Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 9
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 653/2022RG vertente tra
RR IA SRL, con sede legale in Via Mario Ricci 43, Pesaro (PU), (P.I.
02226490411), in persona dell'Amministratore Unico - legale rap-presentante Dr. Matteo Guerra, rappresentata, assistita e difesa dagli Avvocati Carlo Voce ([...]) e Chiara Tesi
([...]) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Firenze, Via-le S. Lavagnini 41(comunicazione via fax al n. 055/5386333 - via PEC a carlo.voce@firenze.pecavvocati.it o chiara.tesi@firenze.pecavvocati.it);
-parte appellante
e
CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA (P.IVA: 00320160237), in persona del suo procuratore speciale dotato di poteri, dr. Massimo Fratton, corrente in Lungadige
Cangrande 16, Verona, rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Roberto Dolcino (C.F.:
[...];
pec: roberto.dolcino@ordineavvgenova.it) e dall'avv. Roberto Dellacasa
(C.F.: [...];
pec: roberto.dellacasa@ordineavvgenova.it);
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Guerra ZI S.r.l. esponeva: di aver subito il furto di merce collocata in mezzi stradali destinati al trasporto presso la propria sede in Pesaro via Ricci
n. 43;
che il valore della merce era pari ad €.80.431,32 come da allegata relazione tecnica;
che essa attrice aveva stipulato con Cattolica Assicurazioni S.p.a. la polizza n. 00455.92.00025 per
l'assicurazione della responsabilità civile vettoriale e per conto di chi spetta;
che, nonostante il risarcimento operato dalla ricorrente in favore dei committenti danneggiati, la stessa compagnia non aveva corrisposto alcunché donde la necessità dell'azione giudiziaria presente. Tanto premesso,
Guerra ZI S.r.l. domandava che Cattolica Assicurazioni S.p.a. fosse condannata al pagamento di €.72.388,19 (al netto della franchigia del 10%), oltre €.1.000,00 per “spese tecniche”, con interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 dal sinistro.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva Cattolica Assicurazioni società cooperativa, la quale contestava la domanda, eccependo che ricorreva il caso fortuito (art. 1693 comma 1 c.c.), donde la inoperatività dell'assicurazione;
che parimenti era opponibile il limite risarcitorio legale
(art. 1696 comma 2 c.c.);
che non vi era prova del pagamento della somma di €.80.431,32 in favore dei committenti;
che per l'importo di €.664,55 il vettore incaricato non era la ricorrente;
che neppure era indennizzabile il costo sostenuto dalla ricorrente per la perizia di parte;
che al momento dell'evento di danno la merce, oggetto di vendita, non era più di proprietà dei mittenti venditori ma degli acquirenti destinatari (art. 1510 c.c.);
che la ricorrente aveva agito in modo negligente per i carichi di merce di cui ai documenti n. 2464 e n. 2209, non avendo eseguito il trasporto senza ritardo nonostante ne fosse prevista l'esecuzione urgente;
che non vi era prova dell'avvenuto carico della merce sui mezzi destinati al trasporto per cui, trattandosi di merce in giacenza a terra, non era operante la polizza per espressa esclusione (art. 32.4);
che non vi era prova del trasporto commissionato da tale Amati Food Trade;
che era applicabile lo scoperto del 20% (art.
33 lett. b). Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda ed, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo.
Disposto mutamento di rito, l'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti passava in decisione all'udienza del
16.11.2021.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue
“Il titolo negoziale della domanda è costituito dal contratto di assicurazione (v. doc. 3 attrice), il quale ha ad oggetto una doppia garanzia: da un lato, è assicurata la “responsabilità vettoriale”
(sezione I), che obbliga l'assicuratore “a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada” (art. 12);
dall'altro, è prestata assicurazione riguardo ai “danni per conto di chi spetta”
(sezione II), la quale obbliga l'assicuratore ad indennizzare “tutti i danni e le perdite subiti dalle merci affidate per il trasporto al contraente in qualità di vettore effettivo o vettore contrattuale, e per le quali lo stesso abbia ricevuto ordine di provvedere all'assicurazione per conto degli aventi diritto sulle merci stesse (mandato assicurativo)” (art. 20).
Si tratta di due garanzie distinte ed irriducibili ad unum: la prima è una garanzia della responsabilità civile (art. 1917 c.c.) del vettore per i danni in caso di perdita o di avaria (art. 1696
c.c.);
la seconda è un contratto a favore di terzo con beneficiario indeterminato (art. 1891 c.c.).
La distinzione si riflette sul piano della titolarità del diritto ad esigere la prestazione, giacché nell'assicurazione per conto di chi spetta, “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo” (art. 1891 comma 2 c.c.);
il contratto in esame conferma ed in parte deroga al disposto di legge con la previsione che “il pagamento del danno verrà effettuato al titolare dell'interesse assicurato o al contrante sempreché gli vengano ceduti i diritti all'indennizzo dal titolare dell'interesse assicurato” (art. 22): per l'esercizio del diritti spettanti all'assicurato, il contraente deve, dunque, divenire cessionario del diritto all'indennizzo, non essendo sufficiente il mero assenso dell'assicurato.
Al riguardo, è noto che all'assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 c.c., non
è applicabile, “attesa la sua natura indennitaria, l'art. 1411, terzo comma, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne;
ne consegue che, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, è da escludere che il primo possa beneficiare dell'indennità ancorché l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore. Nè da tale comportamento dell'assicurato può trarsi il di lui "espresso consenso" a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il
secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione” (Cass. sez. un. 2002 n. 5556).
Ciò premesso, si rileva che parte attrice, dopo aver proposto nel ricorso introduttivo una domanda ambivalente, fondata sulla polizza nel suo duplice – ed incompatibile - contenuto, ha in corso di causa precisato la pretesa, invocando le clausole dell'assicurazione per conto di chi spetta ed i mandati di assicurazione conferiti dai committenti (v. deduzioni 12.7.2018).
In questi termini, la società attrice, come eccepito dalla convenuta nel corso del