Corte d'Appello Milano, sentenza 19/11/2024, n. 3101

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 19/11/2024, n. 3101
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 3101
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1617/2024 promossa in grado d'appello
DA
TIKANIS S.R.L. (C.F. 10142640969), elettivamente domiciliato in VIALE
PREMUDA N. 2 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MELONI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
CU XU GL (C.F. ), contumace
APPELLATO
pagina 1 di 11 OGGETTO: Vendita di cose mobili.
Conclusioni di parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
In via principale nel merito:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 9620/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Milano, Sezione IV civile, in persona del Giudice Dott. P. Perrotti, pubblicata il 29/11/2023 e non notificata, a conclusione del giudizio di I grado iscritto al n. 40594/2020 R.G., accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della IC LU Sagl, ai sensi degli artt. 30 e 34 della CISG, per aver omesso di consegnare alla IS s.r.l. la documentazione completa relativa ai beni compravenduti di cui è causa nonché ai sensi dell'art. 36 della
CISG, per aver consegnato all'attrice beni non conformi a quanto contrattualmente pattuito;

- accertare e dichiarare che il difetto di conformità dei beni oggetto della compravendita di cui è causa costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 25 della CISG con conseguente risoluzione del contratto di compravendita oggetto del presente giudizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 della
CISG e, per l'effetto
- condannare la IC LU Sagl, ai sensi dell'art. 81 comma 2 della
CISG, alla restituzione del prezzo pagato dalla IS s.r.l., oltre interessi ai sensi dell'art.
84 della
CISG nonché, ai sensi degli artt. 45 comma 1 lett. b) e 74 della CISG, al risarcimento del pagina 2 di 11 danno subito dalla medesima IS s.r.l. e derivante dalla condotta illecita perpetrata ex adverso, come meglio quantificato in narrativa o che verrà meglio individuato in corso di causa, oltre interessi e, conseguentemente
- confermare le parti della Sentenza non impugnate e disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio;

In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data in data 12 novembre 2020
(rinotificato in data 5 marzo 2021) la IS s.r.l. ha convenuto, innanzi al
Tribunale di Milano, la IC LU s. a g. l. (Società a garanzia limitata –
Svizzera), rappresentando quanto segue.
Nel marzo 2020, IS, società di commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, aveva acquistato dalla convenuta IC 1.100.000 mascherine protettive - e segnatamente: a) 1.000.000 mascherine chirurgiche a tre veli;
b) 50.000 mascherine FFP2;
c) 50.000 mascherine FFP3 - pagando il prezzo complessivo di 690.000 euro, versato integralmente, a mezzo bonifico bancario, in data 23 marzo 2020. La trattativa si era svolta con l'ausilio della
Horizon SOs S.a., società di consulenza con sede in Svizzera.
IC aveva poi restituito l'importo di 150.000 euro, riferito alle mascherine FFP3, stante l'impossibilità di rifornirsi di questa tipologia di dispositivi.
pagina 3 di 11
In seguito, era emerso che le mascherine acquistate non rispondevano ai requisiti di conformità previsti dalle normative di settore. In data 17 aprile 2020,
IS, che aveva già rivenduto le mascherine ricevute ai propri clienti, aveva chiesto all'Inail la validazione straordinaria in deroga, ai sensi dell'art. 15 co. 3,
d.l. 18/2020
. Con provvedimenti del 23 aprile 2020 e del 16 maggio 2020 l'Inail aveva statuito che i prodotti esaminati non erano validabili come dispositivi di protezione individuale, per carenza di certificazioni di conformità.
Nonostante ripetute sollecitazioni, IS non aveva ottenuto da IC la documentazione necessaria e si era vista costretta a ritirare la fornitura e rimborsare il prezzo nei confronti della cliente FederFARMA.CO S.p.A.
L'odierna appellante aveva quindi inoltrato a IC una formale richiesta di ritiro della merce, con la contestazione della difformità e la richiesta di risarcimento dei danni.
Affermava altresì la società attrice che il contratto era disciplinato dalla
Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, trattandosi di vendita internazionale.
Concludeva pertanto chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore (ex art. 49 Convenzione), con la condanna di
IC alla restituzione del prezzo incassato (art. 81), oltre interessi ex art. 84, e al risarcimento di tutti i danni.
IC si costituiva con comparsa del 24 maggio 2021, confermando di aver ricevuto l'ordine tramite Horizon e che il contratto era soggetto alla disciplina
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