Corte d'Appello Torino, sentenza 10/03/2025, n. 226

CA Torino
Sentenza
10 marzo 2025
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CA Torino
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 10/03/2025, n. 226
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 226
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 982/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Gabriella RATTI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 982/2023 R.G. promossa da:
CO AN, con sede in Vaduz (Liechtenstein), Kirchstrasse n. 39, in persona del suo legale rappresentante, sig. LB Schreiber, e LA TE s.r.l. (C.F.
04656360288), con sede in Padova, P.zza Zanellato n. 5, in persona del suo legale rappresentante, sig.
Roberto Falsarella, elettivamente domiciliate in Torino, C.so Francia n. 11, presso lo studio dell'avv.
Massimo Demaria, che le rappresenta e difende, unitamente al prof. avv. Giuseppe Sena e all'avv.
Giancarlo Del Corno e all'avv. Francesca La Rocca, in virtù di procure notarili (notaio Andrea
Albrecht-Schadler in data 07.04.2021 rep. n. 21/02684 e notaio Alberto Benazzato in data 08.04.2021, rep. n. 37293)
APPELLANTI contro
SKINLA s.r.l. (C.F. e P.I. 11541460017), con sede in Torino, via Pietro Micca n. 20, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Jonathan Mark Edward Boyer, elettivamente domiciliata in
Torino, C.so Marconi n. 10, presso lo studio dell'avv. Tommaso Ricolfi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Licia Garotti, Edoardo Pedersoli e Giorgio Rapaccini, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in grado d'appello
APPELLATA

pagina 1 di 23 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1793/2023 emessa in data 27/04/2023 dal Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Materia d'Impresa
- Contraffazione marchi – Concorrenza sleale

CONCLUSIONI
Per le parti appellanti:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'AppeIIo di Torino – Sezione Specializzata in materia d'Impresa, anche in funzione di Tribunale in seconda istanza dei Marchi dell'Unione Europea, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in totale riforma di tutti i capi della sentenza del Tribunale di Torino - Sezione Specializzata in materia d'impresa n. 1793/2023, resa nel procedimento di primo grado iscritto con il numero di ruolo generale n. 13449/21, pronunciata in data 24 febbraio 2023, pubblicata in data 27 aprile 2023 e non notificata, così giudicare: nel merito, accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, offerta in vendita, reclamizzazione da parte della convenuta appellata Skinlabo s.r.l. dei prodotti cosmetici di cui in narrativa contraddistinti dal segno “skin AB” e/o “skinAB” costituisce contraffazione sia delle registrazioni di marchio europeo n.

3.881.844 e n. 8.434.672, aventi rispettivamente ad oggetto le espressioni “Cosprophar AB” e “AB” accompagnata dalla raffigurazione di una croce di titolarità dell'attrice appellante GE ST e di cui l'attrice appellante AB AL s.r.l. è licenziataria esclusiva;
sia del marchio di fatto costituito dal termine “AB” di titolarità dell'attrice appellante AB AL s.r.l., nonché infine atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 c.c., inibendone l'ulteriore prosecuzione su tutto il territorio dell'Unione Europea;
accertare e dichiarare che l'utilizzazione da parte della convenuta appellata Skinlabo s.r.l. del segno

“skin AB” e/o “skinAB” come nome a dominio del proprio sito internet e/o nome identificativo dei
c.d. “social network” (come ad esempio Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Snapchat,
Tit Tok, Telegram, o altri che dovessero nel frattempo essere costituiti) costituisce contraffazione sia delle registrazioni di marchio europeo n.

3.881.844 e n. 8.434.672, aventi rispettivamente ad oggetto le espressioni “Cosprophar AB” e “AB” accompagnata dalla raffigurazione di una croce di titolarità dell'attrice appellante GE ST e di cui l'attrice appellante AB AL

s.r.l. è licenziataria esclusiva, sia del marchio di fatto costituito dal termine “AB” di titolarità dell'attrice appellante AB AL s.r.l., inibendone l'ulteriore prosecuzione su tutto il territorio dell'Unione Europea;

pagina 2 di 23 condannare la convenuta appellata Skinlabo s.r.l. al risarcimento dei danni derivanti dal compimento degli atti di contraffazione, sia delle registrazioni di marchio europeo n.

3.881.844 e n.

8.434.672 aventi rispettivamente ad oggetto le espressioni “Cosprophar AB” e “AB” accompagnata dalla raffigurazione di una croce;
sia del marchio di fatto costituito dal termine “AB”, nonché degli atti di concorrenza sleale di cui agli atti del presente procedimento, a favore delle attrici appellanti

GE ST e AB AL s.r.l., pronunciando con sentenza ai sensi dell'articolo 278
c.p.c. la condanna generica, imponendo il pagamento di una provvisionale nella misura che codesta
Ecc.ma Corte d'Appello vorrà liquidare in via equitativa, e disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la liquidazione definitiva;
condannare la convenuta appellata Skinlabo s.r.l. alla restituzione, a favore delle attrici appellanti

GE ST e AB AL s.r.l., degli utili derivanti dalla contraffazione sia delle registrazioni di marchio europeo n.

