Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2024, n. 736
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Testo completo
R.G. N. 617/2020 (cui è riunito RG 626/2020)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Piero LEANZA Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorsi del 21.8.2020 e 26.8.2020
da (per RG 617/2020)
AZIENDA ULSS 2 CA RE (c.f. 03084880263), in persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Garofalo, giusta procura allegata al ricorso in appello ex art 83, co. 3, cpc, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia
Piazzale Roma 468/b
Appellante
e da (per RG 626/2020)
REGIONE VENETO (c.f. 80007580279) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Botton, Emanuele Mio e Chiara Cacciavillani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Stra, Piazza Marconi n. 5, giusta procura a firma del
Presidente della Giunta Regionale a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale agli atti Appellante
Contro
MU HA (c.f. [...]), rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso in primo grado, dall'avv. Marco Paggi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Corso del Popolo 16
Appellato
Oggetto appelli avverso la ordinanza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 2902/2020 del
27.7.2020
IN PUNTO: iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN
Conclusioni
Per l'appellante Azienda ULSS 2 CA RE nella causa RG 617/2020: “in principalità accogliersi il presente appello e, per l'effetto, riformarsi l'ordinanza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 2902/2020, comunicata in data 27 luglio 2020, nella parte in cui ha dichiarato il diritto della signora HA SA all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e l'obbligo dell'Azienda ULSS n. 2 MA NA della Regione ET a restituire alla medesima signora HA SA la somma dalla stessa pagata per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020 pari ad € 1.564,62 per le ragioni sopra esposte;
in subordine in denegata ipotesi in cui si ritenga sussistente il diritto della signora HA SA all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, riformarsi l'ordinanza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 2902/2020, comunicata in data 27 luglio 2020, nella parte in cui ha dichiarato l'obbligo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 “MA NA” della Regione ET di restituire alla medesima signora HA SA la somma dalla stessa pagata per l'iscrizione volontaria per l'anno 2020, pari a euro 1.564,62, per le ragioni sopra esposte;
in ogni caso: in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Treviso,
Sezione Lavoro, n. 2902/2020, comunicata in data 27 luglio 2020, condannarsi la signora HA SA a rifondere all'Azienda U.L.S.S. n. 2 “MA NA” della Regione ET le spese, anche generali, e i compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio””.
Per l'appellante REGIONE VENETO nella causa RG 626/2020: “voglia codesta Corte d'appello riformare l'ordinanza del Tribunale di Treviso, Sez. lavoro, n. 2902 del 27 luglio 2020 e, per l'effetto, rigettare il ricorso con essa accolto, con le conseguenti statuizioni quanto alle spese di lite, ivi inclusa la rifusione del contributo unificato”.
Per l'appellato HA MU nella causa RG 617/2020:” A. In via principale: rigettarsi integralmente l'appello proposto avverso l'ordinanza n. 2902/2020,n. 416/2020 R.g. Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, e per l'effetto confermare integralmente il provvedimento impugnato per i motivi dedotti in narrativa. B. in via subordinata al punto A: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello presentato, riconoscersi in ogni caso alla sig.ra HA SA il diritto all'iscrizione ordinaria al Servizio Sanitario Nazionale in quanto familiare a carico di cittadina straniera titolare di permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 d.lgs 286/1998, con conferma della natura indebita dell'importo da lei versato a titolo di iscrizione volontaria all'Aulss 2 e del conseguente obbligo di restituzione. Vinte le spese”.
Per l'appellato HA MU nella causa RG 626/2020:” A. In via principale: rigettarsi integralmente l'appello proposto avverso l'ordinanza n. 2902/2020,n. 416/2020 R.g. Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, e per l'effetto confermare integralmente il provvedimento impugnato per i motivi dedotti in narrativa. B. in via subordinata al punto A: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello presentato, riconoscersi in ogni caso alla sig.ra HA SA il diritto all'iscrizione ordinaria al Servizio Sanitario Nazionale in quanto familiare a carico di cittadina straniera titolare di permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 d.lgs 286/1998. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Treviso, accertata l'illegittimità delle “linee guida” adottate dalla Regione ET con la DGR n. 753/2019 nonché del diniego di iscrizione al SSN disposto dall'ULSS 2 MA NA, ha dichiarato il diritto della ricorrente SA HA
all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale con obbligo della Azienda ULSS 2 MA NA di restituire l'importo dalla stessa pagato a titolo di contributo per l'iscrizione volontaria per l'anno 2020, compensando le spese di lite.
