Corte d'Appello Roma, sentenza 16/02/2025, n. 1032

CA Roma
Sentenza
16 febbraio 2025
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CA Roma
Sentenza
16 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 16/02/2025, n. 1032
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1032
Data del deposito : 16 febbraio 2025

Testo completo



R.G. 3780/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del
24.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
COMUNE DI GROTTAFERRATA (C.F. 02838140586), in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgia Malorni e Arturo
Cancrini ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di San Bernardo n. 101, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in atti appellante
E
REKEEP S.P.A. (già CO Facility Management S.p.a.; C.F.
02402671206), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Baccolini, Francesco Rizzo e Luca Beccarini ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 23, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.M.A.IL PA (Società Manutenzione Illuminazione S.p.a.), con atto notificato al Comune di Grottaferrata in data 12.2.2015, introduceva giudizio arbitrale, lamentando il mancato pagamento da parte dell'Ente locale di n. 6 fatture emesse dall'appaltatrice MA PA, tra novembre 2011 e marzo 2012, dell'importo complessivo di euro 1.055.197,75. A tal fine esponeva di aver sottoscritto con il Comune l'atto denominato
Schema di convenzione per l'affidamento ad ACEA s.p.a. del servizio di pubblico illuminazione” del 28.3.2000, formalizzato con il successivo atto denominato “Convenzione per la concessione della gestione della rete di pubblica illuminazione del Comune di Grottaferrata nonché la progettazione e realizzazione di nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli esistenti” del 5.7.2001. Il servizio di gestione della pubblica illuminazione sul territorio comunale, affidato dal Comune alla appaltatrice riguardava, precisamente, “

1. l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti;

2. la manutenzione straordinaria degli impianti;



3. l'adeguamento degli impianti esistenti alle nuove disposizioni di legge;



4. la trasformazione degli impianti;

5. la progettazione degli interventi;

