Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 248

CA Reggio Calabria
Sentenza
12 marzo 2025
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CA Reggio Calabria
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 248
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 248
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

R.G. 1031/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1031/2019 R.G. e vertente tra
MB VI (C.F. [...]), con l'avv. FRANCESCO GIAMPAOLO (C.F. [...]- pec francesco.giampaolo@avvocatilocri.legalmail.it)
-appellante- nei confronti di
COMUNE DI PLATI' (C.F. 81002790806), in persona del Sindaco p.t. e qui di seguito anche solo “COMUNE DI PLATI'” o “il Comune”, con gli avv.ti GIOVANNA MOLLICA (C.F. [...]-pec: giovanna.mollica@avvocatilocri.legalmail.it) e GIUSEPPE MOLLICA (C.F.
[...]-pec: studiolegalemollica@pec.it)
-appellato-

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 639/2019, pubblicata in data 29/05/2019 ed emessa a definizione del proc. n. 1611/2017 R.G..
* * *
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R.G. 1031/2019.
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.12.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 9.12.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione iscritto a ruolo il 24.10.2017 la parte attrice MB
VI ha adito il Tribunale di Locri, instaurando il procedimento di prime cure (R.G. n.
1611/17) e ivi in particolare deducendo che:
(1) al piano seminterrato del suo immobile, sito in Piazza De Maio nel Comune di Platì (in
Catasto al fg. 13, p.lla 1258, sub 3) e utilizzato come deposito di derrate alimentari, si erano verificati fenomeni infiltrativi;

(2) tali infiltrazioni erano conseguenza dei lavori effettuati dall'Amministrazione Comunale sulla strada sovrastante il locale – lavori finalizzati a portare l'acqua nella fontana di cui alla predetta Piazza e nel corso dei quali il mezzo escavatore aveva lesionato la vicina condotta fognaria, creando una situazione insalubre risoltasi solo nel giugno 2016;
(3) i danni complessivamente patiti e di cui era responsabile, ex art. 2051 c.c., il Comune convenuto, ammontavano a € 325.000,00
I.1.2.- A seguito poi di rinnovazione dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7), c.p.c. [cfr. provvedimento del 2.03.2018], con comparsa del 4.07.2018 si è costituito il COMUNE DI PLATI, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la nullità dell'atto di citazione ex artt. 164, comma IV, e 163, n. 4), c.p.c.;
(B) l'infondatezza nel merito, in ogni caso, della domanda avversaria per difetto di prova del nesso causale, nonché genericità e indeterminatezza anche sotto il profilo del quantum.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti e l'audizione di n. 2 testi (RB Rocco, classe 1965, e RB Rocco, classe
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1990, entrambi esaminati all'udienza dell'8.05.2019), è stata emessa la sentenza qui appellata
(sent. n. 639/2019 del 29/05/2019), nella quale il Tribunale ha:
(A) rigettato la domanda attorea;

(B) regolato le spese di lite, condannando l'attore alla loro refusione in favore della controparte.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la parte MB VI, instaurando, innanzi alla presente Corte, l'odierno giudizio di gravame (n. 1031/2019 R.G.) e ivi in particolare lamentando che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la prova del nesso causale emergeva:
(A) dalla documentazione prodotta e in particolare dalla missiva del Comune prot. n. 9154 dell'11.12.2013 (all. 5 fasc. attoreo di 1° grado);
(B) dal difetto di contestazione da parte del Comune convenuto, con conseguente operatività dell'art. 115 c.p.c..
I.2.2.- Con comparsa del 30.08.2019 si è poi costituito in questo grado il COMUNE DI
PLATÌ, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'avverso appello;

(B) la sua infondatezza, in ogni caso, nel merito, alla luce della propria contestazione (già intervenuta in prime cure) e del difetto di prova, da parte dell'attore, degli elementi costitutivi della domanda avanzata.
I.2.4.- Con provvedimento del 25.-29.09.2020, disattesa ogni contraria richiesta di estromissione, l'appello è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del
6.12.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 9.12.2024), il giudizio di gravame
è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, è da precisarsi che:
(A) è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di
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appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199
], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;

(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088
), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da
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