Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
R.G. n. 53/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 53 del Ruolo generale dell'anno 2023,
promossa da:
AD ER (C.F. [...]) e AN ER (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Virgili (fax:
0735780462;
pec: avv.rvirgili@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San NE del Tronto (AP), Via Formentini n. 80;
-appellanti-
CONTRO
VULCAN SPV S.R.L. (C.F. 10003320966) e per essa, quale mandataria,
ZENITH SERVICE S.P.A. (C.F. 02200990980), rappresentata e difesa dall'Avv.
1
Vincenzo Di Cesare (pec: legalcreditsolutionsta@legalmail.it) e dall'Avv. M.
Caterina Bontempi pec: avvcaterinabontempi@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti, Via Cavour n. 6;
E
BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO -
SOCIETA' COOPERATIVA, già BANCA DI RIPATRANSONE - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, (C.F. 00096910443;
P.IVA
15240741007), rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella Cristofori (pec: fiorella.cristofori@pecavvocatiap.it;
telefax: 0735.586133) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San NE del Tronto (AP), Via Solferino
n. 17;
-appellate-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 379/2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 8.6.2022 e non notificata
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'intestata Corte d'Appello, in riforma dei capi –
che con il presente atto si impugnano – della sentenza n. 379/2022, pubbl. il
8.6.2022 – R.G. n. 898/2020, non notificata, del Tribunale Ordinario di Ascoli
Piceno – Sezione civile – in composizione monocratica, Giudice Dr.ssa Enza Foti, respinta ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, e tenendo conto di tutto quanto più ampiamente esposto, eccepito e dedotto nella narrativa che precede,
accogliere le seguenti conclusioni:
2 1) in via preliminare, come sopra illustrato nella istanza di inibitoria, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e/o della eventuale esecuzione della sentenza di primo grado;
2) nel merito ed in via principale, accogliere gli spiegati motivi di appello e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza di primo grado e accogliere
l'opposizione spiegata dagli odierni appellanti all'atto di precetto notificato ad istanza della Vulcan spv s.r.l. e, per l'effetto dichiarare NULLO IL CONTRATTO
DI MUTUO del 27.7.2010 – Notaio Vincenzo Maria De Sio – Rep. n. 4676 – Racc.
n. 2996 per carenza di causa e/o simulato e, per conseguenza riconoscere e dichiarare che nulla è dovuto dai Sigg.ri RO DA e RO AN;
3) in subordine, sempre in accoglimento degli spiegati motivi di appello, riformare integralmente la sentenza di primo grado e accogliere la domanda subordinata spiegata dagli odierni appellanti in primo grado, anche in via di riconvenzionale e, quindi, accertare e dichiarare l'applicazione di tassi di interesse usurari al contratto di mutuo fondiario sopra individuato, intercorso tra le parti, con conseguente nullità delle disposizioni contrattuali che abbiano dato
luogo all'applicazione di interessi superiori alla soglia usura e, di conseguenza, dichiarare la rideterminazione del saldo imputando tutti i pagamenti a restituzione del capitale e senza applicazione di alcun interesse, con ogni conseguente disposizione di prassi e di legge;
4) ancora in subordine, sempre in accoglimento degli spiegati motivi di appello,
riformare integralmente la sentenza di primo grado e accogliere la domanda subordinata spiegata dagli odierni appellanti in primo grado, anche in via di riconvenzionale e, per conseguenza, accertare e dichiarare nel contempo che
3 l'Istituto di IT (e per essa la cessionaria) ha violato i doveri di correttezza
e buona fede contrattuali e, per conseguenza condannarla al risarcimento dei danni tutti risentiti che si quantificano forfettariamente in euro 250.000,00=, o comunque, in quella diversa, maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di
giustizia, ponendo la detta somma in compensazione, totale e/o parziale, con le eventuali somme che risultassero ancora dovute dai Sigg.ri RO in favore della presunta creditrice;
5) ancora in via subordinata ed istruttoria, in accoglimento dello spiegato motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado in via istruttoria ed ammettere la CTU tecnica richiesta nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2,
nominando CTU tecnico al quale deferire i seguenti quesiti:
“1)Verifichi il CTU il contratto di mutuo sottoscritto in data 27.7.2020 Rep. N.
