Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2024, n. 1000
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Testo completo
Sentenza N. 1000/2024
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1051/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa G C - Presidente
Dott.ssa S M - Consigliere rel.
Dott.ssa B M - Consigliere
all'udienza del 08/03/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1051/2022 vertente tra:
tra
con l'avv.DE SANTIS MARIA ANTONIETTA e l'avv.INELLA Parte_1
GABRIELE
APPELLANTE
E
, con l'avv.MARTONE MICHEL e l'avv.LUCCHETTI GIANLUCA Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.8894/2021 del 28/10/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...
conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Roma la datrice di lavoro Persona_1
(già ) esponendo di essere stato assunto in data 15.03.1996 Controparte_2 Controparte_3 con contratto di formazione e lavoro. Nel contratto di assunzione l' aveva richiamato CP_3 Org_ l'operatività dell'Accordo sindacale del 9.06.1995 per il personale Enel diplomato che esclude il periodo formativo dall'anzianità utile per gli “aumenti biennali” e “supplementi dei minimi”.
Il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato in data 16.3.98, ma la società non aveva computato il periodo formativo ai fini della maturazione degli scatti di anzianità previsti in CP_3
(“aumenti biennali” e “supplementi dei minimi”).
Il ricorrente sosteneva che il citato accordo, e in generale l'esclusione del periodo formativo ai fini della maturazione degli scatti contrattuali, erano in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni
Unite della Cassazione sentenza n. 20074 del 23/09/2010, che in riferimento alla legge istitutiva dei contratti di formazione e lavoro ex art. 3, commi 5 e 12, del d.l. n. 726/1984, conv. con modificazioni dalla legge n. 863/1984 aveva sancito il diritto del lavoratore al computo dell'anzianità maturata durante il periodo di formazione e lavoro a tutti gli effetti di legge e di contratto, stabilendo che, nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l'anzianità maturata vada sempre computata anche in relazione ad istituti di fonte contrattuale, come gli scatti di anzianità.
In data 10.04.2009 egli aveva depositato presso la di Catania Organizzazione_2
“Richiesta di tentativo di conciliazione (art 410 cpc)” nei confronti di , ivi Controparte_3 chiedendo “il riconoscimento dello svolgimento ininterrotto del rapporto di lavoro, dell'anzianità di servizio e di tutti i diritti connessi, a far data dal 16.03.1996...”.
Fallito il tentativo di conciliazione, in data 22.07.2010 egli aveva adito il giudice del lavoro di
Catania chiedendo il riconoscimento dell'unicità del rapporto di lavoro a far data da quello di formazione e di tutti i diritti connessi.
Con sentenza n. 1232, del 10.04.2014 il Tribunale di Catania accoglieva integralmente il ricorso dichiarando “che il rapporto intercorso tra il ricorrente e la società resistente ha decorrenza dalla data del 15.3.1996”.
Con nota pec del 3.04.2018 il ricorrente aveva chiesto all'azienda le differenze retributive derivanti dal computo del periodo formativo nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti di legge e di contratto.
Precisava i passaggi di categoria che aveva ottenuto nel corso del tempo (dal 15/03/1996 in categoria C1, dal 16/03/1998 in categoria CS, dal 30.09.1999 in categoria B2, dal 01.12.2002 in categoria B1, dal 01.12.2006 in categoria B1S, dal 01.12.2016 in categoria BS) e affermava che, computato il periodo formativo nell'anzianità di servizio, la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle differenze maturate in conseguenza del ricalcolo degli scatti di anzianità (aumenti biennali e supplementi dei minimi), comprensive della relativa incidenza sugli elementi retributivi calcolati su base oraria.
Effettuava i conteggi con decorrenza dal maggio 2004, tenendo conto della prescrizione quinquennale interrotta per la prima volta con la richiesta di tentativo di conciliazione del
10.04.2009, e successivamente con il ricorso giudiziale notificato il 22.07.2010 e la nota pec del
3.04.2018.
Affermava che dai conteggi emergeva una differenza mensile di euro 41,83, a titolo supplementi dei minimi (euro 83,66 in luogo dei 41,83 euro attualmente corrisposti in busta paga) per quattordici mensilità all'anno.
Calcolava quindi tutte le voci in busta paga corrisposte su base oraria e affermava l'esistenza di un credito pari ad € 9.924,20 maturato dal maggio 2004 al febbraio 2020.
Affermava di avere interesse a far accertare il suo diritto a vedere refluire negli accantonamenti t.f.r. le differenze derivanti dal ricalcolo degli scatti di anzianità e della paga oraria a decorrere dall'assunzione con contratto di formazione e lavoro.
