Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/01/2024, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 14.12.2023 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3239/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
VI MA nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. [...], elettivamente domiciliato in Afragola alla via della Repubblica, 26/b, presso l'avv. Ferdinando Del Mondo (C.F. [...]– PEC.: ferdinandodelmondo@avvocatinapoli.legalmail.it
– Fax: 0818522687), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Appellante- E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587) in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL (C.F. ADS80030620639), presso cui domicilia, in OL, alla via Armando Diaz n. 11 (T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) P.E.C. ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
appellato -
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 2821/2022 resa dal Tribunale di OL - Sezione Lavoro e Previdenza, in depositata in cancelleria il 1.7.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 23.11.2020 presso il Tribunale di OL
, in funzione di giudice del lavoro , Bevilacqua MA , richiamata la disciplina in materia di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, esponeva che la Provincia di OL con delibera di G.P. n. 1051 del 27-7-1995 aveva promosso tre progetti di lavori socialmente utili per la durata di mesi 12: 1)censimento dei fattori di degrado territoriale;
2) bonifica del territorio dai rifiuti solidi urbani;
3) lavori di bonifica e rimboschimento del Parco Nazionale del Vesuvio.
Assumeva di essere stato chiamato dalla Provincia di OL il 1-10-1995 ed assegnato al progetto n. 2;
che dopo una utilizzazione presso la Circoscrizione di Pozzuoli con mansioni di operaio, era stato utilizzato, dal 1-1-2014 dal Ministero della Giustizia presso l'Ufficio del Giudice di Pace di OL, settore civile, con mansioni e compiti di supporto alla Cancelleria, quali: trasporto fascicoli dalla Cancelleria alle aule di udienza;
sistemazione dei fascicoli negli scaffali ed alle diverse date di udienza, archiviazione fascicoli con annotazione sul registro generale, annotazione rinvii sui ruoli di udienza, copie atti processuali, preparazione atti in partenza e smistamento atti notificati;
trasferimento fascicoli definiti dalla Sezione all'ufficio sentenze;
informazioni all'utenza etc;
che era stato inserito in turni di servizio, con rispetto degli orari di lavoro, e che la sua attività era stata controllata dal dirigente amministrativo presso il Giudice di Pace, cui dovevano essere comunicate assenze e permessi;
che detta attività era stata svolta su un orario di venti ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00, cui veniva aggiunta una ulteriore ora dal 2.5.2019;
deduceva che, a partire dal 1-1-2014, la prestazione, così come resa e descritta, era in concreto quella di ausiliario di cancelleria, svolta nel medesimo ambiente dei lavoratori dipendenti, con vincolo di subordinazione e collegamento a stabili finalità istituzionali dell'Ente utilizzatore, per coprire vacanze (o altre necessità) di organico;
che dette prestazioni, per contenuto, orario e impegno si erano discostate da quelle dovute in base al programma cui si riferiva il contratto per LSU originario. Tanto esposto chiedeva l'accertamento dell'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro di mero fatto con il Ministero della Giustizia ed invocava l'applicazione della disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c. con riguardo a mansioni di Ausiliario categoria A1 nel periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2020, e, quindi, il riconoscimento del proprio diritto alla retribuzione, all'indennità di fine rapporto ed alle altre prestazioni contributive e previdenziali, in relazione al lavoro svolto.