2. Il primo giudice, rilevato che la ricorrente, cittadina albanese entrata in Italia nel luglio 2010 per ricongiungimento con il coniuge dapprima con permesso di soggiorno per motivi familiari e poi, dall'agosto 2019, titolare di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione di durata illimitata (per avere vissuto cinque anni con la figlia Albana, cittadina italiana dal gennaio 2014, e poi dal 2019 a carico dell'altra figlia TI, titolare di permesso UE di durata illimitata), in ragione degli artt. 17, 19 e 23 D. lgs. 30/2007 (attuativo della Direttiva 2004/38/CE) ha dichiarato il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN con restituzione di quanto versato a titolo di contributo per il Servizio sanitario.
3. Secondo il Tribunale, rientrando la sanità pubblica nel campo di applicazione del Trattato (art. 168
TFUE), la SA, in quanto familiare extracomunitario di cittadino italiano e, in quanto tale, titolare di diritto di soggiorno permanente, ha diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani in materia di sanità e conseguentemente alla iscrizione obbligatoria al SSN. Trattasi di diritto introdotto da norma di rango legislativo (art 19 d. lgs 30/2007), da cui la necessità di disapplicare la norma di fonte secondaria (il punto 8.4.2 della DGR 753/2019 della Regione
ET) con la prima contrastante.
La DGR della Regione ET n. 753/2019, nella parte in cui esclude dalla obbligatorietà dell'iscrizione i titolari di permesso se genitori ultra sessantacinquenni che hanno fatto ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008 (e tenuti, pertanto, alla iscrizione a titolo volontario al SSN), oltre ad essere norma di fonte secondaria contrastante con il D. lgs 30/2007 e con i principi di rango comunitario in ambito discriminatorio, non risultava comunque applicabile al caso specifico della
SA.
La norma della delibera della Giunta Regionale, nel sancire in generale l'iscrizione obbligatoria al SSN per i titolari di carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, eccettua solo i titolari di tale permesso se genitori ultrasessantacinquenni che hanno fatto ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008, precisando che tali soggetti continuano ad essere tenuti alla iscrizione a titolo volontario al SSN.
Dalla circostanza che la disposizione si riferisca ai genitori utrasessantacinquenni (e non agli ultrasessantacinquenni, senza precisazione della loro parentela) e si esprima in termini di prosecuzione dell'iscrizione volontaria, si desume ulteriormente che la disposizione è finalizzata ad escludere dall'iscrizione obbligatoria gli ultrasessantacinquenni che, entrati in Italia dopo il 5 novembre 2008 per ricongiungimento con il figlio extracomunitario titolare di permesso di soggiorno ordinario e quindi (ai sensi dell'art. 29 d. lgs 286/98) necessariamente iscritti a titolo volontario al SSN, acquisiscano la Carta di soggiorno permanente (per successivo acquisto della cittadinanza del figlio) così conseguendo -in mancanza di espressa previsione contraria- ex art 19 d lgs 30/07 il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN. Nel caso di specie la SA non aveva fatto ingresso in Italia per ricongiungimento al figlio munito di permesso ordinario (e quindi quale genitore ultrasessantacinquenne) bensì per ricongiunzione al coniuge e, pertanto, anche se entrata in Italia dopo il novembre 2008 ed utrasessantacinquenne, nei suoi confronti non constano essersi mai concretizzati i presupposti (ex art 29 d. lvo 30/07) per l'iscrizione volontaria al SSN;
come del resto risulta dalle allegazioni attoree -in punto di fato non contestate – in base alle quali la ricorrente aveva, per il passato, fruito dell'iscrizione obbligatoria al
SSN.. E non essendo la ricorrente né entrata in Italia in qualità di genitore né conseguentemente iscritta a titolo volontario al SSN, la definizione di soggetti titolari di carta di soggiorno permanente e, tuttavia esclusi dall'iscrizione obbligatoria al SSN contenuta nella DGR 753/2019, non è alla situazione della stessa riferibile 4. Con ricorso in appello depositato in data 21 agosto 2020 (RG 617/2020), la Azienda ULSS 2 CA RE impugnava l'ordinanza del Tribunale di Treviso nella parte in cui aveva accolto l'istanza d'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. della signora HA SA non avendo il Tribunale tenuto conto del reale portato precettivo della direttiva CE 2004/38 e del d. lgs. 30/2007.