Sosteneva che per l'accertamento degli accantonamenti utili al tfr andavano considerate anche le retribuzioni già prescritte, e che l'azione di accertamento è imprescrittibile fintanto che non maturi il diritto al tfr con la cessazione del rapporto.
Proponeva le seguenti conclusioni: "
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 e 1419 c.c. delle parti delle clausole del contratto individuale di formazione e lavoro e di quello a tempo indeterminato, nonché dell'Accordo di cui al verbale sindacale del 9.6.1995, ovvero di qualsiasi altra ulteriore clausola di contratto CP_3 individuale e/o accordo collettivo e/o aziendale, nella parte in cui escludono il computo del periodo di contratto di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio, in contrasto con la L. 863/84, art. 3 e comunque disapplicare tali clausole e/o accordi collettivi, individuali e/o integrativi e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali, di legge e di contratto, in conseguenza del ricalcolo degli aumenti biennali e/o dei supplementi dei minimi e/o aumenti periodici di anzianità, comprensive della relativa incidenza sul lavoro ordinario, straordinario, 13^ e 14^ mensilità e di ogni altra voce retributiva variabile col variare della paga oraria.
- Per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di euro 9.924,20 per le differenze maturate nel periodo maggio 2004 – febbraio 2020, oltre alle differenze via via maturande, o secondo gli importi che emergeranno a seguito di eventuale ctu o secondo giustizia. Con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento.
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai maggiori accantonamenti Tfr maturati dalla data di assunzione con contratto di formazione e lavoro e di quelli maturandi fino alla cessazione, in conseguenza del ricalcolo degli aumenti biennali e dei supplementi dei minimi ed aumenti periodici di anzianità comprensivi della relativa incidenza 13^ e 14^ mensilità, sul lavoro ordinario, straordinario e su ogni altra voce retributiva calcolata con paga oraria e/o giornaliera, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via preliminare la prescrizione e Controparte_1 nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Esponeva che l'istituto dei supplementi dei minimi era stato soppresso dal CCNL del 24 luglio
2001.
All'atto dell'assunzione al era stato computato quale anzianità di servizio il periodo relativo Per_1 alla durata del contratto di formazione e lavoro dal 15 marzo 1996 al 15 marzo 1998, e ciò a tutti gli effetti contrattuali ad eccezione dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali.
Al momento della maturazione del primo supplemento dei minimi - coincidente con il primo biennio dalla data di trasformazione a tempo indeterminato dell'originario contratto di formazione e lavoro-, la società resistente aveva riconosciuto al ricorrente l'importo di € 41,83, con decorrenza aprile 2000.
In data 24.7.2001 le parti sociali avevano approvato il nuovo CCNL di il cui art. 36 aveva CP_3 introdotto, in sostituzione del supplemento dei minimi e degli aumenti biennali, un nuovo emolumento, con la denominazione di “aumenti periodici di anzianità”.
In esecuzione di tale previsione contrattuale, a partire dal mese di novembre 2001 le vecchie voci retributive degli aumenti biennali e dei supplementi dei minimi, soppresse dal predetto CCNL, erano state conservate e consolidate in busta paga nella misura fissa ad personam, pari agli importi
percepiti a tale data dal singolo lavoratore a titolo di aumenti biennali e a titolo di supplemento dei minimi.
Nonostante la soppressione degli aumenti biennali e dei supplementi dei minimi e il consolidamento degli importi fissi a titolo di supplementi dei minimi ad personam avvenuta ad opera del CCNL del
24.7.2001, il ricorrente solo a distanza di oltre 10 anni da tali eventi aveva lamentato, per la prima volta in data 4.4.2018, il preteso inadempimento della società resistente, rivendicando la corresponsione di un importo a titolo di supplemento dei minimi.
La società eccepiva la prescrizione quinquennale e la prescrizione decennale, ormai decorsa considerando come dies a quo la data in cui tale domanda avrebbe potuto essere azionata (novembre
2001, momento di consolidamento e cristallizzazione in busta paga delle somme dovute a tali titoli).
Affermava che si era in presenza non già di un inadempimento permanente, bensì di un inadempimento istantaneo con effetti permanenti, poiché negli anni successivi al novembre 2001 la società si era limitata a “trascinare” il quantum di quegli emolumenti cristallizzati in busta paga, senza porre in essere alcuna nuova condotta inadempiente.
I conteggi allegati al ricorso erano errati atteso che il ricorrente aveva rivendicato una diversa modalità di computo di due voci retributive maturate ed erogate in vigenza di una disciplina contrattuale risalente nel tempo e definitivamente soppresse con il CCNL 24 luglio 2001.
