Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/09/2024, n. 29

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/09/2024, n. 29
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 29
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa M L Be Consigliere
3) Dott. A P Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 299/2024 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nato a Roma il 30/07/1980 (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nata a Erice il 11/03/1980 (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. S C (C.F.: - C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_1 studio sito a Trapani, via Palermo n. 86
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per i ricorrenti:
Dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Siculo meglio descritta nel ricorso. Ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile di provvedere alla conseguenziale annotazione a margine del registro di matrimonio e di nascita dei Comuni interessati.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con ricorso depositato il 10.07.2024 e Parte_2 Parte_1 hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata efficace nella
Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo pronunciata il 24.02.2021 e dichiarata esecutiva con Decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del giorno 1.07.2024, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto a Trapani il 23.09.2014 “per l'esclusione della prole da parte del convenuto”.


2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato deciso in esito alla camera di consiglio del 18.9.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, fissata con decreto presidenziale del 16.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE


3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio
è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);

b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5 Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato a Trapani e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza
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del Tribunale Ecclesiastico, che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti.
6 Non consta, altresì, che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto.
7 Non sussiste, poi, contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, stante che uno dei motivi di nullità accertato, e cioè la simulazione (per esclusione della prole), è previsto nel nostro ordinamento (art. 123 c.c.).
In ogni caso, é stato condivisibilmente ritenuto che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei "bona" matrimoniali, quale quello relativo alla prole, e cioè per una ragione diversa da quelle di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, ancorché unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (Cass. n. 11226 del 21/05/2014 e n.
4517/2019).
In buona sostanza, la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis" (can. 1101 §2), in una fattispecie in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e può, quindi, essere dichiarata efficace nella Repubblica, sia in considerazione della diversità esistente tra i due ordinamenti sia per il fatto che l'ordinamento italiano non solo non prevede un principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla promozione di una società naturale che comprende anche i figli (Cass. n. 814 del 15/01/2009).
Nella specie, dalla sentenza delibanda risulta da parte del la volontà di Pt_1
procrastinare nel tempo l'argomento relativo alla procreazione, così come confermato dalle deposizioni testimoniali espletate durante il giudizio ove appunto è emersa una precisa volontà escludente sul punto.
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8 Quanto, poi, al profilo della convivenza, e posto che dall'unione tra le parti non sono nati figli, va rilevato che la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (Cass. n.
16379/2014).
Va altresì sottolineato che la convivenza si è protratta per pochi mesi dopo il matrimonio e che secondo quando dichiarato dal non si è mai instaurata una Pt_1
vera e propria “convivenza coniugale” in quanto le rispettive vite si svolgevano in due città diverse.
9 Conseguentemente, il riconoscimento del citato vizio, indipendentemente da qualsiasi considerazione – in questa sede preclusa - in ordine alla durata della convivenza e valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
10 Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
matrimonio concordatario contratto a Trapani il 23.09.2014 da Parte_2
nata a Erice l'11.03.1980, e nato a Roma il 30.07.1980, trascritto nei Parte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Trapani nell'anno 2014, n. 184, parte II, serie A.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
Lascia a carico dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 settembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
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