Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 56
CA Bologna
Sentenza
9 gennaio 2025
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La Corte di Appello di Bologna, presieduta dal dott. Mariacolomba Giuliano, ha emesso un provvedimento in merito a un appello contro una sentenza del Tribunale di Modena, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni presentata da genitori per lesioni subite dal loro figlio minore durante l'orario scolastico. Gli appellanti sostenevano che l'istituto scolastico fosse responsabile per l'incidente, avvenuto a causa di un compagno di classe, e contestavano l'erronea valutazione del nesso di causalità e l'inversione degli oneri probatori. La Corte ha accolto le censure, evidenziando che la responsabilità dell'istituto scolastico è di natura contrattuale, imponendo l'obbligo di vigilanza sugli alunni. Ha sottolineato che, non essendo state fornite prove liberatorie da parte dell'istituto, la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c. non era stata superata. Pertanto, ha dichiarato la responsabilità dell'istituto e disposto un accertamento dei danni tramite CTU medico-legale, con spese da definire in seguito.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
-avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 301/2023 promossa da:
LI GI (CF [...]) e LI ID (CF GGL DIA 75A64
C129C) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore LI
AR nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Ruggero Fregni e Marco Vezzani, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Via G. Fassi n. 11 RP
- Appellanti - contro
ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA PROVVIDENZA PER LE SORDOMUTE (P.IVA n. 00990150369), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Emilia S. Stefano n. 6 Reggio
Emilia
- Appellato–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Modena n.42 del 12/1/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano ;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena rigettava la domanda con cui GU GI e
IE ID, quali genitori del minore GU OA, con chiedevano accertarsi la responsabilità dell'Istituto scolastico convenuto per le lesioni subite dal figlio durante l'orario scolastico e condannarlo al risarcimento dei danni patiti dal minore.
Avverso la decisione hanno proposto appello GU GI e IE ID.
Gli appellanti espongono che il proprio figlio, GU OA ( all'epoca di anni 9), nell'anno scolastico 2017/2018 frequentava la classe quarta presso la scuola primaria dell'Istituto Figlie della
Provvidenza in RP , facente parte dell' “Istituto delle Figlie della Provvidenza per le sordomute”.
In data 16 febbraio 2018 verso le ore 8,40 circa, durante l'orario di lezione (precisamente nel momento della preghiera) il minore si trovava all'interno della classe seduto al proprio banco quando un compagno che necessitava dell'affiancamento di un insegnante di sostegno (presente in quel momento in classe insieme all'insegnante titolare della cattedra), si alzava dal proprio banco e avvicinatosi al giovane OA lo spingeva violentemente da tergo, facendogli sbattere rovinosamente il viso sul banco e procurandogli la rottura dei due denti incisivi superiori.
Con il primo motivo di gravame censurano la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'illecito ed il nesso di causalità da parte degli attori , lamentando l'inversione degli oneri probatori e la violazione dell'art 2048 c2 cc.
Rilevano che non è mai stato contestato che l'evento dannoso si era prodotto all'interno dell'istituto scolastico durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche e che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che le circostanze del fatto storico erano state “specificatamente contestate” dal convenuto, peraltro costituitosi tardivamente, mentre l'istituto scolastico si era limitato invece a contestare solo l'assenza di colpa in capo agli insegnanti per la repentinità dell'episodio, con ciò confermando inequivocabilmente che i fatti si erano svolti nei locali della scuola, durante l'orario scolastico e mentre si stavano svolgendo le normali attività.
Rilevano, inoltre, che l'Istituto scolastico non ha mai contestato l'evento dannoso e le modalità in cui si era verificato come esposte dagli appellanti nelle numerose richieste risarcitorie inoltrate;
che inoltre l'Istituto scolastico aveva denunciato l'accaduto alla propria Compagnia di Assicurazioni chiedendo di provvedere ad aprire il sinistro;
che la Compagnia assicuratrice aveva anche provveduto a liquidare un risarcimento, sia pure minimo di €850,00, circostanze che, in via meramente
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