Si costituiva il convenuto Ministero della Giustizia che eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere invece legittimata la Città Metropolitana di OL. Nel merito poi chiedeva il rigetto della domanda;
in particolare contestava la sussistenza nella concreta fattispecie degli indici della subordinazione e rilevava che non era stata dedotta la regolamentazione del rapporto di lavoro in aderenza alle previsioni valide per il personale di ruolo della P.A. Deduceva, infine , in relazione all'applicazione dell'art. 2126 c.c., la carenza di allegazione della circostanza che le prestazioni rese non potessero assolutamente ricondursi a quelle del progetto approvato, per essere esse esulanti in maniera preponderante dallo stesso, tale cioè da farne mutare la qualificazione e collocare la prestazione lavorativa al di fuori dell'alveo del progetto autorizzato. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata , rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante con ricorso depositato presso l'intestata Corte in data 23.12.2022 , affidato a plurimi motivi . Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione del primo giudice , essendo stato dimostrato che la prestazione lavorativa non si era svolta nell'ambito di progetti per LSU, in quanto il lavoratore era stato utilizzato dal Ministero della Giustizia presso l'Ufficio del giudice di Pace con mansioni e compiti di supporto all'attività di cancelleria e , quindi in mansioni estranee al progetto approvato ;
che le peculiari mansioni svolte quale ausiliario, con prestazione lavorativa articolata dal lunedì al venerdì per complessive 25 ore, con inserimento in turni di servizio e rispetto dell'orario, aveva comportato l'utilizzo in compiti connessi con l'erogazione dei normali servizi dell'ente. Ha evidenziato che tale impiego era avvenuto in violazione delle disposizioni legislative in materia nonché in violazione della normativa comunitaria in quanto non diretto a realizzare obiettivi di carattere straordinario o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale, ma a realizzare le finalità istituzionali dell'ente ed a consentire il funzionamento dell'organizzazione del medesimo;
che detto impiego aveva pertanto dato luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con conseguente diritto al trattamento retributivo previsto per i dipendenti che espletavano mansioni analoghe, inquadrati nella categoria A1, trattamento che era in ogni caso dovuto almeno ai sensi del disposto dell'art. 2126 c.c. e dall'art 36 Costituzione. Reiterata l'istanza di ammissione della prova orale, non espletata dal primo Giudice, ha concluso chiedendo di riformare la sentenza di primo grado con l'integrale accoglimento della domanda formulata in prime cure ;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il Ministero della Giustizia che rilevava la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma;
vinte le spese del grado.
Nelle more del giudizio,
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 14.12.2023 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3239/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
VI MA nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. [...], elettivamente domiciliato in Afragola alla via della Repubblica, 26/b, presso l'avv. Ferdinando Del Mondo (C.F. [...]– PEC.: ferdinandodelmondo@avvocatinapoli.legalmail.it
– Fax: 0818522687), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Appellante- E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587) in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL (C.F. ADS80030620639), presso cui domicilia, in OL, alla via Armando Diaz n. 11 (T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) P.E.C. ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
appellato -
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 2821/2022 resa dal Tribunale di OL - Sezione Lavoro e Previdenza, in depositata in cancelleria il 1.7.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 23.11.2020 presso il Tribunale di OL
, in funzione di giudice del lavoro , Bevilacqua MA , richiamata la disciplina in materia di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, esponeva che la Provincia di OL con delibera di G.P. n. 1051 del 27-7-1995 aveva promosso tre progetti di lavori socialmente utili per la durata di mesi 12: 1)censimento dei fattori di degrado territoriale;
2) bonifica del territorio dai rifiuti solidi urbani;
3) lavori di bonifica e rimboschimento del Parco Nazionale del Vesuvio.
