Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 1704

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 1704
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 1704
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1295 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: restituzione ex art. 192
c.c.
, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Ricciardi n. 32 Parte_1 C.F._1 presso l'avv. Domenico Di Stasio (c.f , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), residente in [...] Controparte_1 C.F._3
Appellata contumace
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'appello ed a tutti i propri atti chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese e competenze legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 28.12.2010, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 il 3.5.1975, unione dalla quale erano nati i figli , il 30.7.1978, e il 4.4.1984, dalla quale si era separato Per_1 Per_2 in virtù di sentenza n. 2170 dell'11.12.2006, per sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 48.546,94, oltre interessi legali.
Esponeva, in particolare, di essere esclusivo proprietario della casa coniugale, sita in Caserta al Viale A. Lincoln II
Coop. Agape, avendo saldato l'intera quota societaria alla versando alla cedente Controparte_2
l'importo di lire 64.000.000 (attuali euro 33.053,24) il 18.11.1982. Parte_2
Precisava, inoltre, di avere finanziato nel 1978, con proprie sostanze provenienti dal patrimonio della sua famiglia di origine, diversi interventi manutentivi relativi all'appartamento di proprietà esclusiva della moglie, sito in Caserta alla Via G. Acquaviva n. 133, per un importo di lire 10.000.000 e successivamente, nel 1995, di avere realizzato nella medesima proprietà per un importo di lire 25.000.000, utilizzando la propria liquidazione lavorativa, un manufatto abusivo di mq. 50 circa, con annessi impianti idrici.
1


Deduceva, altresì, che lo stato di precarietà economica in cui si trovava e le iniziative pregiudizievoli di disposizione della proprietà comune e della casa coniugale messe in atto dalla moglie lo avevano determinato a chiedere la restituzione delle somme predette ai sensi dell'art. 192 c.c.
Si costituiva ilevando che la casa coniugale non era di esclusiva proprietà del marito in quanto Controparte_1 quest'ultimo ne era divenuto assegnatario con atto dell'11.5.1989, epoca in cui fra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della comunione legale, mentre in data 18.11.1982 era stato perfezionato l'acquisto dell'appartamento con il pagamento della somma di lire 64.000.000, negando si trattasse di sostanze provenienti dal patrimonio della famiglia di origine del coniuge. Aggiungeva che l'importo di lire 10.000.000 era stato accantonato dagli stessi coniugi, che dal 1978 al 1991 l'abitazione di Via Acquaviva era stata destinata a casa coniugale sino al trasferimento nell'immobile di Via Lincoln II, che il marito aveva realizzato modifiche nel manufatto di proprietà della stessa senza autorizzazione e per tale motivo era stato oggetto di sequestro giudiziario, che il coniuge era disoccupato, ma non era stato licenziato dai L.S.U. risultando dimissionario.
Espletata l'attività istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 2293 emessa il 7.10.2020, rigettava la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 192 c.c. nei riguardi della coniuge e compensava le spese di lite. Controparte_1
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello con atto notificato il 20.3.2021, dove chiedeva, Pt_1 previa ammissione di ctu tecnico – contabile tesa all'accertamento dei lavori eseguiti e del valore estimativo degli stessi, o in subordine sulla base dell'istruttoria espletata, che in riforma della decisione impugnata venisse accertato
e dichiarato ai sensi degli artt. 192 secondo comma c.c., 1150 c.c. o in via residuale ex art. 2041 c.c., il proprio diritto ad ottenere le somme chieste e la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro 48.546,94, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì dei fatti al soddisfo, ovvero nell'ammontare diverso determinato dall'ufficio equitativamente, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Con il primo motivo l'appellante si doleva dell'erronea statuizione di rigetto del primo giudice per avere escluso il diritto al rimborso del danaro proprio speso per l'acquisto dell'immobile caduto in comunione legale dei coniugi, in quanto soggetto immediatamente alla disciplina prevista dall'art. 194 primo comma c.c. e di conseguenza ritenuto che in sede di divisione l'attivo ed il passivo dovessero essere ripartiti in parti uguali, senza avere riguardo alla eventuale partecipazione totale esclusiva di uno dei coniugi alla spesa per l'acquisto del bene, reputando acquisita agli atti la prova che l'acquisto fosse avvenuto in regime di comunione.
Con il secondo motivo di gravame, lamentava l'erroneo operato del Tribunale laddove aveva escluso il Pt_1 diritto al rimborso delle somme utilizzate per finanziare gli interventi manutentivi nell'appartamento di proprietà della coniuge, sostenendo trattarsi di domanda di ripetizione di indebito, nel caso carente di legittimazione attiva e passiva, perché corrisposte dal fratello (lire 6.000.000) e dal padre (lire 4.000.000) alla moglie, mentre si trattava in realtà di prestiti elargiti dai familiari in proprio favore.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava l'operato del primo giudice per avere ritenuto sfornita di adeguato supporto probatorio la circostanza che egli avesse utilizzato la liquidazione di fine rapporto di lavoro per realizzare interventi nell'immobile di proprietà della moglie, dovendosi al contrario ritenere sufficiente la testimonianza in proposito resa dal proprio fratello, unitamente alla conferma parziale dei fatti da parte degli altri due testi ascoltati
( e ). Tes_1 Tes_2
2
Infine, con il quarto motivo lamentava il mancato accoglimento della domanda proposta ai sensi degli artt. 1150
c.c.
e 2041 c.c., sebbene la coniuge non avesse mai contestato l'esecuzione dei lavori, in merito ai quali in ogni caso reiterava l'istanza di nomina di un ctu.
Benchè ritualmente citata in giudizio, non si costituiva Controparte_1
Acquisita documentazione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, concesso il termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale,
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