3.881.844 e n.

8.434.672 aventi rispettivamente ad oggetto le espressioni “Cosprophar AB” e “AB” accompagnata dalla raffigurazione di una croce di titolarità dell'attrice appellante GE ST e di cui l'attrice appellante AB AL

s.r.l. è licenziataria esclusiva, sia del marchio di fatto costituito dal termine “AB” di titolarità dell'attrice appellante AB AL s.r.l., nella misura in cui essi eccedono il risarcimento dei danni di cui al paragrafo precedente, pronunciando con sentenza ai sensi dell'articolo 278 c.p.c. la condanna generica, imponendo il pagamento di una provvisionale nella misura che codesta Ecc.ma
Corte vorrà liquidare in via equitativa, e disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la liquidazione definitiva;
fissare una penale di € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni confezione di prodotto cosmetico contraddistinto dal segno “skin AB” e/o “skinAB” prodotta, commercializzata, offerta in vendita o pubblicizzata dalla convenuta appellata Skinlabo s.r.l., in violazione del provvedimento di inibitoria contenuto nella sentenza stessa;
una penale di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per ogni utilizzazione del segno “skin AB” e/o

“skinAB” da parte della convenuta appellata Skinlabo s.r.l in violazione del provvedimento di inibitoria contenuto nella sentenza stessa;
ed una penale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale provvedimento;
ordinare la distruzione delle confezioni, flaconi, tubetti, astucci, materiale promozionale e pubblicitario contraddistinto da e/o riportante il segno “skin AB” e/o “skinAB” e di cui in narrativa, prodotti, commercializzati, offerti in vendita, o pubblicizzati dalla convenuta appellata

Skinlabo s.r.l., in violazione dei sopracitati diritti di esclusiva (registrazioni di marchio e marchio di
pagina 3 di 23 fatto), siano essi presso la sede di quest'ultima, suoi magazzini e depositi, o presso terzi che ne facciano commercio o le detengano per uso non personale;
ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, con rilievo non inferiore ad un ottavo di pagina, a cura delle attrici appellanti GE ST e AB AL s.r.l., ed a spese della convenuta appellata Skinlabo s.r.l., sui quotidiani “Corriere della Sera” di Milano, “Il

Gazzettino” di Padova, “Il Mattino di Padova” di Padova, “Il Sole - 24 Ore” di Milano, “La
Repubblica” di Roma e “La Stampa” di Torino;
nonché sui periodici del settore “Allure”, “Beauty

Plan”, “Cosmopolitan” e “Pambianco Beauty”; in via istruttoria,
a) ordinare, ai sensi degli articoli 210 c.p.c. e 121.2 c.p.i., alla convenuta appellata Skinlabo s.r.l.
l'esibizione delle scritture contabili (tra cui in particolare registri I.V.A., acquisiti e vendite, registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori) ed ogni altro documento utile a partire dall'1 giugno 2016 e riguardanti i prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin AB” e/o
“skinAB”, al fine di determinare il volume complessivo delle vendite dei sopraricordati prodotti e gli utili conseguiti da tale attività; disporre, ove occorra, una consulenza tecnico-contabile per determinare il volume complessivo delle vendite da parte della convenuta appellata Skinlabo s.r.l. dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin AB” e/o “skinAB” e di cui in narrativa, nonché gli utili conseguiti da tale attività; chiedere, ai sensi degli articoli 121.2 e 121.2-bis c.p.i., al legale rappresentante della convenuta appellata Skinlabo s.r.l. o comunque a persona responsabile delle relative attività le opportune informazioni, da acquisirsi eventualmente anche tramite interrogatorio, circa le quantità realizzate, importate, acquistate e vendute dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin AB” e/o
“skinAB” e di cui in narrativa, nonché il nominativo dei soggetti implicati nella relativa produzione, importazione e distribuzione, con formulazione dei seguenti quesiti:
i) quantità acquistate dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin AB” e/o “skinAB” e di cui in narrativa, nominativo del fornitore e relativo prezzo di acquisto;

ii) quantità realizzate autonomamente dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin AB” e/o
“skinAB” e di cui in narrativa;

iii) quantità vendute dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin AB” e/o “skinAB” e di cui in narrativa, nominativo dei clienti e relativo prezzo di vendita; iv) nominativo dei clienti ai quali è stata proposta la vendita dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin AB” e/o “skinAB” e di cui in narrativa, e numero di esemplari per ciascuna offerta, ancorché tale proposta non si sia poi concretizzata;

pagina 4 di 23 in ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa rifusi.”
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni diversa o contraria
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