Era infondata la
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1051/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa G C - Presidente
Dott.ssa S M - Consigliere rel.
Dott.ssa B M - Consigliere
all'udienza del 08/03/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1051/2022 vertente tra:
tra
con l'avv.DE SANTIS MARIA ANTONIETTA e l'avv.INELLA Parte_1
GABRIELE
APPELLANTE
E
, con l'avv.MARTONE MICHEL e l'avv.LUCCHETTI GIANLUCA Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.8894/2021 del 28/10/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...
conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Roma la datrice di lavoro Persona_1
(già ) esponendo di essere stato assunto in data 15.03.1996 Controparte_2 Controparte_3 con contratto di formazione e lavoro. Nel contratto di assunzione l' aveva richiamato CP_3 Org_ l'operatività dell'Accordo sindacale del 9.06.1995 per il personale Enel diplomato che esclude il periodo formativo dall'anzianità utile per gli “aumenti biennali” e “supplementi dei minimi”.
Il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato in data 16.3.98, ma la società non aveva computato il periodo formativo ai fini della maturazione degli scatti di anzianità previsti in CP_3
(“aumenti biennali” e “supplementi dei minimi”).
Il ricorrente sosteneva che il citato accordo, e in generale l'esclusione del periodo formativo ai fini della maturazione degli scatti contrattuali, erano in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni
Unite della Cassazione sentenza n. 20074 del 23/09/2010, che in riferimento alla legge istitutiva dei contratti di formazione e lavoro ex art. 3, commi 5 e 12, del d.l. n. 726/1984, conv. con modificazioni dalla legge n. 863/1984 aveva sancito il diritto del lavoratore al computo dell'anzianità maturata durante il periodo di formazione e lavoro a tutti gli effetti di legge e di contratto, stabilendo che, nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l'anzianità maturata vada sempre computata anche in relazione ad istituti di fonte contrattuale, come gli scatti di anzianità.
In data 10.04.2009 egli aveva depositato presso la di Catania Organizzazione_2
“Richiesta di tentativo di conciliazione (art 410 cpc)” nei confronti di , ivi Controparte_3 chiedendo “il riconoscimento dello svolgimento ininterrotto del rapporto di lavoro, dell'anzianità di servizio e di tutti i diritti connessi, a far data dal 16.03.1996...”.
Fallito il tentativo di conciliazione, in data 22.07.2010 egli aveva adito il giudice del lavoro di
Catania chiedendo il riconoscimento dell'unicità del rapporto di lavoro a far data da quello di formazione e di tutti i diritti connessi.
Con sentenza n. 1232, del 10.04.2014 il Tribunale di Catania accoglieva integralmente il ricorso dichiarando “che il rapporto intercorso tra il ricorrente e la società resistente ha decorrenza dalla data del 15.3.1996”.
Con nota pec del 3.04.2018 il ricorrente aveva chiesto all'azienda le differenze retributive derivanti dal computo del periodo formativo nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti di legge e di contratto.
Precisava i passaggi di categoria che aveva ottenuto nel corso del tempo (dal 15/03/1996 in categoria C1, dal 16/03/1998 in categoria CS, dal 30.09.1999 in categoria B2, dal 01.12.2002 in categoria B1, dal 01.12.2006 in categoria B1S, dal 01.12.2016 in categoria BS) e affermava che, computato il periodo formativo nell'anzianità di servizio, la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle differenze maturate in conseguenza del ricalcolo degli scatti di anzianità (aumenti biennali e supplementi dei minimi), comprensive della relativa incidenza sugli elementi retributivi calcolati su base oraria.
Effettuava i conteggi con decorrenza dal maggio 2004, tenendo conto della prescrizione quinquennale interrotta per la prima volta con la richiesta di tentativo di conciliazione del
10.04.2009, e successivamente con il ricorso giudiziale notificato il 22.07.2010 e la nota pec del
3.04.2018.
Affermava che dai conteggi emergeva una differenza mensile di euro 41,83, a titolo supplementi dei minimi (euro 83,66 in luogo dei 41,83 euro attualmente corrisposti in busta paga) per quattordici mensilità all'anno.
Calcolava quindi tutte le voci in busta paga corrisposte su base oraria e affermava l'esistenza di un credito pari ad € 9.924,20 maturato dal maggio 2004 al febbraio 2020.
Affermava di avere interesse a far accertare il suo diritto a vedere refluire negli accantonamenti t.f.r. le differenze derivanti dal ricalcolo degli scatti di anzianità e della paga oraria a decorrere dall'assunzione con contratto di formazione e lavoro.