4676 – racc. n. 2996 e quindi verifica la sussistenza dell'anatocismo e dei tassi di interessi usurari, nonché la effettività del pagamento delle rate e l'avvenuto pagamento di rate che si deducono non corrisposte, nonché verifichi ed accerti i profili di criticità : ISC dichiarato ed effettivo, la mancata indicazione del regime
finanziario applicato, l'anatocismo, con conseguente rideterminazione del rapporto finanziario.
2) Verifichi il CTU l'avvenuto pagamento della somma di Euro 70.000,00 derivanti dal pegno costituito dai Sigg.ri RO.
3) In ogni caso verifichi se il contratto di mutuo esprime pattuizione usuraria e
ridetermini i saldi applicando i tassi sostitutivi previsti dalla normativa applicabile”.
4 Per l'appellata Zenith Service spv s.r.l.: “Voglia l'Eccellentissima Corte di
Appello di Ancona, contrariis reiectis, in accoglimento della sollevata eccezione dichiarare l'acquiescenza degli stessi appellanti per quanto riguarda la parte della sentenza n. 379/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno che afferma che il mutuo
fondiario intercorso tra le parti non è un mutuo di scopo e rigettare comunque tutte le domande formulate con l'appello proposto perché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto oltreché generico con conferma della impugnata sentenza.
Ci si oppone altresì alla richiesta avversaria di CTU formulata nelle note di trattazione scritta del 23 aprile 2024 in quanto inammissibile ed improponibile
oltre che tardiva ed avente solo scopo esplorativo.
Si chiede altresì la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente giudizio”
Per l'appellata Banca di Ripatransone e del Fermano – credito cooperativo – soc. coop.: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, anche in accoglimento delle sollevate eccezioni
di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 53 del Ruolo generale dell'anno 2023,
promossa da:
AD ER (C.F. [...]) e AN ER (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Virgili (fax:
0735780462;
pec: avv.rvirgili@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San NE del Tronto (AP), Via Formentini n. 80;
-appellanti-
CONTRO
VULCAN SPV S.R.L. (C.F. 10003320966) e per essa, quale mandataria,
ZENITH SERVICE S.P.A. (C.F. 02200990980), rappresentata e difesa dall'Avv.
1
Vincenzo Di Cesare (pec: legalcreditsolutionsta@legalmail.it) e dall'Avv. M.
Caterina Bontempi pec: avvcaterinabontempi@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti, Via Cavour n. 6;
E
BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO -
SOCIETA' COOPERATIVA, già BANCA DI RIPATRANSONE - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, (C.F. 00096910443;
P.IVA
15240741007), rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella Cristofori (pec: fiorella.cristofori@pecavvocatiap.it;
telefax: 0735.586133) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San NE del Tronto (AP), Via Solferino
n. 17;
-appellate-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 379/2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 8.6.2022 e non notificata
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'intestata Corte d'Appello, in riforma dei capi –
che con il presente atto si impugnano – della sentenza n. 379/2022, pubbl. il
8.6.2022 – R.G. n. 898/2020, non notificata, del Tribunale Ordinario di Ascoli
Piceno – Sezione civile – in composizione monocratica, Giudice Dr.ssa Enza Foti, respinta ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, e tenendo conto di tutto quanto più ampiamente esposto, eccepito e dedotto nella narrativa che precede,
accogliere le seguenti conclusioni:
2 1) in via preliminare, come sopra illustrato nella istanza di inibitoria, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e/o della eventuale esecuzione della sentenza di primo grado;
2) nel merito ed in via principale, accogliere gli spiegati motivi di appello e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza di primo grado e accogliere
l'opposizione spiegata dagli odierni appellanti all'atto di precetto notificato ad istanza della Vulcan spv s.r.l. e, per l'effetto dichiarare NULLO IL CONTRATTO
DI MUTUO del 27.7.2010 – Notaio Vincenzo Maria De Sio – Rep. n. 4676 – Racc.
