Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 33

CA Firenze
Sentenza
7 gennaio 2025
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CA Firenze
Sentenza
7 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 33
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 33
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

n. 1195/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa LL NI Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 23/06/2022 al numero 1195 /2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1112/2021 emessa dal
Tribunale di LUCCA il 16/12/2021 pendente fra
IM HI ([...]) e NE CO
([...]), rappresentati e difesi dall'Avv. MORI LUCIA
([...]) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;

APPELLANTI contro
CIEFFE COSTRUZIONI S.A.S. di IS CL &
C. (01652020460), già CIEFFE
COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. NAZZARRI CRISTINA ([...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;

CO OL, rappresentato e difeso dall'Avv. CONTI SERGIO
([...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;

1


APPELLATI
CL IS
OL SAI
APPELLATI - CONTUMACI sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Affinché l' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Voglia:
- Rigettare la domanda di parte attrice FF Costruzioni s.r.l. in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, condannarla alla ripetizione di tutte le somme ingiustamente già corrisposte dai signori HI
SI e CO LO in adempimento della sentenza impugnata, ivi comprese anche quelle versate a titolo di spese legali.
- In via subordinata, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre l'importo dovuto relativamente ai lavori eseguiti
(contratto di appalto ed “extra”) nella misura del 70% delle somme individuate dal
TU (con esclusione delle somme per materiali Centro Commerciale AL per € 5.558,52 oltre IVA) e, per l'effetto, condannare la FF Costruzioni s.r.l. alla ripetizione delle maggiori somme ingiustamente percepite in adempimento della sentenza impugnata;

- Accertata la mancanza di legittimazione attiva in capo alla FF Costruzioni
s.r.l. nel richiedere il pagamento delle somme per i materiali forniti dal Centro
Commerciale AL, condannare la FF Costruzioni s.r.l. alla ripetizione delle somme ingiustamente già versate dai signori HI SI e CO
LO in adempimento della sentenza impugnata nella misura di € 5.558,52 oltre
IVA;

- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il contratto di appalto risolto per fatto e colpa della ditta appaltatrice FF Costruzioni s.r.l. e conseguentemente condannarla al pagamento della penale pattuita all'art. 6 del contratto di appalto nella misura di € 500,00 per ogni mese di ritardo sull'ultimazione dei lavori fino alla risoluzione del contratto, o in quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;

- Ancora in via riconvenzionale, condannare la FF Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il Direttore dei
Lavori/Progettista geometra AR OL, al risarcimento di tutti i danni subiti dai convenuti, nella misura che prudenzialmente viene indicata nella somma di €
2 110.000,00 (euro centodiecimila/00) oltre IVA quando dovuta o in quella diversa minore o maggiore somma che risulterà dalla espletanda TU;

