi dell'art. 1125 c.c. 3) Assolvere DO da ogni domanda risarcitoria afferente alle lesioni dei tramezzi negli immobili di proprietà degli appellanti e, per le ragioni esposte nell'appello incidentale, dalla domanda risarcitoria per l'asserito mancato utilizzo dell'immobile da parte degli stessi appellanti. 4) In accoglimento dell'appello incidentale in ordine alle spese, condannare i signori MA, in solido, alla rifusione integrale delle spese dei due gradi del giudizio
Nell'interesse di ST LL:
1) Rigettare l'appello e ogni avversa domanda. 2) Condannare gli appellanti al rimborso delle spese legali.
Motivi in fatto e diritto
A seguito delle ripetute segnalazioni del dr. MA sulla comparsa nelle pareti e nel solaio del proprio appartamento, facente parte del condominio AL di Olbia, di preoccupanti fenomeni fessurativi, indizianti vizi strutturali del fabbricato, nonché di infiltrazioni umide provenienti dalla terrazza soprastante, il condominio sollecitava un accertamento tecnico preventivo nel contraddittorio con il dr. MA e i proprietari delle unità immobiliari sottostanti e soprastanti, per accertare: lo stato degli immobili, l'origine delle fessurazioni e delle infiltrazioni, gli interventi necessari
a rimuoverne le cause e ripristinarne i danni.
L'ing. NI, incaricato in sede di ATP, in relazione alle fessurazioni riscontrate nell'appartamento dell'attore, arrivava alle seguenti conclusioni: “tenuto conto che la presumibile orditura dei travetti prefabbricati del solaio risulta perpendicolare alle tamponature esterne lato
Ovest e lato Est, il fenomeno fessurativo appare come conseguenza della notevole inflessione del solaio nella parte centrale tra le due travi di appoggio”. Le lesioni rilevate avevano, nella maggior parte dei casi, un andamento orizzontale imputabile ad un distacco della parete dal soffitto, per inflessione del solaio tra il 1° piano ed il piano terra. Il tecnico rilevava (pg. 13) come lo spessore del solaio del 1° piano fosse di cm 1,66 inferiore a quello prescritto dalla normativa vigente al tempo dell'edificazione. In particolare osservava come: “La ridotta rigidezza del solaio del piano primo, in presenza di un piano sottostante privo di tramezzature (che anche se non sono elementi strutturali, possono assorbire sensibili carichi da parte dell'eventuale solaio soprastante in fase di cedimento) hanno prodotto delle sensibili deformazioni, i tramezzi e le pareti perimetrali, notoriamente prive di elasticità strutturale, insistenti sopra il solaio deformato, hanno subito le classiche lesioni con quadro fessurativo registrato e fotografato durante le indagini.” Nel rispondere al 5° quesito l'ing. NI rilevava come al piano terra erano stati eliminati i tramezzi
di delimitazione degli uffici i quali “contribuivano, in qualche misura, a trasferire parte dei precedenti carichi al solaio del piano terra. Allorché detti tramezzi furono eliminati per creare
l'ampio negozio di Acqua e Sapone, è iniziato il graduale cedimento del solaio del piano primo, che ha prodotto le lesioni ampiamente descritte nel capitolo1 ”.
Il consulente indicava anche gli interventi di consolidamento dei solai in apposito computo metrico allegato alla relazione (sub D), completo di prospetto di ripartizione dei costi tra i condomini secondo i millesimi di proprietà.
Poiché non si addiveniva ad una soluzione stragiudiziale della controversia, con distinti atti di citazione il dr. MA e la sorella AR RI MA, proprietari delle due unità immobiliari poste al primo piano dello stabile, citavano in giudizio il condominio AL, DO s.r.l.
(proprietaria dei locali sottostanti dove si trovava il negozio Acqua e Sapone), ST LL e
AN LI, proprietarie degli appartamenti soprastanti e delle terrazze a livello dalle quali provenivano le infiltrazioni, nonché l'autocarrozzeria IR
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