5. Con autonomo ricorso in appello del 26 agosto 2020 (Rg 626/2020) la Regione ET impugnava la medesima ordinanza ritenendo insussistenti in capo alla SA le condizioni di cui all'art.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Piero LEANZA Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorsi del 21.8.2020 e 26.8.2020
da (per RG 617/2020)
AZIENDA ULSS 2 CA RE (c.f. 03084880263), in persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Garofalo, giusta procura allegata al ricorso in appello ex art 83, co. 3, cpc, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia
Piazzale Roma 468/b
Appellante
e da (per RG 626/2020)
REGIONE VENETO (c.f. 80007580279) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Botton, Emanuele Mio e Chiara Cacciavillani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Stra, Piazza Marconi n. 5, giusta procura a firma del
Presidente della Giunta Regionale a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale agli atti Appellante
Contro
MU HA (c.f. [...]), rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso in primo grado, dall'avv. Marco Paggi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Corso del Popolo 16
Appellato
Oggetto appelli avverso la ordinanza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 2902/2020 del
27.7.2020
IN PUNTO: iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN
Conclusioni
Per l'appellante Azienda ULSS 2 CA RE nella causa RG 617/2020: “in principalità accogliersi il presente appello e, per l'effetto, riformarsi l'ordinanza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 2902/2020, comunicata in data 27 luglio 2020, nella parte in cui ha dichiarato il diritto della signora HA SA all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e l'obbligo dell'Azienda ULSS n. 2 MA NA della Regione ET a restituire alla medesima signora HA SA la somma dalla stessa pagata per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020 pari ad € 1.564,62 per le ragioni sopra esposte;
in subordine in denegata ipotesi in cui si ritenga sussistente il diritto della signora HA SA all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, riformarsi l'ordinanza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 2902/2020, comunicata in data 27 luglio 2020, nella parte in cui ha dichiarato l'obbligo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 “MA NA” della Regione ET di restituire alla medesima signora HA SA la somma dalla stessa pagata per l'iscrizione volontaria per l'anno 2020, pari a euro 1.564,62, per le ragioni sopra esposte;
in ogni caso: in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Treviso,
Sezione Lavoro, n. 2902/2020, comunicata in data 27 luglio 2020, condannarsi la signora HA SA a rifondere all'Azienda U.L.S.S. n. 2 “MA NA” della Regione ET le spese, anche generali, e i compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio””.
Per l'appellante REGIONE VENETO nella causa RG 626/2020: “voglia codesta Corte d'appello riformare l'ordinanza del Tribunale di Treviso, Sez. lavoro, n. 2902 del 27 luglio 2020 e, per l'effetto, rigettare il ricorso con essa accolto, con le conseguenti statuizioni quanto alle spese di lite, ivi inclusa la rifusione del contributo unificato”.
Per l'appellato HA MU nella causa RG 617/2020:” A. In via principale: rigettarsi integralmente l'appello proposto avverso l'ordinanza n. 2902/2020,n. 416/2020 R.g. Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, e per l'effetto confermare integralmente il provvedimento impugnato per i motivi dedotti in narrativa. B. in via subordinata al punto A: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello presentato, riconoscersi in ogni caso alla sig.ra HA SA il diritto all'iscrizione ordinaria al Servizio Sanitario Nazionale in quanto familiare a carico di cittadina straniera titolare di permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 d.lgs 286/1998, con conferma della natura indebita dell'importo da lei versato a titolo di iscrizione volontaria all'Aulss 2 e del conseguente obbligo di restituzione. Vinte le spese”.
Per l'appellato HA MU nella causa RG 626/2020:” A. In via principale: rigettarsi integralmente l'appello proposto avverso l'ordinanza n. 2902/2020,n. 416/2020 R.g. Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, e per l'effetto confermare integralmente il provvedimento impugnato per i motivi dedotti in narrativa. B. in via subordinata al punto A: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello presentato, riconoscersi in ogni caso alla sig.ra HA SA il diritto all'iscrizione ordinaria al Servizio Sanitario Nazionale in quanto familiare a carico di cittadina straniera titolare di permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 d.lgs 286/1998. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Treviso, accertata l'illegittimità delle “linee guida” adottate dalla Regione ET con la DGR n. 753/2019 nonché del diniego di iscrizione al SSN disposto dall'ULSS 2 MA NA, ha dichiarato il diritto della ricorrente SA HA
all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale con obbligo della Azienda ULSS 2 MA NA di restituire l'importo dalla stessa pagato a titolo di contributo per l'iscrizione volontaria per l'anno 2020, compensando le spese di lite.
