Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/09/2024, n. 29

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/09/2024, n. 29
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 29
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa M L Be Consigliere
3) Dott. A P Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 299/2024 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nato a Roma il 30/07/1980 (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nata a Erice il 11/03/1980 (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. S C (C.F.: - C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_1 studio sito a Trapani, via Palermo n. 86
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per i ricorrenti:
Dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Siculo meglio descritta nel ricorso. Ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile di provvedere alla conseguenziale annotazione a margine del registro di matrimonio e di nascita dei Comuni interessati.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 10.07.2024 e Parte_2 Parte_1 hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata efficace nella
Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo pronunciata il 24.02.2021 e dichiarata esecutiva con Decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del giorno 1.07.2024, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto a Trapani il 23.09.2014 “per l'esclusione della prole da parte del convenuto”.

2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato deciso in esito alla camera di consiglio del 18.9.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, fissata con decreto presidenziale del 16.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio
è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);

b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il
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