Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 5
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Testo completo
N. R.G. 415/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 415/2022 promossa da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012, con il patrocinio dell'avv. CANIATO RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DE' ROMEI 7 FERRARA presso il difensore
APPELLANTE contro
TO SI [...], con il patrocinio dell'avv. CHERUBINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 35 BOLOGNA presso il Difensore
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 96 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna, contraris rejectis In via principale di merito In accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare integralmente la sentenza n. 96/2022 del
Tribunale di Ferrara pubblicata in data 11.02.2022, accogliendo così le conclusioni di UnipolSai S.p.A., in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, come precisate nel giudizio di primo grado e che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale di merito Respingere le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di legge. In via subordinata nella denegata ipotesi di accertamento del coinvolgimento (anche in misura concorsuale) di un veicolo non identificato nella causazione del sinistro Quantificare il danno subito dall'attore tenendo conto della responsabilità concorrente del Sig. PA ai sensi dell'art. 1227 c.c. eventualmente accertata,
pagina 1 di 7
escludendo ogni voce di danno non consequenziale al sinistro o non provata, fatti salvi i massimali di legge e detratti gli importi già erogati in favore dell'attore. Spese di lite compensate tra le parti “Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in caso di mancato accoglimento dell'istanza di inibitoria, parzialmente accolta, e non dovute. Con vittoria di spese, competenze, onorari e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato, PA ER, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Il sottoscritto difensore, procuratore costituito del Sig. PA ER, quale parte appellata, nel procedimento in epigrafe, giusto Decreto Presidenziale del 14 novembre 2023 per lo svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte, si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in Appello, contestando tutto quando dedotto ed eccepito da parte avversa. L'avv. Cherubino precisa le conclusioni come rassegnate nel proprio atto di costituzione e, dunque, CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Bologna, Seconda Sezione Civile, rilevata la manifesta inammissibilità ed infondatezza, per
i motivi che precedono, dell'atto d'appello interposto da UnipolSai Ass.ni S.p.a., quale Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, n. 96/2022 emessa dal Tribunale di Ferrara, il
10.02.2022 (pubblicata l'11.02.2022), dichiari il rigetto dello stesso ordinando l'integrale rifusione delle somme indicate in sentenza, detratto quanto già versato;
con interessi e rivalutazione sino al momento del pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge per entrambi i giudizi (nonché anche per il giudizio sub incidentale ex art. 351 c.p.c.), con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito per l'attore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ER PA convenne dinnanzi al Tribunale di Ferrara
Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in qualità di compagnia responsabile per il Fondo Garanzie Vittime della Strada, domandandone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 22.08.2017 nell'intersezione tra via Modena e via Cento, in Ferrara.
Esponeva nel merito che quel giorno, alle ore 8.30 circa, stava percorrendo a bordo della propria bicicletta da corsa l'intersezione tra le suddette vie, allorquando un camion non identificato, transitando prima di lui all'interno della rotatoria che regolava il traffico in quel punto, rilasciò sull'asfalto una grande quantità di gasolio, che rese inevitabile lo slittamento della ruota posteriore del suo velocipede, immessosi nella predetta rotatoria, provocando la sua caduta.
Il veicolo coinvolto, allontanatosi, rimase sconosciuto e al PA, trasportato presso il nosocomio più vicino, venne riscontrata, a seguito della caduta, una frattura basicervicale del femore sinistro, trattata con intervento chirurgico di artroprotesi di anca sinistra.
In ragione dell'invalidità biologica accertata dal consulente tecnico di parte, della conseguente compromissione dell'attività lavorativa patita a seguito del sinistro stradale, delle spese mediche sostenute, ER PA domandava in giudizio la condanna di UnipolSai al pagamento di €
181.528,30, detratte le somme percepite da INPS, per un totale residuo ancora dovuto pari a
168.290,30.
Si costituiva nel giudizio UnipolSai Assicurazioni s.p.a. contestando che fosse provata la dinamica del sinistro. Nessun teste aveva infatti assistito all'incidente, né parte attrice aveva fornito allegazioni pagina 2 di 7
idonee ad una ricostruzione del sinistro come prospettata nell'atto di citazione. L'attore, peraltro, secondo la convenuta, aveva mancato di evidenziare sia il punto di caduta del velocipede, che le modalità di sversamento del gasolio sulla strada.