n. 2996 per carenza di causa e/o simulato e, per conseguenza riconoscere e dichiarare che nulla è dovuto dai Sigg.ri RO DA e RO AN;
3) in subordine, sempre in accoglimento degli spiegati motivi di appello, riformare integralmente la sentenza di primo grado e accogliere la domanda subordinata spiegata dagli odierni appellanti in primo grado, anche in via di riconvenzionale e, quindi, accertare e dichiarare l'applicazione di tassi di interesse usurari al contratto di mutuo fondiario sopra individuato, intercorso tra le parti, con conseguente nullità delle disposizioni contrattuali che abbiano dato
luogo all'applicazione di interessi superiori alla soglia usura e, di conseguenza, dichiarare la rideterminazione del saldo imputando tutti i pagamenti a restituzione del capitale e senza applicazione di alcun interesse, con ogni conseguente disposizione di prassi e di legge;
4) ancora in subordine, sempre in accoglimento degli spiegati motivi di appello,
riformare integralmente la sentenza di primo grado e accogliere la domanda subordinata spiegata dagli odierni appellanti in primo grado, anche in via di riconvenzionale e, per conseguenza, accertare e dichiarare nel contempo che
3 l'Istituto di IT (e per essa la cessionaria) ha violato i doveri di correttezza
e buona fede contrattuali e, per conseguenza condannarla al risarcimento dei danni tutti risentiti che si quantificano forfettariamente in euro 250.000,00=, o comunque, in quella diversa, maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di
giustizia, ponendo la detta somma in compensazione, totale e/o parziale, con le eventuali somme che risultassero ancora dovute dai Sigg.ri RO in favore della presunta creditrice;
5) ancora in via subordinata ed istruttoria, in accoglimento dello spiegato motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado in via istruttoria ed ammettere la CTU tecnica richiesta nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2,
nominando CTU tecnico al quale deferire i seguenti quesiti:
“1)Verifichi il CTU il contratto di mutuo sottoscritto in data 27.7.2020 Rep. N.
4676 – racc. n. 2996 e quindi verifica la sussistenza dell'anatocismo e dei tassi di interessi usurari, nonché la effettività del pagamento delle rate e l'avvenuto pagamento di rate che si deducono non corrisposte, nonché verifichi ed accerti i profili di criticità : ISC dichiarato ed effettivo, la mancata indicazione del regime
finanziario applicato, l'anatocismo, con conseguente rideterminazione del rapporto finanziario.
2) Verifichi il CTU l'avvenuto pagamento della somma di Euro 70.000,00 derivanti dal pegno costituito dai Sigg.ri RO.
3) In ogni caso verifichi se il contratto di mutuo esprime pattuizione usuraria e
ridetermini i saldi applicando i tassi sostitutivi previsti dalla normativa applicabile”.
4 Per l'appellata Zenith Service spv s.r.l.: “Voglia l'Eccellentissima Corte di
Appello di Ancona, contrariis reiectis, in accoglimento della sollevata eccezione dichiarare l'acquiescenza degli stessi appellanti per quanto riguarda la parte della sentenza n. 379/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno che afferma che il mutuo
fondiario intercorso tra le parti non è un mutuo di scopo e rigettare comunque tutte le domande formulate con l'appello proposto perché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto oltreché generico con conferma della impugnata sentenza.
Ci si oppone altresì alla richiesta avversaria di CTU formulata nelle note di trattazione scritta del 23 aprile 2024 in quanto inammissibile ed improponibile
oltre che tardiva ed avente solo scopo esplorativo.
Si chiede altresì la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente giudizio”
Per l'appellata Banca di Ripatransone e del Fermano – credito cooperativo – soc. coop.: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, anche in accoglimento delle sollevate eccezioni
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