Sosteneva che per l'accertamento degli accantonamenti utili al tfr andavano considerate anche le retribuzioni già prescritte, e che l'azione di accertamento è imprescrittibile fintanto che non maturi il diritto al tfr con la cessazione del rapporto.
Proponeva le seguenti conclusioni: "
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 e 1419 c.c. delle parti delle clausole del contratto individuale di formazione e lavoro e di quello a tempo indeterminato, nonché dell'Accordo di cui al verbale sindacale del 9.6.1995, ovvero di qualsiasi altra ulteriore clausola di contratto CP_3 individuale e/o accordo collettivo e/o aziendale, nella parte in cui escludono il computo del periodo di contratto di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio, in contrasto con la L. 863/84, art. 3 e comunque disapplicare tali clausole e/o accordi collettivi, individuali e/o integrativi e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali, di legge e di contratto, in conseguenza del ricalcolo degli aumenti biennali e/o dei supplementi dei minimi e/o aumenti periodici di anzianità, comprensive della relativa incidenza sul lavoro ordinario, straordinario, 13^ e 14^ mensilità e di ogni altra voce retributiva variabile col variare della paga oraria.
- Per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di euro 9.924,20 per le differenze maturate nel periodo maggio 2004 – febbraio 2020, oltre alle differenze via via maturande, o secondo gli importi che emergeranno a seguito di eventuale ctu o secondo giustizia. Con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento.
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai maggiori accantonamenti Tfr maturati dalla data di assunzione con contratto di formazione e lavoro e di quelli maturandi fino alla cessazione, in conseguenza del ricalcolo degli aumenti biennali e dei supplementi dei minimi ed aumenti periodici di anzianità comprensivi della relativa incidenza 13^ e 14^ mensilità, sul lavoro ordinario, straordinario e su ogni altra voce retributiva calcolata con paga oraria e/o giornaliera, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via preliminare la prescrizione e Controparte_1 nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Esponeva che l'istituto dei supplementi dei minimi era stato soppresso dal CCNL del 24 luglio
2001.
All'atto dell'assunzione al era stato computato quale anzianità di servizio il periodo relativo Per_1 alla durata del contratto di formazione e lavoro dal 15 marzo 1996 al 15 marzo 1998, e ciò a tutti gli effetti contrattuali ad eccezione dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali.
Al momento della maturazione del primo supplemento dei minimi - coincidente con il primo biennio dalla data di trasformazione a tempo indeterminato dell'originario contratto di formazione e lavoro-, la società resistente aveva riconosciuto al ricorrente l'importo di € 41,83, con decorrenza aprile 2000.
In data 24.7.2001 le parti sociali avevano approvato il nuovo CCNL di il cui art. 36 aveva CP_3 introdotto, in sostituzione del supplemento dei minimi e degli aumenti biennali, un nuovo emolumento, con la denominazione di “aumenti periodici di anzianità”.
In esecuzione di tale previsione contrattuale, a partire dal mese di novembre 2001 le vecchie voci retributive degli aumenti biennali e dei supplementi dei minimi, soppresse dal predetto CCNL, erano state conservate e consolidate in busta paga nella misura fissa ad personam, pari agli importi
percepiti a tale data dal singolo lavoratore a titolo di aumenti biennali e a titolo di supplemento dei minimi.
Nonostante la soppressione degli aumenti biennali e dei supplementi dei minimi e il consolidamento degli importi fissi a titolo di supplementi dei minimi ad personam avvenuta ad opera del CCNL del
24.7.2001, il ricorrente solo a distanza di oltre 10 anni da tali eventi aveva lamentato, per la prima volta in data 4.4.2018, il preteso inadempimento della società resistente, rivendicando la corresponsione di un importo a titolo di supplemento dei minimi.
La società eccepiva la prescrizione quinquennale e la prescrizione decennale, ormai decorsa considerando come dies a quo la data in cui tale domanda avrebbe potuto essere azionata (novembre
2001, momento di consolidamento e cristallizzazione in busta paga delle somme dovute a tali titoli).
Affermava che si era in presenza non già di un inadempimento permanente, bensì di un inadempimento istantaneo con effetti permanenti, poiché negli anni successivi al novembre 2001 la società si era limitata a “trascinare” il quantum di quegli emolumenti cristallizzati in busta paga, senza porre in essere alcuna nuova condotta inadempiente.
I conteggi allegati al ricorso erano errati atteso che il ricorrente aveva rivendicato una diversa modalità di computo di due voci retributive maturate ed erogate in vigenza di una disciplina contrattuale risalente nel tempo e definitivamente soppresse con il CCNL 24 luglio 2001.
Era infondata la
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