Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1257

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1257
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1257
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SBENTENZA nella causa iscritta al n. 722/2022 R.G., promossa da
PP ME ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. A. Verborosso;

Appellante
CONTRO
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L. Gaezza;

Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1025/2022 del 17 marzo 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, l'opposizione proposta da AR ME avverso l'avviso di addebito n.
59320120004105314000, relativo a contributi Inps per gli anni 2010, 2011 e 2012 e rigettava l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, disattendeva l'eccezione di omessa notifica dell'avviso
di addebito, regolarmente notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per cui il merito della pretesa contributiva non era più contestabile, in ragione dell'omessa opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Rigettava, altresì, l'opposizione all'esecuzione, non risultando maturato il termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito a quella della successiva intimazione di pagamento.
Avverso la sentenza proponeva appello parte soccombente con atto depositato in data 6 agosto 2022. Resisteva l'Istituto appellato reiterando l'eccezione, già proposta in primo grado, di difetto di interesse ad agire del ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza per aver il tribunale ritenuto valida la notifica della cartella, reputando non necessario l'invio della
CAD nell'ipotesi di notifica postale diretta da parte dell'ente impositore.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia – tra cui la sentenza n. 10012 del 15.4.2021 delle Sezioni Unite della Cassazione –, sostiene che in assenza del destinatario le notifiche a mezzo posta devono essere effettuate dall'ente impositore con le formalità dell'art. 8 l. n. 890/1982, ai sensi del quale quando l'atto viene depositato presso l'ufficio postale è necessario inviare al destinatario la raccomandata informativa (CAD) di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la notifica effettuata per compiuta giacenza senza il deposito dell'avviso di ricevimento. Rappresenta che nel caso di specie l'Inps non ha provveduto a depositare in giudizio quest'ultimo avviso
e pertanto l'avviso di addebito opposto è affetto da nullità.
2. Conseguentemente all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione,
l'appellante chiede la condanna degli appellati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. 3. L'appello è infondato, dovendo confermarsi la pronuncia di rigetto dell'opposizione, anche se con motivazione parzialmente diversa.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'appellante ha lamentato in primo luogo l'omessa notifica dell'avviso di addebito.
Orbene, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente di questa Corte (sentenza n. 559/2023) che ha chiarito: “Trovano applicazione nel caso in esame, i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022, secondo cui: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo,
l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n.
146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della
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