Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 368

CA Catania
Sentenza
13 marzo 2025
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CA Catania
Sentenza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 368
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 368
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel.est. dr Antonio Caruso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 847/2021 e 916/2021 R.G.,
PROMOSSA LA PRIMA DA
STEEL PROJECT S.R.L. (C.F. 01576600884), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso di primo grado, dall'avv. Alessandro Di Prima;

APPELLANTE
CONTRO
OL BA, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Massimino;

APPELLATO
CONTRO
ON RT nato a [...] il [...] (C.F. [...]),
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rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ferdinando Manenti;

APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
UN PE, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucio Lonatica;

APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
PROMOSSA LA SECONDA DA
ON RT nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ferdinando Manenti;

APPELLANTE
CONTRO
STEEL PROJECT S.R.L. (C.F. 01576600884), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso di primo grado, dall'avv. Alessandro Di Prima;

APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
OL BA, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Massimino;

APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in date 27 maggio e 14 giugno 2019 OL SC conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, RO SI, SE OL
e la TE PR s.r.l.
Esponeva di essere socio della TE PR s.r.l. con partecipazione al 50%; che
RO SI, titolare del restante 50% delle quote, con atto del 19/10/2018 aveva donato a tale SE OL, soggetto estraneo alla compagine sociale, l'intera propria
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partecipazione, senza rispettare la prelazione in favore di esso attore ed omettendo - in spregio alla clausola di gradimento contenuta nello statuto sociale – di sottoporre all'assemblea la propria intenzione di effettuare il trasferimento a terzi.
Assumeva, inoltre, che la donazione fosse nulla perché assolutamente simulata e, in subordine, che fosse soggetta a revocatoria ordinaria.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto di donazione delle quote sociali, stipulato fra RO SI e SE OL.
Nella contumacia dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 871/2021 del 25 febbraio 2021, riteneva insussistente la violazione della clausola statutaria afferente il diritto di prelazione e, decidendo in base alla ragione più liquida, accoglieva la domanda di declaratoria dell'inefficacia - nei confronti dell'attore e della TE PR s.r.l. - dell'atto di donazione, in virtù della violazione della clausola di gradimento. Dichiarava assorbite le altre questioni proposte.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza, venivano poste a carico del OL e del SI, e dichiarate irripetibili nei confronti della società.
Avverso la sentenza TE PR s.r.l. ha interposto appello con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2021, affidato a due ragioni di censura.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo al n. 847/2021 R.G.
Si è costituito in giudizio OL SC, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituito in giudizio RO SI, spiegando appello incidentale adesivo.
Con distinto atto di citazione ritualmente notificato, RO SI ha proposto separato appello avverso la medesima sentenza sulla base di due motivi.
Il procedimento è stato iscritto al n. 916/2021 R.G.
Si sono qui costituiti in giudizio OL SC e RO SI, rispettivamente chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed aderendovi.
Con provvedimento del 2/11/2021 la Corte ha disposto la riunione dei due giudizi.
Con comparsa depositata in data 14/2/2023 si è costituito in giudizio SE
OL, spiegando appello incidentale parzialmente adesivo.
Disposta la sostituzione del relatore originario, collocato a riposto, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 22 gennaio
2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve in primo luogo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da SE
OL, siccome spiegato ben oltre i termini di cui all'art. 347 c.p.c.

2. In via preliminare, vanno poi esaminate le eccezioni proposte da OL SC, aventi ad oggetto la nullità della costituzione in giudizio della TE PR s.r.l., per essere la stessa il frutto di una deliberazione adottata (anche) da soggetto che non rivestiva la qualità di socio, e di difetto di legittimazione ad impugnare da parte della TE PR
s.r.l., sia sotto il profilo dell'avvenuta nomina di un curatore speciale ai sensi del disposto dell'art. 78 c.p.c., sia in relazione alla mancanza di interesse all'impugnazione.

2.1 La prima eccezione è infondata, avendo essa il fondamento sul contenuto dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale, con la quale è stata sospesa l'efficacia di due deliberazioni, rispettivamente adottate in date 23/4/2020 e 15/4/2020, aventi ad oggetto rispettivamente l'esclusione dello SC dalla società e la vendita della sua quota ad un terzo.
Ed infatti, basta rilevare che siffatto provvedimento inibitorio è stato adottato il
14/6/2023, essendo efficaci le due delibere alla data in cui TE PR propose l'appello e si costituì in giudizio.

2.2 Quanto al difetto di legittimazione ad impugnare, l'eccezione è priva di pregio.
Sotto il primo dei profili dedotti, perché la nomina del curatore speciale riguarda giudizio diverso dal presente.
Relativamente al secondo profilo, perché la legittimazione della società ad impugnare la sentenza che statuisca l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'atto di trasferimento della quota sociale, deriva dall'interesse alla composizione societaria e alla certezza dei trasferimenti delle quote, in uno agli adempimenti anche pubblicitari che ne derivano.
Né il difetto di interesse potrebbe discendere dalla contumacia delle altre parti – oltre che della società – nel giudizio di primo grado, stante l'assoluta neutralità di siffatta circostanza.

3. Nel merito, riveste carattere pregiudiziale l'esame del primo motivo dell'appello proposto da RO SI, a mezzo del quale si assume la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, siccome notificato ad un indirizzo diverso rispetto a quello ove risultava, sin dal 17/5/2019, la residenza anagrafica del predetto.
Soggiunge l'appellante che “peraltro, a rendere
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