Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2024, n. 130
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Testo completo
N. 1259/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott. NR Stefani Consigliere
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso depositato in data 5.7.2023
DA
(C.F. ), con il proc.dom. avv. TIENGO RITA SOFIA Parte_1 C.F._1
( ), per mandato in calce al ricorso C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con il proc.dom. avv. ZAGO STEFANIA CP C.F._3
( , per mandato allegato telematicamente alla memoria costitutiva di primo C.F._4
grado
Appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili - appello avverso la sentenza n. 33/2023 del 12/01/2023
del Tribunale di Padova
rimessa dal Collegio in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2024 nella quale le parti hanno formulato
le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“In parziale riforma della sentenza n. 33/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova il 12.01.2023 e
pubblicata in pari data, escludersi il diritto all'assegno divorzile a favore di ed a carico di CP
. Rifuse le spese e gli onorari”. Parte_1
Per l'appellata:
“Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
In via preliminare: Dichiarare inammissibile l'appello proposto per mancanza di specificità dei motivi ex
art. 342cpc.
Nel merito: Respingere l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto ed in diritto e Parte_1
per l'effetto confermare la sentenza n. 33/ 2023 pronunciata dal Tribunale di Padova il 12/01/2023.
Spese e compensi di lite del giudizio totalmente rifusi”.
Per il Procuratore Generale
“Il ricorso in appello proposto da non appare meritevole di accoglimento, poiché il Parte_1
mantenimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della ex moglie CP
, ridotto ad € 200,00 mensili - da un importo originario di € 500,00 - appare ben giustificato in
[...]
considerazione del reddito attuale percepito dalla donna e dell'impossibilità della stessa di conseguire un
reddito più elevato, in tal modo consentendo alla di consolidare uno standard di vita dignitoso. CP
Si ritiene che, in tal modo, l'assegno possa garantire al coniuge economicamente più debole la prevista
funzione assistenziale”.
Ragioni della decisione
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Con ricorso depositato il 20.4.2018, adiva il Tribunale di Padova al fine di ottenere la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9.02.1991 con CP
, dal quale in data 4.1.1997 era nato un figlio. Esponeva che con sentenza parziale sullo status n.
[...]
2826/2017 il medesimo Tribunale aveva dichiarato la separazione dei coniugi, senza che da allora
fosse intervenuta riconciliazione e il procedimento era ancora pendente sulle domande di addebito e di
mantenimento formulate dalla moglie. In quella sede ed in via provvisoria il presidente delegato aveva
stabilito a favore della