Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 982

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 982
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 982
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1235/2022 R.G. promossa in grado di appello
d a
rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Cerrito. Parte_1
- APPELLANTE - contro
“ ”, ditta individuale, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avvocati Giuseppe Minio e Giorgia Sutera.
[...]
[...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Viviana Carlisi e Delia
Cernigliaro.
-APPELLATO –
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 21.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.803/2022 il Tribunale di Agrigento G.L. aveva rigettato la domanda di
- già dipendente dall'agosto 2002 al gennaio 2019 dell'impresa individuale Parte_1
“ ”, con mansioni di cameriere e inquadramento al Controparte_1 livello 5 del CCNL Alberghi Esercizi Commerciali -, di condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 105.230,10 a titolo di differenze retributive dal 2014 al 2019 (segnatamente per inquadramento contrattuale superiore, compenso per lavoro
straordinario, mensilità aggiuntive, indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti), euro 10.000,00 l'anno quale indennità di disagio, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché al pagamento del trattamento di fine rapporto.
A sostegno della propria decisione aveva rilevato il primo giudice l'assenza di prova in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario (accertamento necessariamente propedeutico all'attribuzione delle rivendicate maggiorazioni retributive) e la mancata indicazione in ricorso delle caratteristiche in concreto delle mansioni svolte (carenza istruttoria preclusiva al riconoscimento del prospettato superiore inquadramento contrattuale).
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 21.11.2022,
lamentando in via graduata che: Parte_1
- “la mancata asserita dimostrazione” dell'espletamento del lavoro straordinario “sia dipesa unicamente dalla volontà dello stesso Giudicante di accelerare la tempistica processuale e interrompere la fase istruttoria del procedimento, decidendo così di non escutere altri testi e, ciò, nonostante, che quelli di parte resistente fossero stati sollevati a sospetto e, nonostante le evidenti contraddizioni tra quanto dagli stessi dichiarato e quanto emerge dai documenti allegati da parte resistente oggi appellata”;

- controparte “non ha contestato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con il Sig.
, “non ha contestato l'assunto di parte ricorrente di avere percepito una retribuzione Pt_1 mensile di €900,00”;

- dalle deposizioni testimoniali rese da e è emerso Testimone_1 Testimone_2 un impegno lavorativo dell'appellante superiore alle “10 ore e trenta al giorno”;

- le rivendicate spettanze retributive non trovavano fondamento nello “svolgimento di mansioni differenti da quelle relative all'inquadramento contrattuale”, ma nella “maggiore attività lavorativa
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