Corte d'Appello Milano, sentenza 15/11/2024, n. 3074
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Testo completo
N. R.G. 1914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte composta dai magistrati
Paola Tanara Presidente rel.
Alessandra Arceri Consigliere
Lucio Marcantonio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro – giusta procura allegata – dagli avv.ti Annamaria Bernardini de Pace e
Valentina Eramo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Bernardini de Pace in via
Cappuccini n. 19, a Milano
APPELLANTE contro
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.01.1976 e residente in Istanbul (Turchia), rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dagli avv.ti Maria Luisa Giacobino e Alessandra Tittarelli, presso il cui studio sito in Milano, via Domenichino 11 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Con l'intervento del P.G. in persona della dott.ssa Luisa Russo
pagina 1 di 14 Oggetto: appello ex art.473bis.30 avverso il decreto n. 7734/2024 del Tribunale di
Milano, emesso l'8.5.2024 e pubblicato il 13.5.2024, a definizione del procedimento
RG. 5823/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“…chiede la revisione parziale del provvedimento collegiale di primo grado impugnato
(formalmente un decreto, ma nella sostanza una sentenza impugnabile con il ricorso in appello qui proposto) e, per l'effetto, l'adozione dei seguenti provvedimenti:
A) esonerare l'appellante dalle trasferte mensili in Turchia;
B) disporre che trascorra con ER il padre il 100% delle vacanze previste dal calendario scolastico con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
C) ridurre l'assegno perequativo a importo non superiore a €177 mensili ed estendere alla signora l'obbligo di CP_1 concorrere pariteticamente al costo delle spese previste dal Protocollo riguardanti
e cioè c.1) sia delle trasferte in aereo di per recarsi in Italia c.2) sia ER ER della terapeuta di identificata nella dottoressa ;
ER Per_2
D) con vittoria di spese legali.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA
“…che la Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso in appello ex art
473 bis.30 c.p.c. proposto dal sig. per tutti i motivi esposti;
Parte_1
- respingere l'impugnazione avanzata dal sig. perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto, e conseguentemente;
- confermare integralmente il provvedimento n. 7734/2024 del Tribunale di Milano, pubblicato il 13.05.2024, emesso nel procedimento R.G.: 5823/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso dalla sig.ra CP_1
- in ogni caso con vittoria di competenze legali e spese del presente grado di giudizio.”
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
pagina 2 di 14
“Ritenuto che il provvedimento impugnato è correttamente motivato ed immune dalle censure mosse da parte appellante che risultano pertanto infondate. In particolare, rispetto alla situazione di fatto posta a fondamento delle motivazioni del provvedimento impugnato non emergono fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento di primo grado. Valutata la situazione complessiva risultante dagli atti e l'età di ER si ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado che - all'esito di ampia e articolata istruttoria- ha autorizzato il trasferimento all'estero della minore con la madre, regolamentando il diritto di vista con il padre, nonché ha regolato le questioni economiche relative all'entità del contributo per il mantenimento delle spese sanitarie.
Ritenuto, pertanto, che la decisione assunta dal Tribunale ordinario di Milano con il provvedimento impugnato risulta soluzione maggiormente tutelante nell'interesse del minore, chiede la conferma del decreto impugnato con rigetto dell'appello”.
FATTO E DIRITTO
1. di e contraevano matrimonio in data 18.09.2005 e dalla Pt_1 Pt_1 CP_1 loro unione nasceva il 15.02.2008 la figlia ER
2. Con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1905/2016, pubblicata il 22.02.2016, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
3. Con ricorso depositato il 09.05.2023 la sig.ra adiva il Tribunale di Milano, CP_1 chiedendo la modifica della sentenza di divorzio, già modificata con decreto del
23.12.2020, per il sopravvenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della stessa e, in particolare, chiedeva: l'affidamento esclusivo di o ER
l'affidamento condiviso con collocamento presso di sé;
l'autorizzazione al trasferimento di con la madre a Istanbul;
la modulazione delle modalità di ER visita e dei tempi di permanenza della minore presso il padre;
il riconoscimento in capo al sig. dell'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia e fino alla sua completa autonomia economica il maggior importo ritenuto congruo dal Tribunale;
disporre che il sig. con Parte_1
l'autorizzazione del trasferimento di in Turchia, sostenesse nella misura del ER
100% il costo di una polizza assicurativa sanitaria a favore della figlia e ER confermare nel resto le condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio.
