Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 313
CA Genova
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R. G. 525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso l'ordinanza emessa in data
16/4/2024 dal Tribunale di Genova nella causa avente R.G. n.
2097/2023
promossa da
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80014130928,), in persona del Ministro pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di questa in Genova,
Viale Brigate Partigiane n. 2, come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
TT IA US, nata in [...] il [...], per se stessa e in qualità di genitore del minore TT VE, nata in
Argentina il 11/07/2012; CL TT, nata in [...] il [...] e OR LE RD, nato in [...] il [...], la prima per se stessa ed entrambi in qualità di genitori del minore NZ RD, nato in [...] il
24/05/2017, IC TT, nata in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Miceli, ed elettivamente domiciliati presso il Suo studio in Pontecorvo
(FR),Via Bernadotte 7, come da procura in atti
APPELLATI
E
CON L'INTERVENTO DEL P.G. ( al quale sono stati comunicati gli atti in data 22.05.2024 ).
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione respinta, rigettare l'avversa domanda di
appello, in quanto in tutto infondata in fatto e diritto, per i motivi espressi in premessa e confermare l'ordinanza n. 2097/2023 emessa dal Tribunale di Genova – Sez XI Civile – Sez Stranieri.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., gli odierni appellati chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di ET NA, asseritamente cittadino italiano, nato a [...] il 4 agosto
1825 ed emigrato in Argentina in data imprecisata.
Esponevano, altresì, di avere ottenuto la cittadinanza italiana tramite i discendenti di ET NA, il quale non avrebbe mai acquistato la cittadinanza argentina, né perduto quella italiana, e il quale l'avrebbe trasmessa ai figli e, per loro tramite, a nipoti e bisnipoti.
Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che l'avo non avrebbe mai acquisito la cittadinanza sabauda, o comunque l'avrebbe persa per effetto dell'emigrazione realizzatasi nel tempo della vigenza del Codice civile albertino del 1837.
Il Tribunale di Genova, con l'ordinanza impugnata, accoglieva integralmente la domanda dei ricorrenti, statuendo quanto segue:
“Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
•accoglie la domanda formulata dai ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che: - TT IA US nata in [...] il [...],
- VE TT nata in [...], Argentina il 11/07/2012,
- CL TT nata in [...] il [...],
- NZ RD nato in [...], Argentina il 24/05/2017,
e
- IC TT nata in [...] il [...] sono tutti cittadini italiani,
• ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti”.
In particolare, il Tribunale riteneva che:
- le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva;
- i ricorrenti sono discendenti di un cittadino italiano dal 1861, anno in cui lo Stato preunitario di provenienza è entrato a far parte del Regno d'Italia;
- il Ministero resistente non ha provato alcun evento interruttivo della linea di trasmissione.
2.- Avverso l'ordinanza del 16/4/2024 del Tribunale di Genova, il Ministero dell'Interno proponeva appello affidando il gravame al seguente motivo:
Omesso esame e in ogni caso violazione e falsa applicazione dell'artt. 34 Codice civile albertino 1837.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino.
Infatti, ET NA avrebbe lasciato l'Italia e raggiunto l'Argentina prima del 1864 (anno di nascita del primo figlio in
Argentina) e, certamente, prima dell'entrata in vigore del Codice civile italiano nel 1° gennaio 1866.
Di conseguenza, troverebbe applicazione il Codice Civile albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
La disposizione appena indicata individua secondo l'appellante, un'ipotesi e fattispecie di perdita della cittadinanza
(sabauda/italiana).
il Codice civile del 1865 non prevederebbe un'ipotesi di riacquisto della cittadinanza agli emigranti che l'avevano perduta.
L'appellante rileva che, anzi, l'art. 6 del Codice civile del 1865, nel suo primo comma così recita,:
Tale disposizione confermerebbe che chi avesse perduto la propria cittadinanza in precedenza non la riacquistava, e anzi,
i figli, nati all'estero da padre (ma anche eventualmente madre, considerato che essa pure è in grado di trasmettere la cittadinanza) che avesse perduto la cittadinanza erano da considerarsi stranieri, e non cittadini.
il Tribunale avrebbe dovuto vagliare la perdita da cittadinanza del sig. NA per applicazione dell'art. 34 Codice Albertino del 1837, in quanto emigrato in Sudamerica prima dell'Unità
d'Italia e dell'entrata in vigore del Codice Civile italiano del
1865.
L'appellante assume l'animo di non più ritornare in Italia del sig.
NA ET, evidenziando che è “abbastanza provato dal fatto di aver abbandonato il proprio paese con animo di rimanere lontano e di godere permanente
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