La società assicuratrice insisteva altresì nel rilevare la mancata dimostrazione della circostanza che il sinistro fosse stato effettivamente causato da un veicolo rimasto ignoto soggetto all'obbligo di assicurazione, stante l'assenza di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 415/2022 promossa da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012, con il patrocinio dell'avv. CANIATO RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DE' ROMEI 7 FERRARA presso il difensore
APPELLANTE contro
TO SI [...], con il patrocinio dell'avv. CHERUBINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 35 BOLOGNA presso il Difensore
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 96 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna, contraris rejectis In via principale di merito In accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare integralmente la sentenza n. 96/2022 del
Tribunale di Ferrara pubblicata in data 11.02.2022, accogliendo così le conclusioni di UnipolSai S.p.A., in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, come precisate nel giudizio di primo grado e che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale di merito Respingere le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di legge. In via subordinata nella denegata ipotesi di accertamento del coinvolgimento (anche in misura concorsuale) di un veicolo non identificato nella causazione del sinistro Quantificare il danno subito dall'attore tenendo conto della responsabilità concorrente del Sig. PA ai sensi dell'art. 1227 c.c. eventualmente accertata,
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escludendo ogni voce di danno non consequenziale al sinistro o non provata, fatti salvi i massimali di legge e detratti gli importi già erogati in favore dell'attore. Spese di lite compensate tra le parti “Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in caso di mancato accoglimento dell'istanza di inibitoria, parzialmente accolta, e non dovute. Con vittoria di spese, competenze, onorari e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato, PA ER, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Il sottoscritto difensore, procuratore costituito del Sig. PA ER, quale parte appellata, nel procedimento in epigrafe, giusto Decreto Presidenziale del 14 novembre 2023 per lo svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte, si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in Appello, contestando tutto quando dedotto ed eccepito da parte avversa. L'avv. Cherubino precisa le conclusioni come rassegnate nel proprio atto di costituzione e, dunque, CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Bologna, Seconda Sezione Civile, rilevata la manifesta inammissibilità ed infondatezza, per
i motivi che precedono, dell'atto d'appello interposto da UnipolSai Ass.ni S.p.a., quale Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, n. 96/2022 emessa dal Tribunale di Ferrara, il
10.02.2022 (pubblicata l'11.02.2022), dichiari il rigetto dello stesso ordinando l'integrale rifusione delle somme indicate in sentenza, detratto quanto già versato;
con interessi e rivalutazione sino al momento del pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge per entrambi i giudizi (nonché anche per il giudizio sub incidentale ex art. 351 c.p.c.), con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito per l'attore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ER PA convenne dinnanzi al Tribunale di Ferrara
Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in qualità di compagnia responsabile per il Fondo Garanzie Vittime della Strada, domandandone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 22.08.2017 nell'intersezione tra via Modena e via Cento, in Ferrara.
Esponeva nel merito che quel giorno, alle ore 8.30 circa, stava percorrendo a bordo della propria bicicletta da corsa l'intersezione tra le suddette vie, allorquando un camion non identificato, transitando prima di lui all'interno della rotatoria che regolava il traffico in quel punto, rilasciò sull'asfalto una grande quantità di gasolio, che rese inevitabile lo slittamento della ruota posteriore del suo velocipede, immessosi nella predetta rotatoria, provocando la sua caduta.
Il veicolo coinvolto, allontanatosi, rimase sconosciuto e al PA, trasportato presso il nosocomio più vicino, venne riscontrata, a seguito della caduta, una frattura basicervicale del femore sinistro, trattata con intervento chirurgico di artroprotesi di anca sinistra.
In ragione dell'invalidità biologica accertata dal consulente tecnico di parte, della conseguente compromissione dell'attività lavorativa patita a seguito del sinistro stradale, delle spese mediche sostenute, ER PA domandava in giudizio la condanna di UnipolSai al pagamento di €
181.528,30, detratte le somme percepite da INPS, per un totale residuo ancora dovuto pari a
168.290,30.
Si costituiva nel giudizio UnipolSai Assicurazioni s.p.a. contestando che fosse provata la dinamica del sinistro. Nessun teste aveva infatti assistito all'incidente, né parte attrice aveva fornito allegazioni pagina 2 di 7
idonee ad una ricostruzione del sinistro come prospettata nell'atto di citazione. L'attore, peraltro, secondo la convenuta, aveva mancato di evidenziare sia il punto di caduta del velocipede, che le modalità di sversamento del gasolio sulla strada.
La società assicuratrice insisteva altresì nel rilevare la mancata dimostrazione della circostanza che il sinistro fosse stato effettivamente causato da un veicolo rimasto ignoto soggetto all'obbligo di assicurazione, stante l'assenza di
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