Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2024, n. 4457
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Nunzia Tesone Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
06/12/2023 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3100 dell'anno 2022 cui è riunito il nrg. 3107/2022
TRA
ON AL n. il 4.7.1966 in Caivano rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. ENRICO TEDESCHI presso lo studio del quale, in AVELLINO alla VIA CIRCUMVALLAZIONE n.24, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2022 ON AL ha proposto appello avverso la sentenza pronunziata in data 3/11/2022 con la quale il Tribunale di Napoli
Nord in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere e di condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione di tutti i benefici di legge.
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che le menomazioni riportate da esso appellante nell'episodio del 23 giugno 1991 fossero da ascrivere ad un evento accidentale.
Dagli atti depositati in giudizio, infatti, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non risultava alcun elemento fattuale che potesse giustificare una simile ricostruzione né poteva ignorarsi che esso CO era stato riconosciuto invalido per servizio ed aveva beneficiato dell'equo indennizzo per lesioni dipendenti da causa di servizio.
Ha evidenziato, inoltre, che, anche alla luce della consulenza medico legale espletata nel giudizio di primo grado, dovevano ritenersi dimostrati tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere ed ha concluso chiedendo che fosse dichiarato che l'invalidità permanente, conseguenza diretta delle infermità contratte a seguito dell'evento del 23.6.1991 era pari al 36% con conseguente obbligo all'inserimento di esso appellante nell'elenco ex art.3 comma 3 D.p.r.243/06 tenuto dal
Ministero della Difesa ai fini della concessione dei benefici assistenziali.
Ha chiesto, altresì, che fosse dichiarato il suo diritto al riconoscimento di tutti i benefici assistenziali e previdenziali di legge previsti per tale categoria di vittime in rapporto al grado di invalidità accertata e specificamente:
- la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04
- l'assegno vitalizio ex art. 2 1. 407/98 elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) come esteso dal d.p.r. 243/06 alle vittime del dovere dalla data dell'evento 23.06.1991;
- lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 legge 206/04 con la decorrenza ex art. 2 comma 105 legge 244/07 per gli eventi anteriori, 01.01.2008, e da valere a vita;
- il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04 ex art. 4 comma I lett. C D.P.R. 243/06;
- il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 2 comma 106 L. 244/07;
- il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR243/06;
- il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del 2005
ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232, con vittoria delle spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, il Ministero ha ribadito che, contrariamente a quanto affermato dal CO, non ricorrevano le condizioni di cui agli artt. 3 della legge
629/1973, 1 e 3 della legge n. 466/80 e 1, commi 563 e 564, della legge 266/05.
L'appellante, infatti, non aveva operato in condizioni ambientali tali da innalzare i rischi di invalidità, rispetto a quelli che
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Nunzia Tesone Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
06/12/2023 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3100 dell'anno 2022 cui è riunito il nrg. 3107/2022
TRA
ON AL n. il 4.7.1966 in Caivano rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. ENRICO TEDESCHI presso lo studio del quale, in AVELLINO alla VIA CIRCUMVALLAZIONE n.24, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2022 ON AL ha proposto appello avverso la sentenza pronunziata in data 3/11/2022 con la quale il Tribunale di Napoli
Nord in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere e di condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione di tutti i benefici di legge.
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che le menomazioni riportate da esso appellante nell'episodio del 23 giugno 1991 fossero da ascrivere ad un evento accidentale.
Dagli atti depositati in giudizio, infatti, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non risultava alcun elemento fattuale che potesse giustificare una simile ricostruzione né poteva ignorarsi che esso CO era stato riconosciuto invalido per servizio ed aveva beneficiato dell'equo indennizzo per lesioni dipendenti da causa di servizio.
Ha evidenziato, inoltre, che, anche alla luce della consulenza medico legale espletata nel giudizio di primo grado, dovevano ritenersi dimostrati tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere ed ha concluso chiedendo che fosse dichiarato che l'invalidità permanente, conseguenza diretta delle infermità contratte a seguito dell'evento del 23.6.1991 era pari al 36% con conseguente obbligo all'inserimento di esso appellante nell'elenco ex art.3 comma 3 D.p.r.243/06 tenuto dal
Ministero della Difesa ai fini della concessione dei benefici assistenziali.
Ha chiesto, altresì, che fosse dichiarato il suo diritto al riconoscimento di tutti i benefici assistenziali e previdenziali di legge previsti per tale categoria di vittime in rapporto al grado di invalidità accertata e specificamente:
- la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04
- l'assegno vitalizio ex art. 2 1. 407/98 elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) come esteso dal d.p.r. 243/06 alle vittime del dovere dalla data dell'evento 23.06.1991;
- lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 legge 206/04 con la decorrenza ex art. 2 comma 105 legge 244/07 per gli eventi anteriori, 01.01.2008, e da valere a vita;
- il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04 ex art. 4 comma I lett. C D.P.R. 243/06;
- il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 2 comma 106 L. 244/07;
- il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR243/06;
- il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del 2005
ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232, con vittoria delle spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, il Ministero ha ribadito che, contrariamente a quanto affermato dal CO, non ricorrevano le condizioni di cui agli artt. 3 della legge
629/1973, 1 e 3 della legge n. 466/80 e 1, commi 563 e 564, della legge 266/05.
L'appellante, infatti, non aveva operato in condizioni ambientali tali da innalzare i rischi di invalidità, rispetto a quelli che
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