Corte d'Appello Milano, sentenza 08/11/2024, n. 2995
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Testo completo
N.R.G. 1023-2024 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ssa Anna Maria PIZZI Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 1023-2024 promosso con ricorso iscritto a ruolo il 05.04.2024
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]da Foligno n. PA
38, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Teglia, del Foro di CodiceFiscale_1
Perugia presso il cui studio ha eletto domicilio in Foligno, Via Nazario Sauro 4/B giusta procura allegata in atti
Appellante
nei confronti di
nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], assistita e difesa dall'Avv. Laura Mainardi del Foro di
Monza, presso il cui studio in Monza, Via degli Zavattari n. 1, ha eletto domicilia giusta procura allegata in atti
Appellata
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della impugnata sentenza n. 2632/24 del 15.2.24, pubblicata l'8.3.24, notificata in pari data, resa dal Tribunale di
Milano in composizione collegiale, nel procedimento iscritto al n. 34847/22 R.G. pendente tra
e , IN VIA PRINCIPALE quanto al punto 4) PA Controparte_1
mandare al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della emananda sentenza di appello, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno (PG);
quanto al punto 2), tenuto conto delle argomentazioni dedotte, dichiarare che Controparte_1 non ha titolo per percepire l'assegno di divorzio e per l'effetto riformare la sentenza menzionata nelle premesse e revocare l'attribuzione posta a carico di dell'assegno di PA
divorzio a favore di . IN VIA SUBORDINATA limitatamente al punto 4) Controparte_1 della impugnata sentenza ridurre comunque l'importo del suddetto assegno in termini più equi e rispondenti alla reale situazione patrimoniale degli ex coniugi;
ammettere le istanze istruttorie già richieste in primo grado richieste, con particolare riguardo alla valutazione dell'asse ereditario caduto in successione a seguito del decesso di . Con vittoria di spesa “ Persona_1
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
In Via preliminare: - Parzialmente aderendo alla domanda del Dr. ordinare la Pt_1 trasmissione dell'emenanda sentenza all'Ufficio del Comune di Foligno, affinchè trascriva
l'avvenuto scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 24 Marzo 1984 e trascritto nei registri del medesimo Comune al numero 6 parte uno anno 1984;
- In subordine, disporsi che le parti procedano con il deposito di istanza per la correzione dell'errore materiale nella parte in cui il Tribunale di Milano, con sent. N. 2632/24 ha mandato al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
In ulteriore Via preliminare : in assenza dei requisiti ex D.L. 110/23 previsti per la redazione dell'atto introduttivo, emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno;
In Via Principale: confermare la sentenza oggetto di gravame n. 2632/24 – Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda;
In Via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie come formulate in atti depositati nel giudizio di prime cure;
In ogni caso: con vittoria di spese “
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
2 Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età Deduce che non vi è interesse a concludere dal parte di questo Ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. , con ricorso iscritto a ruolo in data 23/09/2022 ha adito il Tribunale PA
di Milano per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile , con con revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie. Controparte_1
2. Si è costituita la sig.ra che, aderendo alla domanda di divorzio , ha chiesto l'attribuzione _1
di un assegno di divorzio .
3. Il Tribunale di Milano, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. . 2632/24 pubblicata
l'8.3.2024, ha così stabilito :
* DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Foligno in data 24/3/1984
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Foligno - A. 1984 -N 6- P I)
[...]
Parte_2
* PONE a carico del signor un assegno di divorzio per la signora ella misura di Pt_1 _1
euro 450,00 mensili, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
* CONDANNA parte ricorrente a rifondere le spese di lite di controparte in relazione alla fase di reclamo pari ad euro 1.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante parte.
4. il Sig. , con ricorso depositato il 05.04.2024 ha proposto appello avverso la Pt_1
suddetta sentenza lamentando:
4.1“ERRONEITA' E/O NULLITA' DELLA SENTENZA nella parte in cui si dispone , a cura della
Cancelleria la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Perugia affinchè provvede alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge laddove , invero, è palese che il matrimonio sia stato annotato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Foligno, in provincia di Perugia motivo per il quale chiede la correzione dell'errore materiale
4.2 CARENZA E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE sul motivo sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado dapprima definisce “non completa e trasparente” e, in altro punto della sentenza, “largamente lacunosa e non credibile”, la sua situazione economico patrimoniale salvo
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poi non motivare in maniera esaustiva il perché di tale affermazione e quindi, solo un'adeguata istruttoria avrebbe consentito di appurare l'effettiva sua condizione.
Ad avviso dell'appellante non è stata data contezza della reale situazione patrimoniale delle parti, né è stata minimamente affrontata la questione relativa all'apporto della moglie alla creazione del patrimonio familiare e tali carenze inficiano tutto il provvedimento.
Sostiene il di aver ampiamente dedotto e soprattutto prodotto, in ordine al proprio status Pt_1
patrimoniale, documentando la propria consistente riduzione del reddito e comunque la progressione negativa degli incassi, scesi negli ultimi anni anche a seguito della concomitante e graduale cessazione degli incarichi , a suo tempo avuti, dall'Università di Tor Vergata, dall'Ospedale Israelitico di Roma e dalla Casa di Cura TR .
Osserva il he il Tribunale : Pt_1
A) ha esaminato la situazione della giungendo, anche in questo caso, a stabilire che “la _1
rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della stessa non è esente da criticità ed
a tal riguardo osserva che , mentre i suoi dati sono certi e documentalmente provati quelli dell'appellata sono volatili ed aleatori o, peggio, ancora, deliberatamente omessi avendo lo stesso
Giudice di primo grado rilevato che non vi è traccia della destinazione del ricavato della vendita dell'immobile a Milano ed inoltre e si dimentica di rilevare che la non ha contestato di _1
essere proprietaria di un altro appartamento.
B) riferisce di un mutuo a carico della di circa € 830,00 mensili, ma non rileva come _1 nell'atto di compravendita - da lui prodotto - si faccia menzione dell'estinzione del mutuo;
la circostanza porta a ritenere o che la abbia estinto il mutuo con la vendita di uno di due _1
appartamenti e quindi su di lei non grava nulla, o il mutuo originario (estinto con parte del netto ricavo della vendita) era di oltre € 1.600,00 mensili e