- Ancora in via riconvenzionale, all'esito, ove dovessero residuare delle somme ancora dovute all'attrice o al terzo chiamato queste siano portate in compensazione con le ulteriori somme che dovranno essere corrisposte ai convenuti a titolo di risarcimento dei danni.
- Per le motivazioni di cui alla premessa, condannare la FF Costruzioni al pagamento delle spese legali relativamente al solo giudizio di merito e, per
l'effetto, condannarla alla ripetizione delle somme già versate a titolo di spese legali nella misura del 50% in adempimento della sentenza impugnata. In subordine disporre la integrale compensazione delle spese, condannando la FF
Costruzioni alla ripetizione delle somme già versate a titolo di spese legali nella misura del 50%.
- Per le motivazioni di cui alla premessa, riformare la sentenza, condannando il Geom. AR OL al pagamento delle spese legali del giudizio di merito, stante la totale soccombenza nei confronti dei signori HI SI e CO
LO.
- Porre definitivamente le spese di TU a carico della FF Costruzioni s.r.l.
e del Geom. AR OL, condannandoli in solido a rifondere la quota di 1/3 indebitamente pagata dai Signori HI SI e CO LO.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. “
Parte appellata CIEFFE COSTRUZIONI: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reictis, respingere l'appello svolto dai Sigg. HI SI e CO
LO, perché infondato in fatto, diritto e rito con conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello. Ripropone infine espressamente ogni eccezione, deduzione e argomentazione di cui agli scritti difensivi del precedente grado di giudizio e rimasta assorbita dalla sentenza. Si oppone inoltre alla richiesta di rinnovazione della TU in quanto infondata e superflua, stante l'esaustività di quella disposta nel giudizio di primo grado e stante la tardività dei rilievi svolti dall'appellante in via istruttoria.
Parte appellata OL: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dai Sigg. HI SI e
CO LO, perché infondato in fatto, diritto e rito con conferma della sentenza
3 di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
FF Costruzioni S.r.l. (di seguito, solo FF) conveniva in giudizio SI
HI e LO CO avanti al Tribunale di Lucca, deducendo che le parti avevano stipulato in data 12.3.2013 un contratto di appalto, con allegato capitolato, per la ristrutturazione di un immobile di proprietà dei convenuti sito in
Lucca, Via di Moriano n. 1002;
che era stato pattuito il versamento del 20% del prezzo alla firma del contratto, nonché del 30% all'esecuzione dei massetti, del
20% alla posa in opera dei pavimenti e rivestimenti, del 20% alla fine dei lavori e del residuo 10% al collaudo finale;
che nel corso dei lavori i committenti richiedevano lavori extra capitolato, regolarmente eseguiti dall'appaltatore;
che
l'importo finale dei lavori, comprensivo sia dei lavori inizialmente computati con il prezzo unitario sia dei lavori extra commissionati e dei materiali ordinati, in nome di FF ma per proprio conto dalla committenza, risultava essere pari ad €
47.966,05 iva esclusa (di cui € 42.041,30 per i lavori appaltati ed € 5.924,75 per
i materiali sanitari);
che HI e CO, tuttavia, avevano corrisposto all'appaltatore soltanto il minor importo di € 11.520,00= (pari al saldo delle fatture
n. 18/13, n. 33/13 nonché acconto sulla fattura n. 40/13), restando quindi debitori della differenza;
che i committenti, tramite il proprio legale, soltanto nel luglio
2013, quando i lavori volgevano ormai al termine, contestavano i lavori extra capitolato, affermando che gli stessi non erano mai stati commissionati e che
l'appalto era stato pattuito a “forfait chiuso globale”;
che i lavori erano stati svolti regolarmente da FF fino alla “posa pavimenti e rivestimenti”, ad esclusione di quelli del bagno (per cause imputabili alla committenza), ed erano stati supervisionati dai committenti, che niente avevano contestato fino al momento della richiesta di pagamento per gli stati di avanzamento;
che l'appaltatrice, stante
l'insorgere delle prime contestazioni, aveva avanzato formale richiesta di autorizzazione, da parte della committenza, del preventivo per la posa in opera del rivestimento del bagno (anch'esso non previsto nel computo originario approvato), avendo peraltro già provveduto ad acquistare i sanitari e gli accessori, scelti personalmente dai committenti;
che poiché i committenti non avevano provveduto
4
alla autorizzazione/conferma formale del preventivo di cui sopra, in data 12.7.2023
FF aveva interrotto i lavori. Ciò premesso, FF chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo residuo di € 23.833,66 oltre iva, in ipotesi a titolo di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c., oltre ad interessi legali dalla domanda e fino al saldo, o comunque alla somma diversa che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria.
SI HI e LO CO, costituendosi, contestavano, in primo luogo, tutti i lavori c.d. “extra capitolato” svolti dall'appaltatrice, precisando che il contratto di appalto era “a forfait chiuso” e che il prezzo concordato era pari a €
16.000,00, perciò ritenendo non dovuto l'importo di € 23.063,00 richiesto per lavori extra capitolato, non autorizzati dai committenti. Inoltre, essi imputavano a
FF di aver abbandonato il cantiere e di non aver rispettato il termine di consegna delle opere, con conseguente applicabilità della pattuita penale di €
500,00 per ogni mese di ritardo. Contestavano, altresì, che i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte, asserendo di aver subito danni, dovuti alla presenza di vizi dell'opera, afferenti la funzionalità dell'impianto di riscaldamento, la staticità del solaio, la sicurezza della scala e le finestre poiché sotto soglia, con conseguenti costi di ripristino, oltre ai maggiori costi da sostenere per terminare i lavori, ai danni afferenti la minore commerciabilità dell'immobile a causa della modifica delle dimensioni della finestra della camera matrimoniale, la diminuzione di valore dell'immobile per la errata allocazione dei collettori, la perdita dei benefici fiscali
“prima casa” e la mancata fruizione di detrazioni di imposta Irpef. Oltre a domandare il ristoro dei danni lamentati e/o la compensazione con eventuali somme ancora dovute a FF, chiedevano di chiamare in causa AU IS, quale direttore tecnico di FF, e del Geom. AR OL,
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