Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1077 / 2022 R.G. promossa da
FR SC rapp. e difeso dall'Avv.to ROGGERI ALESSANDRO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
AGENZIA DEL DEMANIO rapp. e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA presso i cui uffici è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata Sentenza
n. 1940/2022 pubbl. il 03/08/2022 RG n. 5588/2020 Repert. n. 2122/2022 del 03/08/2022, resa dal
Tribunale di Genova nel procedimento avente RG 5588/2020, non notificata, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli accertamenti in rito meglio visti e ritenuti,
- in via preliminare, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini per il deposito di copia della sentenza n. 159/2021 del Tribunale di Imperia, riconoscendo valido ed efficace il deposito effettuato nel fascicolo di primo in sede di memorie conclusionali,
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- in via preliminare, accertare la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione, nonché per violazione del disposto di cui all'art. 101 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
- in via principale, accertare e dichiarare che Agenzia del Demanio non ha diritto a ricevere da
SC FR la somma di Euro 63.921,80, indicata nella sentenza impugnata, né la somma di
Euro 93.909,29 indicata dal demanio nelle richieste di pagamento del 17/01/2020 e 14/05/2020;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che Agenzia del Demanio ha diritto a ricevere da SC
FR, per il titolo dedotto in giudizio, uno dei seguenti minori importi: Euro 15.723,80 (come da motivo primo di appello), ovvero Euro 22.450,70, oppure Euro 13.272,90 (come da motivo sei di appello);
- in ogni caso: rigettare tutte le domande riconvenzionali di parte convenuta;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria deduzione, domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- rigettare l'appello avversario, perché inammissibile e, comunque, infondato;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata non esaminata in prime cure, accertare e dichiarare l'omessa corresponsione da parte della OR SC del canone pattuito per l'occupazione del sedime demaniale, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell'Agenzia del Demanio di vedersi corrispondere dalla OR SC a titolo di canone per il periodo 23/06/2006 – 17/01/2019 il complessivo importo di € 93.909,29=, oltre rivalutazione e interessi, anche compensativi, e, per l'effetto, condannare la OR SC alla corresponsione in favore dell'Agenzia del Demanio.
In ogni caso, con il favore delle spese.”
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato FR SC conveniva in giudizio l'AGENZIA
DEL DEMANIO affinché il Tribunale di Genova accertasse e dichiarasse che la convenuta non aveva diritto al pagamento della somma di € 93.909,29 richiesta a titolo di indennità per l'uso senza titolo di beni immobili siti in Taggia.
L'attrice esponeva:
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- che nell'anno 1995 era subentrata al suocero NE LO nella concessione del 23/06/1994 avente ad oggetto l'uso, a parcheggio, del terreno sito in Taggia e censito al NCT foglio 323 mapp 678 della consistenza di mq. 1136 (vd. docc. 1 e 2);
- che l'ufficio demaniale competente aveva autorizzato la recinzione dell'area con nota del 22/11/1996
(doc. 3);
- che l'attrice, in data 03/08/1999, aveva rinunciato a parte della concessione, e precisamente a mq.
449,37, in tal modo l'area in uso era passata dagli originari mq. 1139 a mq. 689,63 (doc. 4);
- che l'Agenzia del demanio, con due distinte note del 29/06/2004, aveva chiesto il pagamento di euro
15.719,92 a titolo di canone per l'uso dell'area in concessione fino al 06/06/2001 (doc. 5) ed il conguaglio per l'uso della medesima area dal 01/01/1995 al 31/12/2000 (doc. 6). Tale pagamento veniva sollecitato il 24/01/2006 (doc. 7);
- che aveva saldato il dovuto, iscritto a ruolo, come da ricevute emesse dall'agente della riscossione
(doc. 8).
L'attrice deduceva altresì che:
- in data 17/01/2020 aveva ricevuto una “prima richiesta di pagamento (indennità)” dell' importo di euro 93.909,29, asseritamente dovuti per l'utilizzo, senza titolo, di beni denominati: IMB0566 EX
ALVEO TORRENTE ARGENTINA;
IM0228001 EX ALVEO TORENTE ARGENTINA –
STRADA (doc. 9);
- in data 14/05/2020 aveva ricevuto una “seconda richiesta di pagamento (indennità)” avente ad oggetto i medesimi fondi ed il medesimo importo (doc.10).
In particolare, l'attrice riteneva la seconda richiesta di pagamento non dovuta, o comunque non dovuta nella misura di euro 93.909,29. Contestava l'uso senza titolo degli immobili ritenendo di aver dimostrato con la documentazione prodotta di essere subentrata nella concessione già rilasciata al suocero.