Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 4306

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 4306
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 4306
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 5.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2928 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
RO RA, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata telematicamente insieme al ricorso di primo grado, dagli avvocati Francesco Elia e Daniela
De Salvatore, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (PS), rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito Roberto Fantini Notaio in Roma, in data 23.1.2023 (rep. 37590, racc. 7131), dall'avvocata Raffaelle Piergentili, con la quale elettivamente domicilia in Roma,
Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9925/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma, I sezione lavoro e pubblicata in data 8.11.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 5.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo della lite di primo grado, RA RO esponeva che: (a) il
29.5.2020 aveva presentato domanda di riscatto agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 5
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quater d.lgs. 184/1997, come novellato dal d.l. 4/2019del corso di studi universitario in ingegneria informatica;
(b) antecedentemente - e precisamente il 9.3.2020 - aveva esercitato l'opzione per il sistema contributivo;
(c) l'PS accoglieva la domanda di riscatto in data 18.10.2021, ma ne calcolava l'onere secondo le ordinarie regole, senza considerare la richiesta agevolazione. Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: «dichiarare ed accertare che la ricorrente ha diritto al riscatto agevolato, di cui all'art. 20, comma 6 del D.L.
4/2019, dei contributi per il periodo in cui ha conseguito la laurea determinato nell'importo secondo il dettato dell'art. 2, comma 5-quater, del DPR 184/1997».
L'ente previdenziale si costituiva innanzi al Tribunale affermando che: (a) coloro che, come la ricorrente, avevano maturato un'anzianità contributiva antecedentemente al
1.1.1996, dovevano espressamente barrare la casella relativa al calcolo dell'onere di riscatto secondo i più favorevoli criteri di cui all'art.2, comma 5 quater d.lgs. 184/1997 ed inoltre nell'unica domanda chiedere il beneficio del riscatto agevolato ed esercitare l'opzione per il sistema contributivo, diversamente il sistema informatico dell'Istituto non avrebbe potuto calcolare l'onere agevolato;
(b) tale procedura non era stata seguita dalla ricorrente
e ciò aveva determinato il calcolo dell'onere di riscatto secondo le regole ordinarie;
(c) nonostante ciò, «la ricorrente, qualora dovesse ripresentare la domanda amministrativa nelle modalità indicate - esponendo la opzione del riscatto agevolato e presentando contestualmente e nella medesima data anche domanda di opzione al sistema
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