Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2024, n. 2486
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Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 654/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa M A Ga Presidente Dott.ssa A T Consigliere rel. Dott.ssa B M Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/06/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 654 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Monarca giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti F Controparte_1
R P, E P e P P come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11753/2023, pubblicata in data 20/02/2024
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato da , il Tribunale ha Controparte_1 accertato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro continuativo ed a tempo pieno dal 13.6.2005 al 4.12.2015, condannandolo al pagamento di €
43.668,21, oltre accessori a titolo di spettanze retributive nonché dichiarato l'inefficacia del licenziamento orale intimato il 4.12.2015 con condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.515,19 mensili, maturata dal licenziamento alla effettiva reintegra, oltre accessori e con regolarizzazione contributiva e condanna alla refusione delle spese processuali. Con un unico articolato motivo di gravame ha censurato la sentenza appellata per averlo condannato al pagamento della retribuzione globale di fatto sino alla effettiva reintegra senza tener conto che nelle conclusioni dell'originario ricorso introduttivo il aveva esercitato il diritto di opzione per CP_1
l'indennità sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge
n. 300/1970, talché non erano dovute né le retribuzioni né le contribuzioni, determinando l'esercizio dell'opzione la cessazione del rapporto di lavoro. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza di “escludere il diritto dell'odierno appellato alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al conseguente risarcimento del danno nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Con condanna di controparte alle spese e compensi ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali, IVA e CAP di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi di sentenza non impugnati relativi alla sussistenza del dedotto ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, alla condanna al pagamento delle spettanze liquidate in sentenza, all'inefficacia del licenziamento verbale;
nel merito ha resistito all'appello formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello proposto dal sig.
[...]
per la violazione dell'art. 434 c.p.c.;
Parte_1
2
Corte di Appello di Roma
nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 11753/2023 resa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, con tutte le statuizioni ivi contenute, stante anche l'acquiescenza alle stesse da parte dell'odierno appellante;
sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'unico motivo di appello ex adverso formulato e, quindi, di riforma della pronuncia di reintegrazione del , accertare e dichiarare che il predetto lavoratore ha CP_2 effettuato la scelta dell'indennità sostitutiva comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, stante il mancato invito a riprendere servizio da
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa M A Ga Presidente Dott.ssa A T Consigliere rel. Dott.ssa B M Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/06/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 654 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Monarca giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti F Controparte_1
R P, E P e P P come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11753/2023, pubblicata in data 20/02/2024
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato da , il Tribunale ha Controparte_1 accertato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro continuativo ed a tempo pieno dal 13.6.2005 al 4.12.2015, condannandolo al pagamento di €
43.668,21, oltre accessori a titolo di spettanze retributive nonché dichiarato l'inefficacia del licenziamento orale intimato il 4.12.2015 con condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.515,19 mensili, maturata dal licenziamento alla effettiva reintegra, oltre accessori e con regolarizzazione contributiva e condanna alla refusione delle spese processuali. Con un unico articolato motivo di gravame ha censurato la sentenza appellata per averlo condannato al pagamento della retribuzione globale di fatto sino alla effettiva reintegra senza tener conto che nelle conclusioni dell'originario ricorso introduttivo il aveva esercitato il diritto di opzione per CP_1
l'indennità sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge
n. 300/1970, talché non erano dovute né le retribuzioni né le contribuzioni, determinando l'esercizio dell'opzione la cessazione del rapporto di lavoro. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza di “escludere il diritto dell'odierno appellato alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al conseguente risarcimento del danno nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Con condanna di controparte alle spese e compensi ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali, IVA e CAP di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi di sentenza non impugnati relativi alla sussistenza del dedotto ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, alla condanna al pagamento delle spettanze liquidate in sentenza, all'inefficacia del licenziamento verbale;
nel merito ha resistito all'appello formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello proposto dal sig.
[...]
per la violazione dell'art. 434 c.p.c.;
Parte_1
2
Corte di Appello di Roma
nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 11753/2023 resa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, con tutte le statuizioni ivi contenute, stante anche l'acquiescenza alle stesse da parte dell'odierno appellante;
sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'unico motivo di appello ex adverso formulato e, quindi, di riforma della pronuncia di reintegrazione del , accertare e dichiarare che il predetto lavoratore ha CP_2 effettuato la scelta dell'indennità sostitutiva comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, stante il mancato invito a riprendere servizio da
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