Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2024, n. 1442

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2024, n. 1442
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1442
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -

composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 175 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
IL MESSAGGERO SPA, in persona dl legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Lazzara giusta procura in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso lo
studio del difensore in Roma viale Bruno Buozzi n. 99
- APPELLANTE -
E
AT RA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Petrocelli, Gianna Baldoni e Fabio
Ponis, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in
Roma, in Via Cassiodoro n. 6
- APPELLATA –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9351/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
22/11/2021.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE

LI RA, premesso di essere giornalista professionista alle dipendenze de Il Messaggero s.p.a., con anzianità decorrente dal 1990 e con qualifica di redattrice ordinaria;
di essere l'unica affidataria della figlia con la quale viveva da sola;
di avere comunicato nel settembre 2015 la sua intenzione di fruire dei congedi parentali in misura frazionata e di essere stata da tale momento oggetto di condotta discriminatoria;
di essere stata sottoposta a procedimento disciplinare per la prima volta in 28 anni di servizio, avendole contestato la società convenuta il ritardo nell'invio di un certificato medico di malattia il 17 settembre 2018;
di averle comunicato il Messaggero S.p.a., con lettera del 11.10.2018, la chiusura del procedimento disciplinare, risultando la sua assenza ampiamente giustificata e supportata da documentazione medica;
di avere presentato al Tribunale di Roma ricorso ex art. 38
D.Lvo 198/2006
, notificato a controparte il 26.10.2018, con cui aveva chiesto di accertare la natura discriminatoria della condotta tenuta nei suoi riguardi dal Il Messaggero s.p.a.;
di avere la società datrice di lavoro avviato in data 19.11.2018 un secondo procedimento disciplinare nei suoi confronti contestandole, in sintesi, di avere fruito di ore di permesso dal marzo 2017 al marzo 2018 superiori alle ore di congedo parentale da lei richieste, residuando un numero di 392 ore di assenza non coperte da congedi o giustificativi di altra natura;
di avere presentato le sue difese ma di esserle stata irrogata con provvedimento del 19 dicembre 2018 la sanzione della sospensione dal servizio e retribuzione per giorni 5, provvedimento da lei impugnato via Pec, - ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Il Messaggero S.p.a formulando le seguenti conclusioni:
“A) dichiarare illegittime e nulle, e pertanto annullare, le sanzioni disciplinari del richiamo scritto
(11.10.2018) e della sospensione per cinque giorni (19.12.2018(;
B) condannare Il Messaggero

S.p.A. alla restituzione della somma di € 934,52, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese ed onorari”.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta che ribadiva la legittimità del proprio operato avendo la ricorrente osservato un orario di lavoro diverso da quello a lei assegnato, ha così disposto: “ accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la sanzione disciplinare della sospensione per cinque giorni irrogata in data 19.12.2018;
condanna per l'effetto la società resistente alla restituzione della somma di € 934,52, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
rigetta la domanda relativa al provvedimento datoriale dell'11.10.2018;
condanna la parte resistente
al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.130,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA”.
Il primo giudice di prime, premesso che i fatti storici rilevanti ai fini della decisione non erano contestati e comunque risultavano per tabulas, ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato argomentando che: i) non poteva essere accolta la domanda con cui la ricorrente aveva inteso impugnare il primo provvedimento dell'11.10.2018 che non aveva natura disciplinare, come chiaramente evincibile dal tenore della comunicazione in questione “ chiusura procedimento disciplinare” in cui veniva espressa “ la determinazione di non applicarle, per questa volta, alcuna sanzione disciplinare”;
ii) esclusa la natura sanzionatoria dell'atto non emergeva alcun interesse attuale e concreto della ricorrente a contestarne la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi