Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2024, n. 2611
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa E G Presidente dott.ssa S S Consigliere dott. S R Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3196/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Avellino, 10 gennaio 2023, n. 25), vertente
FRA
nata ad Atripalda (AV) l'11.10.1978 (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. D C (c.f.: , presso il cui C.F._2 studio è domiciliata in Avellino, alla via Cristoforo Colombo n. 2/B, come da procura in calce all'atto di appello (p.e.c.: ;
Email_1 appellante
E
nato ad Avellino il 02.05.1975 (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. R S, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Atripalda (AV), alla via Ferrovia n. 19, come da procura depositata in atti (p.e.c.:
;
Email_2 appellato nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi il gravame.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino il 26.11.2019, Controparte_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
l'8.10.2000, dal quale erano nati i figli (il 07.12.2005) e Parte_1 Per_1 Per_2
(l'8.11.2013), chiedendo dichiararsi non dovuto da lui alcun assegno di divorzio in favore della coniuge;
confermarsi l'assegno di contributo al mantenimento della prole già determinato con decreto di omologa della separazione consensuale del 16.05.2017 nella misura di euro 400,00 al mese (corrispondenti ad euro 200,00 al mese per ciascun figlio);
regolamentarsi l'esercizio del suo diritto di visita nei riguardi della prole.
Si costituiva con comparsa del 06.03.2020 la quale, rappresentando di Parte_1 avere sacrificato nel corso della vita matrimoniale ogni eventuale aspettativa professionale e di lavoro per consentire al marito di sviluppare la sua carriera di militare dell' e Org_1 di incrementare il patrimonio personale e quello familiare, chiedeva il riconoscimento di un congruo assegno divorzile ed un aumento della contribuzione della controparte in favore dei figli, oltre all'assegnazione dei sussidi spettanti ai minori in quanto genitore collocatario.
Con ordinanza presidenziale del 23.04.2021, venivano confermate le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Avellino con il succitato decreto, (che, oltre all'assegno di contributo al mantenimento dei figli, aveva previsto a carico del CP_1 un assegno di mantenimento in favore della coniuge di euro 200,00).
Dichiarate inammissibili le richieste di prova testimoniale delle parti con ordinanza dell'11.04.2022, emessa sentenza parziale sullo status il 09.11.2021, all'esito dell'udienza del
07.09.2021, sulle conclusioni scritte delle parti, la causa veniva assegnata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 25 del 10.01.2023, il Tribunale adito dichiarava non dovuto alcun assegno divorzile a carico del ricorrente ed in favore della tenendo conto della percezione da Pt_1 parte della resistente del reddito di cittadinanza, della circostanza che - secondo quanto dedotto dal attraverso la produzione di messaggistica comparsa sul profilo di CP_1 controparte relativo al social media “Facebook” - la donna aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale, dell'età non avanzata della resistente e della possibilità di costei di collocarsi sul mercato del lavoro. Al riguardo, il Tribunale confermava l'ordinanza istruttoria del
l'11.04.2022, con la quale erano state dichiarate non ammissibili le prove orali richieste dalle parti perché generiche.
Infine, il Tribunale - tenuto conto delle aumentate esigenze di vita della prole - poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione alla CP_1 controparte di un assegno di euro 300,00 al mese per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, condannando la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Con ricorso depositato il 06.07.2023 ha proposto appello la quale, per le Parte_1 ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata attraverso la previsione in proprio favore di un congruo assegno divorzile;
la statuizione della rivalutabilità secondo gli indici del contributo di mantenimento mensile per i figli;
CP_2 la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado (o quantomeno la compensazione fra le parti delle stesse), oltre al pagamento di quelle del grado di appello.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione datato 11.07.2023, si costituiva con comparsa di risposta Parte_1 resistendo nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 15.05.2024, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di gravame, - previo richiamo di giurisprudenza - domanda Parte_1 fissarsi in capo alla controparte un equo assegno di divorzio, rappresentando di avere sacrificato nel corso della vita matrimoniale - sulla base di comuni scelte concordate - ogni eventuale aspettativa professionale e di lavoro per consentire al marito di sviluppare la sua carriera di militare dell , contribuendo così a formare il patrimonio del coniuge Org_1
e della famiglia attraverso la cura della prole e della casa, provvedendo ad occuparsi - fino al
2007 - anche della nonna materna, percettrice fino alla sua morte di pensione e di sussidio di invalidità (pure destinati alle esigenze del nucleo) e permettendo così al marito di progredire in carriera attraverso la partecipazione a missioni militari all'estero. In tal modo, la Pt_1 sarebbe giunta all'età di quarantacinque anni senza acquisire alcuna particolare competenza lavorativa né un'autonomia economica (fatta eccezione per episodiche prestazioni d'opera non specializzata), con la conseguente impossibilità di inserirsi validamente nel mondo del lavoro, oltretutto in un piccolo Comune come quello di San Potito Ultra (AV).
Sull'argomento, l'appellante rinnova la richiesta (avanzata in primo grado e riproposta in sede di conclusioni) di indagini tributarie sul conto della controparte e quella di espletamento della prova testimoniale, censurando la valutazione di genericità della stessa operata dal giudice di prime cure.
Rappresenta, inoltre, la che sussisterebbe una profonda sperequazione economica fra Pt_1 le parti, essendo il marito - militare di carriera - percettore di un reddito che, grazie ad indennità ed incentivi, può raggiungere i duemilacinquecento euro al mese, oltre che proprietario esclusivo della ex casa familiare ubicata in Candida (AV) - per la quale l'uomo continua a pagare il mutuo di euro 718,50 al mese ed ella ha prestato fideiussione -, laddove l'esponente affronta le spese per la locazione di un alloggio autonomo nel Comune di San Potito Ultra (AV), ha percepito per tre anni il solo reddito di cittadinanza - poi sospeso - di euro 745,00 al mese e si occupa stabilmente della cura e del sostentamento dei figli, i cui tempi di permanenza presso il padre sono limitati a soli tre fine-settimana al mese, dati gli impegni lavorativi dell'uomo, che è attualmente di stanza in Napoli.
Nell'atto di gravame, la sottolinea come gli argomenti di prova proposti dalla Pt_1 controparte (da lei contestati - a differenza di quanto evidenziato in sentenza - già negli scritti defensionali di primo grado) sarebbero inidonei a dimostrare l'esistenza di alcuna sua relazione sentimentale stabile, suscettibile di alleviare le sue spese familiari.
Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante chiede che sia dichiarato dovuto dalla controparte l'adeguamento secondo gli indici dell'importo dovuto dal a CP_2 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della prole.
Infine, sul presupposto della soccombenza dell'appellato in ordine alla richiesta di conferma della contribuzione in favore dei figli stabilita in sede di separazione consensuale, la Pt_1 domanda condannarsi il al pagamento delle spese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa E G Presidente dott.ssa S S Consigliere dott. S R Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3196/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Avellino, 10 gennaio 2023, n. 25), vertente
FRA
nata ad Atripalda (AV) l'11.10.1978 (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. D C (c.f.: , presso il cui C.F._2 studio è domiciliata in Avellino, alla via Cristoforo Colombo n. 2/B, come da procura in calce all'atto di appello (p.e.c.: ;
Email_1 appellante
E
nato ad Avellino il 02.05.1975 (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. R S, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Atripalda (AV), alla via Ferrovia n. 19, come da procura depositata in atti (p.e.c.:
;
Email_2 appellato nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi il gravame.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino il 26.11.2019, Controparte_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
l'8.10.2000, dal quale erano nati i figli (il 07.12.2005) e Parte_1 Per_1 Per_2
(l'8.11.2013), chiedendo dichiararsi non dovuto da lui alcun assegno di divorzio in favore della coniuge;
confermarsi l'assegno di contributo al mantenimento della prole già determinato con decreto di omologa della separazione consensuale del 16.05.2017 nella misura di euro 400,00 al mese (corrispondenti ad euro 200,00 al mese per ciascun figlio);
regolamentarsi l'esercizio del suo diritto di visita nei riguardi della prole.
Si costituiva con comparsa del 06.03.2020 la quale, rappresentando di Parte_1 avere sacrificato nel corso della vita matrimoniale ogni eventuale aspettativa professionale e di lavoro per consentire al marito di sviluppare la sua carriera di militare dell' e Org_1 di incrementare il patrimonio personale e quello familiare, chiedeva il riconoscimento di un congruo assegno divorzile ed un aumento della contribuzione della controparte in favore dei figli, oltre all'assegnazione dei sussidi spettanti ai minori in quanto genitore collocatario.
Con ordinanza presidenziale del 23.04.2021, venivano confermate le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Avellino con il succitato decreto, (che, oltre all'assegno di contributo al mantenimento dei figli, aveva previsto a carico del CP_1 un assegno di mantenimento in favore della coniuge di euro 200,00).