4. Con memoria depositata il 20.06.2023 si costituiva in giudizio il sig. , il Parte_1 quale chiedeva di respingere il ricorso avversario e, per l'effetto, negare alla sig.ra
l'autorizzazione a trasferire la residenza di in Turchia;
chiedeva, CP_1 ER altresì, l'affidamento esclusivo di , con possibilità per la madre di incontrare ER
pagina 3 di 14
la figlia una settimana al mese presso la casa di Milano via Boccaccio n. 22 di proprietà del sig. , accollandosi le utenze e le spese condominiali ordinarie, Parte_1 dando atto della disponibilità del padre a rinunciare alle vacanze con la figlia sia nei mesi di luglio e agosto sia a Natale e Pasqua, periodi di competenza materna;
chiedeva, inoltre, di provvedere al mantenimento diretto della figlia per i periodi di permanenza presso di sé a Milano e, per l'effetto, essere esonerato dall'assegno perequativo di €.800,00, ferma la condivisione delle spese straordinarie.
5. Con note scritte depositate il 29.04.2024 la sig.ra chiedeva in definitiva: CP_1
l'affidamento condiviso di con collocamento presso di sé ad Istanbul e ER
l'autorizzazione al trasferimento di ad Istanbul e all'iscrizione di al ER ER liceo scientifico I.M.I. di Istanbul;
la modulazione del calendario di frequentazione padre-figlia come da piano genitoriale allegato;
la prosecuzione del percorso psicoterapeutico di TI con la dott.ssa porre a carico del sig. a Per_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di €.1.300,00 (o il diverso importo ritenuto equo), a decorrere dalla domanda di modifica delle condizioni di divorzio (09.05.23), nonché il 100% del costo di una polizza assicurativa sanitaria a favore della figlia in Turchia, il costo dei biglietti aerei di andata e ritorno Istanbul/Milano di ed il costo delle sedute di TI con la ER dott.ssa . Per_2
6. Con note depositate nella medesima data il sig. chiedeva al Tribunale di Parte_1 assumere i provvedimenti ex artt. 333 e 337 ter c.c. meglio rispondenti all'interesse di
contemplando, eventualmente, una limitazione della responsabilità dei
ER genitori in punto di istruzione e scelte scolastiche e, per l'effetto, prescrivere di iscrivere ad un college di Como, Lugano o Losanna;
chiedeva altresì di dare
ER atto della sua disponibilità a raggiungere a fine settimana alternati nella città
ER dove si trova il college e, eventualmente, sostituire la madre qualora questa preferisse trattenersi ad Istanbul, nonché a rimodulare il periodo di vacanza scolastica, tenendo conto delle frequentazioni effettive fra e i genitori nel corso dell'anno
ER scolastico;
chiedeva, infine, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e dell'assegno perequativo e la previsione di mantenimento diretto di CP_1 da parte di ciascun genitore nei tempi di relativa spettanza. In via
ER subordinata, il sig. chiedeva l'affido super esclusivo della figlia, con una Parte_1 regolamentazione delle frequentazioni madre-figlia tale per cui potesse
ER trascorrere a Istanbul tutte le vacanze estive, invernali ed i ponti, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e dell'assegno perequativo, pagina 4 di 14
disponendo il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore. In ER estremo subordine, chiedeva di disporre che vivesse nella casa coniugale, ER coabitando con governante madrelingua inglese, e il padre potesse convivere con lei nei tempi di assenza della madre – qualora questa decidesse di venire in Italia – e comunque almeno due settimane al mese, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e dell'assegno perequativo, disponendo il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. In ogni caso, il sig. chiedeva di dare Parte_1 atto della sua disponibilità ad avviare la terapia di supporto nel recupero del rapporto con la figlia indicata dal CTU e di confermare le restanti prescrizioni dell'ordinanza del 20.07.2023 e del decreto del 23.12.2020.
7. Con il provvedimento definitivo in questa sede impugnato, prendendo atto delle risultanze della CTU effettuata, il Tribunale di Milano così statuiva: confermava
l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
disponeva il collocamento ER prevalente di presso la madre ad Istanbul (Turchia), autorizzando il ER trasferimento della minore ad Istanbul e l'iscrizione per gli anni accademici
2024/2025 e 2025/2026 al liceo scientifico statale “I.M.I.” (scuola internazionale italiana sita ad Istanbul);
disponeva la prosecuzione del percorso psicologico di con la dott.ssa di Milano, a distanza ed in presenza durante i rientri in ER Per_2
Italia della minore;
disponeva che i genitori individuassero un professionista della salute privato o un centro privato sito in Italia in cui operino educatori domiciliari e psicologi
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte composta dai magistrati
Paola Tanara Presidente rel.
