Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2024, n. 688

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2024, n. 688
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 688
Data del deposito : 9 gennaio 2024

Testo completo

R.G. 780 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Piero Leanza Giudice Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 25/10/2022 da
CNPADC (80021670585), rappresentata e difesa dagli avv.ti DAL BO
DANIELA e FORZUTTI MAILA
- parte appellante – nei confronti di
ZZ LO ([...]), rappresentati e difesi dagli avv.ti TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCO
- parte appellata -
APPELLO
Avverso la sentenza n. 257/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Padova
In punto: Trattamento pensionistico – Principio del pro rata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza impugnata n. 257/2022, resa inter partes dal Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio recante
R.G. n. 2633/2020, pubblicata in data 28.04.2022 e non notificata e, per l'effetto: - in via principale: respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. MA, poiché
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infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse illegittimo il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004 in merito al calcolo della quota A di pensione del Dott. MA, accertare e dichiarare che tale quota di pensione vada calcolata considerando un periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile non inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, così come previsto dall'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995, norme recepite altresì dalla Delibera del C.d.A. della Cassa dell'8- 9.5.1997 e, in ogni caso, considerando a tal fine gli ultimi redditi anteriori al 31.12.2003. Pertanto, accertare e dichiarare che la quota A di pensione del Dott. MA vada calcolata, ai sensi della Delibera del C.d.A. della Cassa dell'8-9.05.1997 e/o comunque del combinato disposto di cui agli artt. 3, co. 12, e 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, prendendo come reddito di riferimento la media degli ultimi 15 redditi dichiarati dal Dott. MA negli anni anteriori al 31.12.2003. - sempre in via subordinata, limitare la decorrenza degli interessi, sulle somme eventualmente riconosciute come dovute al Dott. MA, a far data dal 21.12.2021 ovvero, al più, dal

18.12.2020;
- in ogni caso, con conseguente diritto della Cassa Dottori

Commercialisti a ripetere le somme già corrisposte e quelle che verranno corrisposte al Dott. MA a titolo di differenze di ratei pensionistici, in esecuzione provvisoria, con riserva di impugnazione, della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla CNPADC e confermare la sentenza del Tribunale di Padova n.257/2022, pubblicata il
28.04.2022 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ai difensori quali antistatari. Salvis iuribus late.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Padova ha accolto il ricorso proposto dal dott. Paolo MA, accertando e dichiarando, in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle modifiche introdotte con la legge di riforma, l'applicazione della legge n. 355/1995, art. 3 comma 12, con applicazione del principio del
'pro rata'.
Il Giudice, in particolare, ha osservato che gli enti di previdenza privatizzati non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare
l'equilibro di bilancio, provvedimenti (come la delibera del 28.6.1997) che impongano un massimale al trattamento e siano pertanto in contrasto col principio del 'pro rata' in relazione alle anzianità già maturate.
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Ha rilevato che la complessa normativa regolamentare prevede pensioni liquidate interamente col criterio retributivo se maturate in data anteriore al 31.12.2003, mentre per quelle successive, prevede una quota
A (retributiva) come base di calcolo per l'anzianità fino al 31.12.2003 e una quota B (contributiva) per l'anzianità maturata successivamente, ed ha ritenuto applicabile, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la prescrizione decennale.

1.1 Con provvedimento del 21.6.2022, il Giudice ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 257/2022 nel senso che, in dispositivo, ove è scritto “nei limiti della prescrizione decennale” deve correttamente leggersi ed intendersi “nei limiti della prescrizione quinquennale”.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la CNPADC, sulla scorta dei seguenti motivi.

2.1 Violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 legge
n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello
Statuto della Cassa Commercialisti, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo, per violazione del principio del 'pro rata', il calcolo della quota A di pensione di vecchiaia anticipata operato dalla Cassa
Dottori Commercialisti in virtù del Regolamento di disciplina del regime
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