6. la realizzazione di nuovi impianti
” (cfr. art. 2 schema di Convenzione) e prevedeva la durata di 25 anni. Nel corso del rapporto, in luogo della originaria appaltatrice erano subentrate: inizialmente, Acea Luce S.p.a, società controllata da Acea S.p.a., a seguito di conferimento di ramo d'azienda deliberato in data 20.6.2001 dal Consiglio di Amministrazione di Acea PA;
in data
1.10.2008, S.M.A.I.L PA, a seguito dell'acquisizione da parte di CO Facility Management S.p.A. (di seguito, CO PA) dell'intera partecipazione azionaria in Acea Luce S.p.A., con contestuale modifica della ragione sociale di Acea Luce S.p.a. in S.M.A.IL PA. Ciò premesso, l'appaltatrice si avvaleva della clausola compromissoria contenuta nello schema di convenzione del 2000 all'art. 20 (secondo il quale “Qualsiasi controversia di natura tecnica e/o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso od al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di
Arbitri, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo – con funzioni di Presidente – dai due Arbitri nominati, in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e la presente clausola compromissoria, immediatamente operativa e non suscettibile di declinatoria, comporto l'applicazione delle norme dettate dal codice di procedura civile in tema di arbitrato”), chiedendo agli arbitri di accertare e dichiarare la violazione da parte del Comune di Grottaferrata degli impegni assunti nel contratto di appalto, con riguardo all'obbligo di pagare il corrispettivo dovuto a S.M.A.IL PA nella misura di euro 1.055.197,75,
2
con vittoria delle spese di lite. Nominava quale proprio arbitro l'Avv.
Giovanni Giustiniani.
Il Comune di Grottaferrata, con deliberazione della Giunta n. 46 del
30.3.2015, nominava quale proprio arbitro l'Arch. Luca Scarpolini. A completamento del Collegio, il Prof. Avv. Mario Stella Richter era nominato Presidente.
Successivamente, con atto del 16.12.2015, la S.M.A.IL S.p.a. veniva fusa per incorporazione nella controllante CO Facility Management
S.p.A., la quale ultima le subentrava in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. All'udienza del 19.2.2016, previa verifica della legittimità degli atti di nomina e dell'insussistenza di cause di incompatibilità, il Collegio arbitrale si costituiva e concedeva alle parti termini per la precisazione dei quesiti, la produzione dei documenti, la formulazione delle istanze istruttorie e per il deposito di memorie illustrative ed eventuali domande riconvenzionali, nonché ulteriore termine per il deposito di memorie di replica, per eventuali integrazioni o modificazioni dei quesiti, per il completamento delle richieste istruttorie e delle produzioni documentali;
fissava quale proprio compenso quello di euro 60.000,00 oltre euro
5.000,00 al segretario. Con memoria difensiva depositata in data 2.5.2016, CO S.p.A. chiedeva di: “I. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del Comune di Grottaferrata agli impegni contrattualmente assunti nei confronti di CO Facility Management S.p.A. (già MA S.p.A.) e, in particolare, la violazione dell'obbligo di pagare il corrispettivo maturato dall'appaltatrice del servizio di pubblica illuminazione;
II. condannare conseguentemente l'Ente medesimo, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma di €1.055.197,75 o di quella diversa – maggiore o minore – che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti, dal dovuto al saldo;
III. in ogni caso, condannare l'Ente convenuto, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, alla totale refusione delle spese legali, delle eventuali spese di assistenza tecnica e del compenso degli arbitri
”. Con memoria depositata in data 2.5.2016, il Comune di Grottaferrata eccepiva l'inammissibilità e la conseguente nullità della domanda di arbitrato, per assoluta incertezza della materia del contendere, avendo la società attrice instaurato il procedimento arbitrale non in forza della clausola compromissoria contenuta nell'unico vero contratto sottoscritto dalle parti in data 5.7.2001 (all'art. 19), bensì in base alla clausola compromissoria contenuta in un presunto contratto (all'art. 20) stipulato tra le stesse parti in data 28.3.2000. Eccepiva altresì l'esistenza di una precedente domanda di arbitrato inerente al medesimo rapporto giuridico,
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nonché l'applicazione dell'art. 4, co. 32, del d.l. n. 138/2011 (convertito nella legge n. 148/2011). Senza rinunciare a dette eccezioni il Comune, sul merito della pretesa, riconosceva di essere debitore della appaltatrice per l'importo di euro 218.771,09 ma, al contempo, deduceva di essere creditore della controparte a vario titolo (per rimborso iva su fatture emesse dall'appaltatrice; per lavori fatturati dall'appaltatrice ma di fatto mai eseguiti;
per lavori fuori convenzione o extra-contratto, cioè privi di documentazione progettuale, tecnica, normativa e contabile di collaudo) per l'importo complessivo pari a euro 836.381,65. Concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare la nullità della domanda della appaltatrice ovvero, subordinatamente, di accertare e dichiarare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 4, co. 32, d.l. n. 138/2011, il rapporto instaurato in virtù del contratto sottoscritto inter partes era cessato a far data dal 31.3.2012 e, per l'effetto, nessun indennizzo o compenso poteva essere preteso da S.M.A.IL PA;
di accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di S.M.A.IL PA alle obbligazioni assunte con il contratto e, per l'effetto, condannare CO S.p.a. a pagare al Comune la somma di euro
638.697,06 ovvero la diversa maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria; in via subordinata, di rideterminare il credito della CO S.p.a. nei confronti del Comune in euro 218.771,09 ovvero nella diversa maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria; con vittoria di spese e compensi professionali.
Con memoria di replica depositata in data 13.6.2016, CO S.p.a. contestava quanto dedotto dal Comune in sede di memoria difensiva e rimarcava il parziale riconoscimento del debito per la somma pari a euro 218.816,10. Precisava le proprie conclusioni chiedendo al Collegio di: “III. dichiarare prescritta l'azione ex art. 1667 c.c. e in ogni caso respingere le domande tutte formulate anche in via riconvenzionale dall'Ente convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto;
IV. In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta ex adverso, contenere e limitare ogni statuizione sfavorevole nei confronti di CO Facility Management S.p.A. operando le dovute compensazioni;
V. In ogni caso, condannare l'Ente convenuto, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, alla totale refusione delle spese legali, delle eventuali spese di assistenza tecnica e del compenso degli arbitri
”. Con memoria di replica depositata in data 13.6.2016, il Comune di
Grottaferrata insisteva nelle proprie eccezioni preliminari e confermava le conclusioni già formulate in sede di memoria difensiva, insistendo -in particolare- per la nomina di un C.T.U. con il compito di individuare e quantificare i lavori asseritamente mai eseguiti dalla appaltatrice e quelli extra contratto. All'udienza del 4.7.2016, il Collegio procedeva
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