Alessandra Arceri Consigliere
Lucio Marcantonio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro – giusta procura allegata – dagli avv.ti Annamaria Bernardini de Pace e
Valentina Eramo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Bernardini de Pace in via
Cappuccini n. 19, a Milano
APPELLANTE contro
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.01.1976 e residente in Istanbul (Turchia), rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dagli avv.ti Maria Luisa Giacobino e Alessandra Tittarelli, presso il cui studio sito in Milano, via Domenichino 11 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Con l'intervento del P.G. in persona della dott.ssa Luisa Russo
pagina 1 di 14 Oggetto: appello ex art.473bis.30 avverso il decreto n. 7734/2024 del Tribunale di
Milano, emesso l'8.5.2024 e pubblicato il 13.5.2024, a definizione del procedimento
RG. 5823/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“…chiede la revisione parziale del provvedimento collegiale di primo grado impugnato
(formalmente un decreto, ma nella sostanza una sentenza impugnabile con il ricorso in appello qui proposto) e, per l'effetto, l'adozione dei seguenti provvedimenti:
A) esonerare l'appellante dalle trasferte mensili in Turchia;
B) disporre che trascorra con ER il padre il 100% delle vacanze previste dal calendario scolastico con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
C) ridurre l'assegno perequativo a importo non superiore a €177 mensili ed estendere alla signora l'obbligo di CP_1 concorrere pariteticamente al costo delle spese previste dal Protocollo riguardanti
e cioè c.1) sia delle trasferte in aereo di per recarsi in Italia c.2) sia ER ER della terapeuta di identificata nella dottoressa ;
ER Per_2
D) con vittoria di spese legali.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA
“…che la Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso in appello ex art
473 bis.30 c.p.c. proposto dal sig. per tutti i motivi esposti;
Parte_1
- respingere l'impugnazione avanzata dal sig. perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto, e conseguentemente;
- confermare integralmente il provvedimento n. 7734/2024 del Tribunale di Milano, pubblicato il 13.05.2024, emesso nel procedimento R.G.: 5823/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso dalla sig.ra CP_1
- in ogni caso con vittoria di competenze legali e spese del presente grado di giudizio.”
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
pagina 2 di 14
“Ritenuto che il provvedimento impugnato è correttamente motivato ed immune dalle censure mosse da parte appellante che risultano pertanto infondate. In particolare, rispetto alla situazione di fatto posta a fondamento delle motivazioni del provvedimento impugnato non emergono fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento di primo grado. Valutata la situazione complessiva risultante dagli atti e l'età di ER si ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado che - all'esito di ampia e articolata istruttoria- ha autorizzato il trasferimento all'estero della minore con la madre, regolamentando il diritto di vista con il padre, nonché ha regolato le questioni economiche relative all'entità del contributo per il mantenimento delle spese sanitarie.
Ritenuto, pertanto, che la decisione assunta dal Tribunale ordinario di Milano con il provvedimento impugnato risulta soluzione maggiormente tutelante nell'interesse del minore, chiede la conferma del decreto impugnato con rigetto dell'appello”.
FATTO E DIRITTO
1. di e contraevano matrimonio in data 18.09.2005 e dalla Pt_1 Pt_1 CP_1 loro unione nasceva il 15.02.2008 la figlia ER
2. Con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1905/2016, pubblicata il 22.02.2016, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
3. Con ricorso depositato il 09.05.2023 la sig.ra adiva il Tribunale di Milano, CP_1 chiedendo la modifica della sentenza di divorzio, già modificata con decreto del
23.12.2020, per il sopravvenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della stessa e, in particolare, chiedeva: l'affidamento esclusivo di o ER
l'affidamento condiviso con collocamento presso di sé;
l'autorizzazione al trasferimento di con la madre a Istanbul;
la modulazione delle modalità di ER visita e dei tempi di permanenza della minore presso il padre;
il riconoscimento in capo al sig. dell'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia e fino alla sua completa autonomia economica il maggior importo ritenuto congruo dal Tribunale;
disporre che il sig. con Parte_1
l'autorizzazione del trasferimento di in Turchia, sostenesse nella misura del ER
100% il costo di una polizza assicurativa sanitaria a favore della figlia e ER confermare nel resto le condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio.
