Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2024, n. 5198
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori ConIGliere dott. Gabriele Sordi ConIGliere rel. riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 813 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra
(c.f.: , nato a [...] il 1°.09.1984, ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...] , rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Marianna Pagliai ed Eugenio Maurizio Carpinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma alla Via Trionfale n. 21;
[...
appellante – appellato in.
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], sc. B, pi. 6, in. 11, ed elettivamente domiciliata in 00186 Roma, Via Giuseppe Zanardelli n. 34 presso lo studio dell'Avv. Sara Menichetti che la rappresenta e difende;
appellata – appellante incidentale
e
Avv. , con studio in Roma, via Eleonora Fonseca Pimentel n. 2) CP_2 CP_3
rappresentato da sé medesimo, nella sua qualità di Curatore speciale dei minori
, nata a [...] il [...] (nelle more divenuta maggiorenne);
Persona_1
, nata a [...] il [...];
, nata a [...] il Controparte_4 Controparte_5
15.04.2011 e , nato a [...] il [...];
Persona_2
convenuto
e
1
Tutrice degli stessi minori;
Controparte_6
convenuta contumace con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 980/23 emessa dal Tribunale di Roma il
20.1.2023 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 21602/17.
Conclusioni
: Parte_1
1)- disporre la reintegra del IGnor nell'esercizio della responsabilità Pt_1 genitoriale. Si chiede, inoltre, che l'intestata Corte, previa conferma della dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale della IGnora e dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente CP competente, voglia disporre la revoca della nomina del tutore.
In via meramente subordinata, si chiede che la adita Corte, previa conferma della dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale della IGnora e dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente CP competente, voglia disporre, in via provvisoria, la sospensione del IGnor Pt_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo la nomina di un tutore pubblico.
Si chiede, inoltre, che la Corte adita, ove ritenuto opportuno, voglia disporre l'espletamento di un aggiornamento della consulenza tecnica d'ufficio, riservando all'esito la assunzione di provvedimenti ablativi e/o sospensivi della responsabilità genitoriale.
2)- Disporre il collocamento dei cinque figli minori presso il padre, anche previa sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato ed espletamento di un supplemento di CTU volto ad accertare le attuali condizioni riferibili ai minori.
3)- Porre a carico della IGnora il pagamento, in favore del IGnor CP
, della somma mensile non inferiore ad € 500,00 a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei figli, oltre al pagamento, in ragione della quota del 60%, delle spese di carattere straordinario loro occorrende. 4)- Revocare il divieto di espatrio dei minori.
5)- Revocare la condanna disposta a carico del IGnor al pagamento della Pt_1 somma di € 1.000,00 per ciascun figlio ex art. 709 ter cpc, previa conferma della condanna posta a carico della IGnora . CP
6)- Revocare la condanna del IGnor al pagamento delle spese di lite in Pt_1 favore del curatore speciale Avv. Guido Mussini.
Controparte_1
dichiarare la reintegrazione nella responsabilità genitoriale della IGnora CP
ex art. 332 c.c.;
[...] revocare la nomina del tutore nella persona dell'Avvocato Controparte_6 affidare i minori ai Servizi sociali;
confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del IGnor Pt_1
riguardo ai quattro figli minori, così come disposta dalla sentenza n.
