Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2024, n. 1907
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ADAMO MARIA CRISTINA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ARENA ANTONINO , pec: Email_2 appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 420/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 25.01.2023 - 30.01.2023.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
Pag. 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Espletati i provvedimenti di rito, accogliere il presente appello e per l'effetto modificare la sentenza n. 420/2023, emessa in data 25 gennaio 2023 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento RG n. 8332/2019, nella parte impugnata in cui ha ritenuto di porre “a carico di
l'obbligo di corrispondere in favore di , Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile di euro 850,00 di cui euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, ed euro
350,00 a titolo di contributo al mantenimento della LI ” e, per l'effetto, Per_1 rideterminare il contributo al mantenimento nella complessiva somma di €450,00 di cui
€200,00 a titolo di assegno divorzile ed €250,00 a titolo di contributo indiretto per la LI
, o in quella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data Per_1 della domanda (cfr. memoria integrativa avanti al Giudice Istruttore depositata in data
30/01/2021, doc 2), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria alle spese del giudizio.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Dichiarare inammissibile e, nel merito, rigettare perché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte e, comunque, con ogni statuizione, l'appello proposto da Parte_1
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire.
In via istruttoria:
Si reitera la richiesta già formulata di ordinare alla banca Agenzia di Controparte_2
Casteldaccia, l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti conto degli ultimi tre anni del rapporto bancario intestato a . Parte_1
Pag. 2 di 11 Salvo ogni altro diritto.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto del 9.05.2019 - premesso che in data 17 Parte_1 settembre 1987 aveva contratto matrimonio con e che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli e , che per motivi di incompatibilità Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
in data 13.10.2010 aveva proposto ricorso per separazione giudiziale e con sentenza n.
2044/2014 del 2.04.2014 il Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione dei coniugi con addebito a - proponeva ricorso per la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio.
2. Il ricorrente chiedeva di determinare nella somma non superiore a €
250,00 l'assegno divorzile nei confronti della moglie, in € 200,00 il contributo mensile al mantenimento della LI e in € 150,00 il contributo mensile al Per_1
mantenimento del figlio , conviventi con la madre, oltre al rimborso per la Per_4
quota del 50% delle spese straordinarie necessarie;
nonché di revocare il contributo mensile al mantenimento del figlio in quanto economicamente Per_3
autosufficiente.
3. Si costituiva che si associava alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della LI minore con domicilio presso la casa materna, di stabilire Per_1 le modalità e le tempistiche degli incontri padre-LI, di rigettare la domanda di riduzione del contributo al mantenimento della LI stabilendo in € 350,00 la Per_1 somma da versare alla madre per il mantenimento della stessa, di corrisponderle mensilmente un assegno divorzile di € 600,00.
4. Con sentenza n. 420/2023 il Tribunale di Palermo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile di € Controparte_1
850,00, di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile e € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della LI , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dichiarava le parti tenute al
Pag. 3 di 11
pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, compensava tra le stesse le spese del giudizio.
5. Con ricorso depositato in data 4.04.2023 ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. L'appellante, in particolare, ha censurato la quantificazione dell'assegno divorzile per avere il Tribunale di Palermo erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 5 della l. 898 del 1970;
la quantificazione del contributo da versare alla LI , ormai maggiorenne;
Per_1
l'omessa considerazione degli esborsi mensili gravanti sul ricorrente.
6. Con atto depositato il 26 gennaio 2024 si è costituita , Controparte_1
la quale, riportandosi alle conclusioni in epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'appello.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha parimenti chiesto il rigetto dell'appello.
8. Sostituita l'udienza del giorno 11.10.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
9. Con un unico motivo di impugnazione ha chiesto la Parte_1 riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui ha posto a carico dello stesso
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile di € Controparte_1
850,00, di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile ed € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della LI . Per_1
10. In ordine all'assegno divorzile, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che nel
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ADAMO MARIA CRISTINA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ARENA ANTONINO , pec: Email_2 appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 420/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 25.01.2023 - 30.01.2023.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
Pag. 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Espletati i provvedimenti di rito, accogliere il presente appello e per l'effetto modificare la sentenza n. 420/2023, emessa in data 25 gennaio 2023 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento RG n. 8332/2019, nella parte impugnata in cui ha ritenuto di porre “a carico di
l'obbligo di corrispondere in favore di , Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile di euro 850,00 di cui euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, ed euro
350,00 a titolo di contributo al mantenimento della LI ” e, per l'effetto, Per_1 rideterminare il contributo al mantenimento nella complessiva somma di €450,00 di cui
€200,00 a titolo di assegno divorzile ed €250,00 a titolo di contributo indiretto per la LI
, o in quella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data Per_1 della domanda (cfr. memoria integrativa avanti al Giudice Istruttore depositata in data
30/01/2021, doc 2), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria alle spese del giudizio.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Dichiarare inammissibile e, nel merito, rigettare perché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte e, comunque, con ogni statuizione, l'appello proposto da Parte_1
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire.
In via istruttoria:
Si reitera la richiesta già formulata di ordinare alla banca Agenzia di Controparte_2
Casteldaccia, l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti conto degli ultimi tre anni del rapporto bancario intestato a . Parte_1
Pag. 2 di 11 Salvo ogni altro diritto.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto del 9.05.2019 - premesso che in data 17 Parte_1 settembre 1987 aveva contratto matrimonio con e che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli e , che per motivi di incompatibilità Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
in data 13.10.2010 aveva proposto ricorso per separazione giudiziale e con sentenza n.
2044/2014 del 2.04.2014 il Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione dei coniugi con addebito a - proponeva ricorso per la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio.
2. Il ricorrente chiedeva di determinare nella somma non superiore a €
250,00 l'assegno divorzile nei confronti della moglie, in € 200,00 il contributo mensile al mantenimento della LI e in € 150,00 il contributo mensile al Per_1
mantenimento del figlio , conviventi con la madre, oltre al rimborso per la Per_4
quota del 50% delle spese straordinarie necessarie;
nonché di revocare il contributo mensile al mantenimento del figlio in quanto economicamente Per_3
autosufficiente.
3. Si costituiva che si associava alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della LI minore con domicilio presso la casa materna, di stabilire Per_1 le modalità e le tempistiche degli incontri padre-LI, di rigettare la domanda di riduzione del contributo al mantenimento della LI stabilendo in € 350,00 la Per_1 somma da versare alla madre per il mantenimento della stessa, di corrisponderle mensilmente un assegno divorzile di € 600,00.
4. Con sentenza n. 420/2023 il Tribunale di Palermo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile di € Controparte_1
850,00, di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile e € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della LI , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dichiarava le parti tenute al
Pag. 3 di 11
pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, compensava tra le stesse le spese del giudizio.
5. Con ricorso depositato in data 4.04.2023 ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. L'appellante, in particolare, ha censurato la quantificazione dell'assegno divorzile per avere il Tribunale di Palermo erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 5 della l. 898 del 1970;
la quantificazione del contributo da versare alla LI , ormai maggiorenne;
Per_1
l'omessa considerazione degli esborsi mensili gravanti sul ricorrente.
6. Con atto depositato il 26 gennaio 2024 si è costituita , Controparte_1
la quale, riportandosi alle conclusioni in epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'appello.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha parimenti chiesto il rigetto dell'appello.
8. Sostituita l'udienza del giorno 11.10.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
9. Con un unico motivo di impugnazione ha chiesto la Parte_1 riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui ha posto a carico dello stesso
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile di € Controparte_1
850,00, di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile ed € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della LI . Per_1
10. In ordine all'assegno divorzile, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che nel
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