Assumeva di essere stato chiamato dalla Provincia di OL il 1-10-1995 ed assegnato al progetto n. 2;
che dopo una utilizzazione presso la Circoscrizione di Pozzuoli con mansioni di operaio, era stato utilizzato, dal 1-1-2014 dal Ministero della Giustizia presso l'Ufficio del Giudice di Pace di OL, settore civile, con mansioni e compiti di supporto alla Cancelleria, quali: trasporto fascicoli dalla Cancelleria alle aule di udienza;
sistemazione dei fascicoli negli scaffali ed alle diverse date di udienza, archiviazione fascicoli con annotazione sul registro generale, annotazione rinvii sui ruoli di udienza, copie atti processuali, preparazione atti in partenza e smistamento atti notificati;
trasferimento fascicoli definiti dalla Sezione all'ufficio sentenze;
informazioni all'utenza etc;
che era stato inserito in turni di servizio, con rispetto degli orari di lavoro, e che la sua attività era stata controllata dal dirigente amministrativo presso il Giudice di Pace, cui dovevano essere comunicate assenze e permessi;
che detta attività era stata svolta su un orario di venti ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00, cui veniva aggiunta una ulteriore ora dal 2.5.2019;
deduceva che, a partire dal 1-1-2014, la prestazione, così come resa e descritta, era in concreto quella di ausiliario di cancelleria, svolta nel medesimo ambiente dei lavoratori dipendenti, con vincolo di subordinazione e collegamento a stabili finalità istituzionali dell'Ente utilizzatore, per coprire vacanze (o altre necessità) di organico;
che dette prestazioni, per contenuto, orario e impegno si erano discostate da quelle dovute in base al programma cui si riferiva il contratto per LSU originario. Tanto esposto chiedeva l'accertamento dell'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro di mero fatto con il Ministero della Giustizia ed invocava l'applicazione della disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c. con riguardo a mansioni di Ausiliario categoria A1 nel periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2020, e, quindi, il riconoscimento del proprio diritto alla retribuzione, all'indennità di fine rapporto ed alle altre prestazioni contributive e previdenziali, in relazione al lavoro svolto.
Si costituiva il convenuto Ministero della Giustizia che eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere invece legittimata la Città Metropolitana di OL. Nel merito poi chiedeva il rigetto della domanda;
in particolare contestava la sussistenza nella concreta fattispecie degli indici della subordinazione e rilevava che non era stata dedotta la regolamentazione del rapporto di lavoro in aderenza alle previsioni valide per il personale di ruolo della P.A. Deduceva, infine , in relazione all'applicazione dell'art. 2126 c.c., la carenza di allegazione della circostanza che le prestazioni rese non potessero assolutamente ricondursi a quelle del progetto approvato, per essere esse esulanti in maniera preponderante dallo stesso, tale cioè da farne mutare la qualificazione e collocare la prestazione lavorativa al di fuori dell'alveo del progetto autorizzato. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata , rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante con ricorso depositato presso l'intestata Corte in data 23.12.2022 , affidato a plurimi motivi . Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione del primo giudice , essendo stato dimostrato che la prestazione lavorativa non si era svolta nell'ambito di progetti per LSU, in quanto il lavoratore era stato utilizzato dal Ministero della Giustizia presso l'Ufficio del giudice di Pace con mansioni e compiti di supporto all'attività di cancelleria e , quindi in mansioni estranee al progetto approvato ;
che le peculiari mansioni svolte quale ausiliario, con prestazione lavorativa articolata dal lunedì al venerdì per complessive 25 ore, con inserimento in turni di servizio e rispetto dell'orario, aveva comportato l'utilizzo in compiti connessi con l'erogazione dei normali servizi dell'ente. Ha evidenziato che tale impiego era avvenuto in violazione delle disposizioni legislative in materia nonché in violazione della normativa comunitaria in quanto non diretto a realizzare obiettivi di carattere straordinario o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale, ma a realizzare le finalità istituzionali dell'ente ed a consentire il funzionamento dell'organizzazione del medesimo;
che detto impiego aveva pertanto dato luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con conseguente diritto al trattamento retributivo previsto per i dipendenti che espletavano mansioni analoghe, inquadrati nella categoria A1, trattamento che era in ogni caso dovuto almeno ai sensi del disposto dell'art. 2126 c.c. e dall'art 36 Costituzione. Reiterata l'istanza di ammissione della prova orale, non espletata dal primo Giudice, ha concluso chiedendo di riformare la sentenza di primo grado con l'integrale accoglimento della domanda formulata in prime cure ;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il Ministero della Giustizia che rilevava la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma;
vinte le spese del grado.
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