[...] 980/2023, pubblicata in data 20 gennaio 2023, nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi recante R.G. n. 21602/2017 dal Tribunale
Ordinario di Roma;
2 confermare quanto stabilito dalla sentenza n. 980/2023, pubblicata in data 20 gennaio 2023, nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi recante R.G. n. 21602/2017 dal Tribunale Ordinario di Roma, relativamente al divieto di espatrio dei quattro minori;
disporre il collocamento dei quattro minori presso l'abitazione paterna, visto il ritardo nell'esecuzione del provvedimento appellato;
disporre la sospensione degli incontri protetti tra madre e figli, visto il fallimento degli interventi posti in essere sino ad oggi, ed autorizzare la libera frequentazione tra madre e minori;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, disporre che gli incontri avvengano, almeno con il figlio (stante Per_2 il rifiuto delle tre figlie più grandi), presso un centro che videoregistri le sedute e non presso il Centro PsiOnlus;
confermare quanto stabilito dalla sentenza n. 980/2023, pubblicata in data 20 gennaio 2023, nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi recante R.G. n. 21602/2017 dal Tribunale Ordinario di Roma, in punto di mantenimento ordinario dei minori, e per l'effetto, disporre che nessun obbligo di mantenimento ordinario per i figli sia posto a carico della IGnora ;
CP confermare quanto stabilito dalla sentenza n. 980/2023, pubblicata in data 20 gennaio 2023, nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi recante R.G. n. 21602/2017 dal Tribunale Ordinario di Roma, relativamente alla condanna del IGnor ex art. 709 ter c.p.c. al pagamento di 1.000,00 € Pt_1 per ciascun figlio, visto il grave pregiudizio causato sino ad oggi ai minori;
revocare la condanna della IGnora ex art. 709 ter c.p.c. al pagamento di CP 1.000,00 € per ciascun figlio stabilita dalla sentenza n. 980/2023, pubblicata in data 20 gennaio 2023, nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi recante R.G. n. 21602/2017 dal Tribunale Ordinario di Roma, non sussistendone i motivi come illustrato in narrativa;
condannare il IGnor al pagamento delle spese del presente giudizio. Pt_1
Curatore speciale:
incaricare il Servizio Sociale di regolamentare gli incontri madre-figlio, secondo tempi e modalità rispondenti alle eIGenze e al benessere del medesimo, prevedendo che tali incontri possano essere effettuati alla presenza del servizio di educativa domiciliare o altro professionista;
incaricare il medesimo Servizio di indirizzare entrambi i genitori all'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale da attivare nell'ambito del Servizio pubblico ovvero, in caso di lunghe liste di attesa, presso un centro del c.d. privato sociale, con onere di spesa a carico di entrambi i genitori, nonché di garantire la prosecuzione degli ulteriori interventi già avviati e di un costante monitoraggio sul nucleo familiare;
disporre la fissazione di un'udienza di verifica al fine di verificare l'andamento dalla situazione familiare e dei percorsi disposti.
_ _ _
I IG.ri e si sono sposati in Roma il 9.5.2011 Parte_1 Controparte_1 ed hanno avuti i figli (n. il 25.4.2005), (n. l'1.8.2007), (n. il Per_3 Per_1 CP_4
13.8.2009), (n. il 15.4.2011) e (n. il 24.7.2013). CP_5 Per_2
Con ricorso depositato il 21.3.2017 la IG.ra chiedeva al Tribunale di CP
3
Roma di dichiarare la separazione di essi coniugi, con affido condiviso dei cinque figli, il loro collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione sempre a sé dell'appartamento Ater sito in Roma alla via Caduti della Resistenza n. 622, l'onere
a carico del padre di versarle l'assegno mensile di euro 300,oo per ciascun figlio.
Costituitosi in giudizio, il IG. aderiva, indicando però quale casa coniugale Pt_1
da assegnarsi alla madre quella di via dei Redattori n. 71 con recupero da parte sua della piena ed esclusiva disponibilità dell'alloggio Ater e con assegno a suo carico per la prole non superiore ad euro 1.000,oo mensili.
Espletato invano il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale f.f. stabiliva l'affido condiviso dei minori, il loro collocamento presso la madre con il diritto di visita per il padre, l'assegnazione alla moglie della casa coniugale di via dei Redattori numero 71, l'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad euro 1.200,oo mensili e l'onere a carico del medesimo di rimborsare il 60% delle spese straordinarie loro occorrenti.
Con ordinanza del 4.10.2020 il G.i., rilevato che già da sette mesi i cinque figli della coppia vivevano con il padre senza alcun sostanziale contatto con la madre, modificava il loro collocamento stabilendolo presso il IG. , revocava Pt_1
l'assegno stabilito per il loro mantenimento a carico del padre, stabiliva che la madre concorresse al loro sostentamento solo per il 60% delle spese straordinarie, nominava C.t.u. la psicologa dott.ssa per la verifica della Persona_4
condizione dei minori, del profilo personale dei genitori e delle loro competenze, della qualità del loro rapporto con i figli. Nominava loro Curatore speciale l'Avv
Guido Mussini.
Il 17.3.2021 lo stesso G.i. disponeva il divieto di espatrio per i figli.
Affidava il rinnovo della c.t.u. allo specialista dott. . Persona_5
Acquisito l'elaborato peritale, le relazioni del Servizio sociale e della scuola, nonché dello ascoltate e (acquisite le s.i.t. di e CP_7 CP_4 Per_3 Per_1 CP_4
agli atti del P.M.), con la sentenza del 20.1.2022 il Tribunale così definiva il Per_1
giudizio:
“- dichiara la separazione personale di e , Controparte_1 Parte_1 coniugati in Roma in data 9.5.2011;
(…) - dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale delle parti e sui cinque figli minori;
- CP Pt_1
nomina tutore dei cinque figli minori delle parti l'avv. Guido Mussini;
- dispone il collocamento della figlia presso il padre, con diritto di visita per la madre Per_3
4 come indicato in parte motiva (“quanto al
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