2. Il primo giudice, rilevato che la ricorrente, cittadina albanese entrata in Italia nel luglio 2010 per ricongiungimento con il coniuge dapprima con permesso di soggiorno per motivi familiari e poi, dall'agosto 2019, titolare di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione di durata illimitata (per avere vissuto cinque anni con la figlia Albana, cittadina italiana dal gennaio 2014, e poi dal 2019 a carico dell'altra figlia TI, titolare di permesso UE di durata illimitata), in ragione degli artt. 17, 19 e 23 D. lgs. 30/2007 (attuativo della Direttiva 2004/38/CE) ha dichiarato il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN con restituzione di quanto versato a titolo di contributo per il Servizio sanitario.
3. Secondo il Tribunale, rientrando la sanità pubblica nel campo di applicazione del Trattato (art. 168
TFUE), la SA, in quanto familiare extracomunitario di cittadino italiano e, in quanto tale, titolare di diritto di soggiorno permanente, ha diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani in materia di sanità e conseguentemente alla iscrizione obbligatoria al SSN. Trattasi di diritto introdotto da norma di rango legislativo (art 19 d. lgs 30/2007), da cui la necessità di disapplicare la norma di fonte secondaria (il punto 8.4.2 della DGR 753/2019 della Regione
ET) con la prima contrastante.
La DGR della Regione ET n. 753/2019, nella parte in cui esclude dalla obbligatorietà dell'iscrizione i titolari di permesso se genitori ultra sessantacinquenni che hanno fatto ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008 (e tenuti, pertanto, alla iscrizione a titolo volontario al SSN), oltre ad essere norma di fonte secondaria contrastante con il D. lgs 30/2007 e con i principi di rango comunitario in ambito discriminatorio, non risultava comunque applicabile al caso specifico della
SA.
La norma della delibera della Giunta Regionale, nel sancire in generale l'iscrizione obbligatoria al SSN per i titolari di carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, eccettua solo i titolari di tale permesso se genitori ultrasessantacinquenni che hanno fatto ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008, precisando che tali soggetti continuano ad essere tenuti alla iscrizione a titolo volontario al SSN.
Dalla circostanza che la disposizione si riferisca ai genitori utrasessantacinquenni (e non agli ultrasessantacinquenni, senza precisazione della loro parentela) e si esprima in termini di prosecuzione dell'iscrizione volontaria, si desume ulteriormente che la disposizione è finalizzata ad escludere dall'iscrizione obbligatoria gli ultrasessantacinquenni che, entrati in Italia dopo il 5 novembre 2008 per ricongiungimento con il figlio extracomunitario titolare di permesso di soggiorno ordinario e quindi (ai sensi dell'art. 29 d. lgs 286/98) necessariamente iscritti a titolo volontario al SSN, acquisiscano la Carta di soggiorno permanente (per successivo acquisto della cittadinanza del figlio) così conseguendo -in mancanza di espressa previsione contraria- ex art 19 d lgs 30/07 il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN. Nel caso di specie la SA non aveva fatto ingresso in Italia per ricongiungimento al figlio munito di permesso ordinario (e quindi quale genitore ultrasessantacinquenne) bensì per ricongiunzione al coniuge e, pertanto, anche se entrata in Italia dopo il novembre 2008 ed utrasessantacinquenne, nei suoi confronti non constano essersi mai concretizzati i presupposti (ex art 29 d. lvo 30/07) per l'iscrizione volontaria al SSN;
come del resto risulta dalle allegazioni attoree -in punto di fato non contestate – in base alle quali la ricorrente aveva, per il passato, fruito dell'iscrizione obbligatoria al
SSN.. E non essendo la ricorrente né entrata in Italia in qualità di genitore né conseguentemente iscritta a titolo volontario al SSN, la definizione di soggetti titolari di carta di soggiorno permanente e, tuttavia esclusi dall'iscrizione obbligatoria al SSN contenuta nella DGR 753/2019, non è alla situazione della stessa riferibile 4. Con ricorso in appello depositato in data 21 agosto 2020 (RG 617/2020), la Azienda ULSS 2 CA RE impugnava l'ordinanza del Tribunale di Treviso nella parte in cui aveva accolto l'istanza d'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. della signora HA SA non avendo il Tribunale tenuto conto del reale portato precettivo della direttiva CE 2004/38 e del d. lgs. 30/2007.
5. Con autonomo ricorso in appello del 26 agosto 2020 (Rg 626/2020) la Regione ET impugnava la medesima ordinanza ritenendo insussistenti in capo alla SA le condizioni di cui all'art.
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