Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2024, n. 191
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Testo completo
N. R.G. 847/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott.ssa Raffaella Brocca - Presidente
2) Dott.ssa Federica Sterzi Barolo - Consigliere est.
3) Avv.to Pietro Merlo - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado d'appello iscritta al n. 847/2020 del Ruolo Generale, promossa
DA
DE CA AT (C.F. [...]), DE CA LE (C.F. [...]) e
DE CA IC (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo
Stasi, mandato in atti
APPELLANTI
CONTRO
SC AN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco
Andrioli e Alessandra Rizzelli, mandato in atti
APPELLATO
CONTRO
ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA, CANIA E IRPINIA – BARI – Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in liquidazione (C.F. 80000870727), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce
pagina 1 di 9 APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), nella qualità di successore di SA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate per l'udienza del 17.10.2023, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.11.2014, CA NG, premesso che egli esercita sin dal 1981 il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto su un terreno con annesso fabbricato sito in Lecce, Contrada
Rauccio, via dell'Aragosta, originariamente censito in N.C.T. Comune di Lecce fg.12, n. mappa 9/1,
21/i, 22/g, ed oggi identificato in N.C.E.U. Comune Lecce fg.12, p.lla 237 sub.1 e 2, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, l'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, CAnia e Molise e i sigg.ri IN NA, OS, AL e EP, in qualità di eredi di IN NT, al fine di far dichiarare l'avvenuto acquisto in suo favore della proprietà del detto terreno per intervenuta usucapione. A sostegno della propria domanda deduceva che: -in data 29.01.1966 l'Ente convenuto assegnava il suolo in oggetto con patto di riservato dominio
a IN NT e successivamente quest'ultimo con scrittura privata del 05.06.1973 lo cedeva a De
PA IM;
- con atto notarile del 27.05.1977 il IN riscattava il fondo e con scrittura privata del 20.05.1981 a sua volta la De PA ne trasferiva la proprietà al CA;
-il terreno in questione,
a causa della mancata trascrizione dei succitati trasferimenti del diritto di proprietà, allo stato risulta intestato a IN NT, all'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in
Puglia, CAnia e Molise e all'attore stesso.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti IN i quali chiedevano di accertare e dichiarare il loro difetto di legittimazione passiva, avendo essi rinunciato all'eredità. Nel merito instavano per il rigetto della domanda.
L'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, CAnia e Irpinia non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 09.06.2015, il giudice ordinava all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di IN NT entro il termine del 01.10.2015.
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Integrato il contraddittorio, si costituivano De CA IA, De CA EX e De CA ON, figli di
IN NA, i quali chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale.
All'udienza del 19.12.2017, il giudice ordinava nuovamente all'attore di integrare il contraddittorio nel rispetto del termine a comparire per la successiva udienza del 22.05.2018. Veniva dunque notificato atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di IN EP e RI AN AR (nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, IN IN), i quali rimanevano contumaci.
All'esito, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1888/2020 del 08.09.2020, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di IN NA, OS, AL e EP e, nel merito, dichiarava che
CA NG ha acquistato per usucapione la proprietà del suolo sito in Lecce, Contrada Rauccio, via dell'Aragosta, originariamente censito in N.C.T. Comune di Lecce fg.12, n. mappa 9/1, 21/i, 22/g, ed oggi identificato in N.C.E.U. Comune Lecce fg.12, p.lla 237 sub. 1 e 2.
Avverso tale sentenza, De CA IA, EX e ON hanno proposto appello per le ragioni che saranno in seguito prese in esame.
Resiste CA NG.
Resiste altresì l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, CAnia
e Irpinia.
Con ordinanza in data 12.7.2022 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Puglia, in qualità di successore di SA nei rapporti attivi e passivi non ancora esauriti.
L'Ente territoriale non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.10.2023, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo deposito di note di trattazione scritta e il Collegio tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, CAnia e Irpinia.
Sul punto vanno richiamate le difese svolte dall'Avvocatura che ha evidenziato che il contratto del
29.1.1966 di assegnazione e vendita in favore di IN NT dei terreni oggetto di causa, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, è stato stipulato dall'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia, CAnia e Molise -Sezione speciale per la Riforma Fondiaria.
Detto ente è stato soppresso dalla L. 30 aprile 1976 n. 386 e le sue funzioni amministrative sono state
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trasferite alle Regioni competenti per territorio. Con legge regionale n. 32/1977 la Regione Puglia ha provveduto all'istituzione dell'SA (Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), quale strumento operativo della Regione per il raggiungimento degli obbiettivi di interesse agricolo nel quadro della programmazione regionale. Con l'art. 24 della L. n. 146/98 lo Stato ha trasferito alle
Regioni anche le funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria, completando così il processo devolutivo in materia, in favore degli enti territoriali in questione.
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