Dichiarate inammissibili le richieste di prova testimoniale delle parti con ordinanza dell'11.04.2022, emessa sentenza parziale sullo status il 09.11.2021, all'esito dell'udienza del
07.09.2021, sulle conclusioni scritte delle parti, la causa veniva assegnata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 25 del 10.01.2023, il Tribunale adito dichiarava non dovuto alcun assegno divorzile a carico del ricorrente ed in favore della tenendo conto della percezione da Pt_1 parte della resistente del reddito di cittadinanza, della circostanza che - secondo quanto dedotto dal attraverso la produzione di messaggistica comparsa sul profilo di CP_1 controparte relativo al social media “Facebook” - la donna aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale, dell'età non avanzata della resistente e della possibilità di costei di collocarsi sul mercato del lavoro. Al riguardo, il Tribunale confermava l'ordinanza istruttoria del
l'11.04.2022, con la quale erano state dichiarate non ammissibili le prove orali richieste dalle parti perché generiche.
Infine, il Tribunale - tenuto conto delle aumentate esigenze di vita della prole - poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione alla CP_1 controparte di un assegno di euro 300,00 al mese per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, condannando la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Con ricorso depositato il 06.07.2023 ha proposto appello la quale, per le Parte_1 ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata attraverso la previsione in proprio favore di un congruo assegno divorzile;
la statuizione della rivalutabilità secondo gli indici del contributo di mantenimento mensile per i figli;
CP_2 la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado (o quantomeno la compensazione fra le parti delle stesse), oltre al pagamento di quelle del grado di appello.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione datato 11.07.2023, si costituiva con comparsa di risposta Parte_1 resistendo nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 15.05.2024, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di gravame, - previo richiamo di giurisprudenza - domanda Parte_1 fissarsi in capo alla controparte un equo assegno di divorzio, rappresentando di avere sacrificato nel corso della vita matrimoniale - sulla base di comuni scelte concordate - ogni eventuale aspettativa professionale e di lavoro per consentire al marito di sviluppare la sua carriera di militare dell , contribuendo così a formare il patrimonio del coniuge Org_1
e della famiglia attraverso la cura della prole e della casa, provvedendo ad occuparsi - fino al
2007 - anche della nonna materna, percettrice fino alla sua morte di pensione e di sussidio di invalidità (pure destinati alle esigenze del nucleo) e permettendo così al marito di progredire in carriera attraverso la partecipazione a missioni militari all'estero. In tal modo, la Pt_1 sarebbe giunta all'età di quarantacinque anni senza acquisire alcuna particolare competenza lavorativa né un'autonomia economica (fatta eccezione per episodiche prestazioni d'opera non specializzata), con la conseguente impossibilità di inserirsi validamente nel mondo del lavoro, oltretutto in un piccolo Comune come quello di San Potito Ultra (AV).
Sull'argomento, l'appellante rinnova la richiesta (avanzata in primo grado e riproposta in sede di conclusioni) di indagini tributarie sul conto della controparte e quella di espletamento della prova testimoniale, censurando la valutazione di genericità della stessa operata dal giudice di prime cure.
Rappresenta, inoltre, la che sussisterebbe una profonda sperequazione economica fra Pt_1 le parti, essendo il marito - militare di carriera - percettore di un reddito che, grazie ad indennità ed incentivi, può raggiungere i duemilacinquecento euro al mese, oltre che proprietario esclusivo della ex casa familiare ubicata in Candida (AV) - per la quale l'uomo continua a pagare il mutuo di euro 718,50 al mese ed ella ha prestato fideiussione -, laddove l'esponente affronta le spese per la locazione di un alloggio autonomo nel Comune di San Potito Ultra (AV), ha percepito per tre anni il solo reddito di cittadinanza - poi sospeso - di euro 745,00 al mese e si occupa stabilmente della cura e del sostentamento dei figli, i cui tempi di permanenza presso il padre sono limitati a soli tre fine-settimana al mese, dati gli impegni lavorativi dell'uomo, che è attualmente di stanza in Napoli.
Nell'atto di gravame, la sottolinea come gli argomenti di prova proposti dalla Pt_1 controparte (da lei contestati - a differenza di quanto evidenziato in sentenza - già negli scritti defensionali di primo grado) sarebbero inidonei a dimostrare l'esistenza di alcuna sua relazione sentimentale stabile, suscettibile di alleviare le sue spese familiari.
Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante chiede che sia dichiarato dovuto dalla controparte l'adeguamento secondo gli indici dell'importo dovuto dal a CP_2 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della prole.
Infine, sul presupposto della soccombenza dell'appellato in ordine alla richiesta di conferma della contribuzione in favore dei figli stabilita in sede di separazione consensuale, la Pt_1 domanda condannarsi il al pagamento delle spese
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