4. Con memoria depositata il 20.06.2023 si costituiva in giudizio il sig. , il Parte_1 quale chiedeva di respingere il ricorso avversario e, per l'effetto, negare alla sig.ra
l'autorizzazione a trasferire la residenza di in Turchia;
chiedeva, CP_1 ER altresì, l'affidamento esclusivo di , con possibilità per la madre di incontrare ER
pagina 3 di 14
la figlia una settimana al mese presso la casa di Milano via Boccaccio n. 22 di proprietà del sig. , accollandosi le utenze e le spese condominiali ordinarie, Parte_1 dando atto della disponibilità del padre a rinunciare alle vacanze con la figlia sia nei mesi di luglio e agosto sia a Natale e Pasqua, periodi di competenza materna;
chiedeva, inoltre, di provvedere al mantenimento diretto della figlia per i periodi di permanenza presso di sé a Milano e, per l'effetto, essere esonerato dall'assegno perequativo di €.800,00, ferma la condivisione delle spese straordinarie.
5. Con note scritte depositate il 29.04.2024 la sig.ra chiedeva in definitiva: CP_1
l'affidamento condiviso di con collocamento presso di sé ad Istanbul e ER
l'autorizzazione al trasferimento di ad Istanbul e all'iscrizione di al ER ER liceo scientifico I.M.I. di Istanbul;
la modulazione del calendario di frequentazione padre-figlia come da piano genitoriale allegato;
la prosecuzione del percorso psicoterapeutico di TI con la dott.ssa porre a carico del sig. a Per_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di €.1.300,00 (o il diverso importo ritenuto equo), a decorrere dalla domanda di modifica delle condizioni di divorzio (09.05.23), nonché il 100% del costo di una polizza assicurativa sanitaria a favore della figlia in Turchia, il costo dei biglietti aerei di andata e ritorno Istanbul/Milano di ed il costo delle sedute di TI con la ER dott.ssa . Per_2
6. Con note depositate nella medesima data il sig. chiedeva al Tribunale di Parte_1 assumere i provvedimenti ex artt. 333 e 337 ter c.c. meglio rispondenti all'interesse di
contemplando, eventualmente, una limitazione della responsabilità dei
ER genitori in punto di istruzione e scelte scolastiche e, per l'effetto, prescrivere di iscrivere ad un college di Como, Lugano o Losanna;
chiedeva altresì di dare
ER atto della sua disponibilità a raggiungere a fine settimana alternati nella città
ER dove si trova il college e, eventualmente, sostituire la madre qualora questa preferisse trattenersi ad Istanbul, nonché a rimodulare il periodo di vacanza scolastica, tenendo conto delle frequentazioni effettive fra e i genitori nel corso dell'anno
ER scolastico;
chiedeva, infine, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e dell'assegno perequativo e la previsione di mantenimento diretto di CP_1 da parte di ciascun genitore nei tempi di relativa spettanza. In via
ER subordinata, il sig. chiedeva l'affido super esclusivo della figlia, con una Parte_1 regolamentazione delle frequentazioni madre-figlia tale per cui potesse
ER trascorrere a Istanbul tutte le vacanze estive, invernali ed i ponti, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e dell'assegno perequativo, pagina 4 di 14
disponendo il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore. In ER estremo subordine, chiedeva di disporre che vivesse nella casa coniugale, ER coabitando con governante madrelingua inglese, e il padre potesse convivere con lei nei tempi di assenza della madre – qualora questa decidesse di venire in Italia – e comunque almeno due settimane al mese, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e dell'assegno perequativo, disponendo il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. In ogni caso, il sig. chiedeva di dare Parte_1 atto della sua disponibilità ad avviare la terapia di supporto nel recupero del rapporto con la figlia indicata dal CTU e di confermare le restanti prescrizioni dell'ordinanza del 20.07.2023 e del decreto del 23.12.2020.
7. Con il provvedimento definitivo in questa sede impugnato, prendendo atto delle risultanze della CTU effettuata, il Tribunale di Milano così statuiva: confermava
l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
disponeva il collocamento ER prevalente di presso la madre ad Istanbul (Turchia), autorizzando il ER trasferimento della minore ad Istanbul e l'iscrizione per gli anni accademici
2024/2025 e 2025/2026 al liceo scientifico statale “I.M.I.” (scuola internazionale italiana sita ad Istanbul);
disponeva la prosecuzione del percorso psicologico di con la dott.ssa di Milano, a distanza ed in presenza durante i rientri in ER Per_2
Italia della minore;
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